• C. 1050 EPUB Proposta di legge presentata il 2 agosto 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1050 Istituzione di un assegno sostitutivo o integrativo della retribuzione per promuovere il reinserimento lavorativo e la riqualificazione dei lavoratori disoccupati di età compresa fra trenta e cinquanta anni, nonché concessione di un incentivo per l'assunzione di lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1050

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
OCCHIUTO, CARFAGNA

Istituzione di un assegno sostitutivo o integrativo della retribuzione per promuovere il reinserimento lavorativo e la riqualificazione dei lavoratori disoccupati di età compresa fra trenta e cinquanta anni, nonché concessione di un incentivo per l'assunzione di lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno

Presentata il 2 agosto 2018

  Onorevoli Colleghi! — Le ultime rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica sull'andamento del mercato del lavoro offrono una preoccupante immagine del nostro Paese: i dati riferiti ai primi mesi dell'anno 2018 evidenziano, infatti, una stima dell'incremento complessivo degli occupati del tutto irrilevante (con percentuali dello «zero virgola») e, come specifica lo stesso Istituto, questa crescita congiunturale, per quanto insignificante, interessa tutte le classi di età ad eccezione di quella dei soggetti di età compresa fra 35 e 49 anni.
  Tale dato è congruente con il ventaglio delle misure di incentivo delle assunzioni attualmente in vigore, che interessano la fascia di età tra 15 e 29 anni e quella degli ultracinquantenni, lasciando in tal modo privi di effettive misure per l'occupazione i soggetti di età compresa tra 30 e 49 anni che vengono espulsi dal mercato del lavoro. Tale fascia di età comprende situazioni varie e complesse, che riguardano soggetti spesso forniti di competenze ed esperienze pluriennali, stratificate e di alto valore, di forti capacità di adattamento e di grande volontà di riqualificarsi per rientrare nel mondo del lavoro.
  Purtroppo, anche a causa dello sviluppo della cosiddetta «industria 4.0» che porta con sé evidenti opportunità e criticità, il rischio è che siano proprio le lavoratrici e i lavoratori di età compresa fra 30 e 50 anni, spesso con familiari a carico, con mutui immobiliari o con altri oneri strutturali, a restare senza lavoro e a doversi reinventare una professione in un mondo del lavoro che appare a tutti gli effetti sempre meno inclusivo per loro.
  Gli interventi in favore delle fasce più giovani sono sicuramente fondamentali per rilanciare l'occupazione giovanile, che resta comunque tra quelle più basse in Europa: ancora oggi, infatti, il confronto tra i tassi di occupazione della classe di età tra 25 e 34 anni si attesta a poco più del 62 per cento, a fronte del 72,7 per cento per la classe di età tra 35 e 49 anni. I giovani sono il futuro, sono e devono restare la priorità per le politiche attive messe in atto dai Governi nazionali e dall'Unione europea, ma è altrettanto necessario e improcrastinabile garantire a chi, avendo già superato i 29 o i 35 anni di età, non potendo accedere alle misure assunzionali di recente adozione, rischia di veder sparire da un momento all'altro il valore dell'esperienza maturata.
  È a questa platea di persone che la presente proposta di legge vuole rivolgersi al fine di offrire ad essi una misura stabile per promuovere il loro reinserimento nel mondo del lavoro, favorendone i processi formativi e riqualificativi (articolo 1) e al tempo stesso evitando le chimere assistenzialistiche delle propagande politico-elettorali alle quali sempre più spesso le fasce sociali più deboli sono soggette. La convinzione dei proponenti, infatti, è che nessuna misura assistenziale destinata a rendere il «non-lavoro» una fase accettabile della vita adulta possa considerarsi auspicabile né condivisibile, per quanto essa possa rappresentare un valido strumento di raccolta di voti nelle campagne elettorali. L'obiettivo di tale impostazione non è quello di donare denaro a chi non è attivo, ma di riconoscere un reddito a carico delle casse pubbliche per lavorare e per farlo anche in un'età resa, dai Governi precedenti, non propriamente appetibile per il mercato del lavoro.
  In tal senso l'articolo 2 istituisce l'assegno «io-lavoro» quale misura reddituale riconoscibile su richiesta, purché collegata a percorsi di riqualificazione e di reinserimento nel mercato del lavoro, in favore dei soggetti di età compresa fra 30 e 49 anni che versino in stato di disoccupazione da oltre 24 mesi e non percepiscano alcuna forma di sostegno del reddito. L'assegno «io-lavoro» ha importo pari a 800 euro mensili, erogati dall'INPS, e una durata massima di 12 mensilità. Il beneficiario può usufruire di esso, anche in via non continuativa, entro la fine del trentaseiesimo mese successivo alla prima attivazione della prestazione. L'assegno «io-lavoro» è erogato esclusivamente in presenza di una prestazione disciplinata dalla presente proposta di legge. Tale misura può essere reiterata per ulteriori 12 mesi solo dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla conclusione del periodo di tre anni entro il quale il prestatore può beneficiare dell'assegno.
  Al datore di lavoro del settore privato che beneficia di tali prestazioni è richiesto solo il versamento dei contributi assicurativi a favore del prestatore d'opera e non è fatto alcun obbligo di assunzione al termine della prestazione di lavoro. Del pari, il prestatore ha totale autonomia e indipendenza nello scegliere il datore di lavoro e nel decidere quando interrompere la prestazione di lavoro senza alcun vincolo reciproco. Il prestatore e il datore di lavoro possono comunque concordare una quota di reddito aggiuntivo a quello dell'assegno «io-lavoro».
  L'articolo 3 istituisce e definisce il funzionamento della piattaforma informatica «io-lavoro», finalizzata al rapporto tra datori e prestatori nonché a promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro. Attraverso la piattaforma s'intende definire un ambito di garanzia snello e di facile utilizzazione, che permetta alle parti una comunicazione tempestiva e l'attivazione immediata delle prestazioni, proprio per superare gli eventuali vincoli amministrativi che gravano sulle imprese e al tempo stesso garantire la massima trasparenza e documentabilità del rapporto instaurato.
  L'articolo 4 istituisce il bonus occupazionale «sud+lavoro» per promuovere l'occupazione stabile nel Mezzogiorno con un incentivo finanziario di 10.000 euro alle aziende delle regioni del Sud che assumono con contratto a tempo indeterminato i soggetti destinatari dell'assegno «io-lavoro». Si prevedono sanzioni per chi licenzia entro tre anni dall'assunzione avendo beneficiato del bonus.
  La piattaforma è istituita presso l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), che si avvale, per lo sviluppo, la realizzazione e la gestione operativa nonché per i controlli e le verifiche (articolo 5), della struttura e delle risorse della società in house ANPAL servizi Spa, già impiegata per l'attuazione di altre misure occupazionali quali, ad esempio, il programma Garanzia giovani e l'assegno di ricollocazione. A tal fine all'ANPAL servizi Spa sono attribuiti 1 milione di euro per l'anno 2018 e 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019 (articolo 6).
  Con riguardo alle attività di controllo e di monitoraggio, l'articolo 5 demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il compito di adottare un decreto ministeriale per la definizione delle modalità e dei criteri con cui svolgere tale attività ispettiva da parte dell'ANPAL (commi da 1 a 4). Al medesimo articolo si prevede una delega legislativa per la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie da comminare ai datori e ai prestatori di lavoro che violino le disposizioni della legge (comma 7).
  È previsto altresì che l'ANPAL provveda con cadenza semestrale alla pubblicazione, nel proprio sito internet istituzionale, di un rapporto informativo sui risultati e sull'andamento della misura di sostegno del reddito introdotta dalla presente proposta di legge.
  Infine, l'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie necessarie per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'istituzione dell'assegno «io-lavoro», determinati nel limite massimo di 1,5 miliardi di euro annui, provvedendo alle minori entrate tenuto conto che gli importi della misura di sostegno del reddito non concorrono alla formazione del reddito imponibile (500 milioni), e all'istituzione del bonus occupazionale per l'assunzione a tempo indeterminato, determinati nel limite massimo di 1 miliardo di euro in ragione d'anno.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e definizioni).

  1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a promuovere l'occupazione, la riqualificazione e il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti di età compresa tra trenta e quarantanove anni.
  2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura di sostegno del reddito denominata «assegno “io-lavoro”», destinata a garantire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi gli enti del terzo settore che svolgono servizi generali.
  3. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura di sostegno del reddito di cui al comma 2 e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché di promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui all'articolo 3, quale esclusivo strumento per l'accesso alla suddetta misura di sostegno del reddito e alle prestazioni ad essa connesse.

Art. 2.
(Disciplina dell'assegno «io-lavoro»).

  1. L'assegno «io-lavoro», di seguito denominato «assegno», è riconosciuto dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), su richiesta e, comunque, nel limite massimo annuo di spesa di 1.500 milioni di euro, ai soggetti di età compresa fra trenta e quarantanove anni che svolgono le prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e possiedono tutti i seguenti requisiti:

   a) sono in stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;

   b) non beneficiano di alcuna misura di sostegno del reddito;

   c) hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a 6.000 euro;

   d) hanno un valore dell'indicatore della situazione reddituale equivalente (ISRE) non superiore a 3.000 euro.

  2. L'assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo degli oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile mediante versamento su un conto telematico personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.
  3. L'assegno è usufruibile anche in maniera non continuativa entro trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro resa secondo le modalità di cui alla presente legge, entro il limite di età e a condizione della permanenza degli altri requisiti stabiliti dal comma 1.
  4. L'assegno, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 6, può essere riconosciuto per la durata di ulteriori dodici mesi, purché siano trascorsi almeno dodici mesi dall'ultima prestazione erogata ai sensi del comma 2.
  5. L'importo mensile dell'assegno è corrisposto al prestatore dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, esclusivamente a seguito della stipulazione di un contratto di prestazione di lavoro disciplinato dalla presente legge.
  6. Il prestatore di lavoro beneficiario dell'assegno può proporre a un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 11, la stipulazione del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'obbligo di erogare una retribuzione.
  7. Non possono essere parte del contratto di prestazione di lavoro disciplinato dalla presente legge i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dalla presente legge e che licenzia uno o più dipendenti assunti prima dell'attivazione della prestazione non può usufruire, per i dodici mesi successivi alla data del licenziamento, delle prestazioni di lavoro che beneficiano della misura di cui al presente articolo, comprese quelle attivate alla data del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'assegno riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
  8. Le procedure per il riconoscimento dell'assegno e la stipulazione del contratto di lavoro ad esso connesso ai sensi del presente articolo sono svolte esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 3.
  9. Il prestatore e il datore di lavoro stipulano il contratto di prestazione per via telematica nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui all'articolo 3. La cessazione del contratto può essere disposta, attraverso la medesima sezione della piattaforma informatica, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.
  10. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
  11. Il datore e il prestatore di lavoro possono concordare, prima o durante lo svolgimento della prestazione, l'integrazione dell'importo mensile dell'assegno con una quota di retribuzione aggiuntiva erogata esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine, mediante l'apposita sezione della piattaforma informatica di cui all'articolo 3, essi stipulano un accordo di retribuzione aggiuntiva.
  12. Salvo il caso di cui al comma 11, l'assegno non è cumulabile con altri redditi o con la fruizione di altre misure di sostegno del reddito. Esso non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3.
(Istituzione e funzionamento della piattaforma informatica «io-lavoro»).

  1. A decorrere dal 1° dicembre 2018 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica «io-lavoro», di seguito denominata «piattaforma», quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  2. La piattaforma è istituita per i seguenti fini:

   a) svolgimento delle procedure per l'accesso all'assegno;

   b) gestione dei conti telematici personali dei prestatori di lavoro, comprese le operazioni di erogazione e di accreditamento degli importi dell'assegno;

   c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro nonché trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro e degli accordi di retribuzione aggiuntiva.

  3. I dati di cui al comma 1 sono condivisi in via telematica con l'INPS, con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e con i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo, i dati registrati nella piattaforma sono messi a disposizione dell'ispettorato del lavoro e delle Forze di polizia.
  4. Il prestatore e il datore di lavoro provvedono alla registrazione e all'identificazione nella piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma è trasmessa, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore di lavoro, la seguente documentazione:

   a) gli accordi stipulati;

   b) le buste paga;

   c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa riguardante la prestazione di lavoro, comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore di lavoro;

   d) l'eventuale sospensione dell'accesso all'assegno in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 4.

  5. Attraverso la piattaforma il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi dell'assegno a esso accreditati esclusivamente nel deposito o conto corrente bancario o postale personale registrato nella medesima piattaforma.
  6. Un'apposita sezione della piattaforma è destinata all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
  7. Ai fini di cui al presente articolo l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse della società ANPAL servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 4.
(Bonus occupazionale «sud+lavoro»).

  1. Fatta salva la disposizione dell'articolo 2, comma 9, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nel limite di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. Il bonus di cui al comma 1 può essere riconosciuto a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti da almeno cinque anni in una delle medesime regioni.
  3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS in tre rate annuali di eguale importo corrisposte a decorrere dal termine del periodo di prova del lavoratore.
  4. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nei trentasei mesi successivi al riconoscimento del contributo di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a restituire all'INPS, entro sei mesi dalla data del primo licenziamento, l'intero ammontare del contributo effettivamente percepito, maggiorato del 50 per cento.

Art. 5.
(Attività di controllo, monitoraggio e sanzioni).

  1. Ferme restando le competenze attribuite all'ispettorato del lavoro e agli altri organi di controllo, per i fini di cui all'articolo 1 e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e di reinserimento nel mondo del lavoro, l'ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano delle prestazioni disciplinate dalla presente legge e rileva ed elabora i dati relativi alle erogazioni dell'assegno.
  2. Entro il 1° dicembre 2018 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;

   b) verifica dei percorsi di riqualificazione dei prestatori di lavoro.

  3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina inoltre l'attività di rilevazione analitica e di elaborazione statistica, svolte dall'ANPAL su base trimestrale, con riguardo ai seguenti aspetti:

   a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;

   b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione di lavoro;

   c) fasce di età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;

   d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;

   e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi della presente legge.

  4. Semestralmente l'ANPAL pubblica nel proprio sito internet istituzionale un rapporto contenente i risultati delle attività di controllo e di rilevazione ed elaborazione dei dati.
  5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Camere una relazione sui risultati dell'erogazione dell'assegno e sul funzionamento della piattaforma.
  6. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 4, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse della società ANPAL servizi Spa.
  7. Il Governo è delegato ad adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la previsione e le modalità di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del prestatore e del datore di lavoro che violino le disposizioni della presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) individuazione di strumenti e procedure volti a rendere tempestivo e puntuale il recupero delle somme indebitamente godute;

   b) introduzione di banche di dati multi-accesso volte a rendere più efficace l'individuazione di situazioni in violazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Agli oneri di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, rispettivamente pari a 1.500 milioni di euro e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro il 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano diminuzioni di spesa pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019. Entro il 15 gennaio 2020, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano diminuzioni di spesa pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai periodi secondo e terzo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, rispettivamente, entro il 15 settembre 2019 ed entro il 15 marzo 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  2. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'istituzione, la realizzazione e la gestione operativa della piattaforma e per le attività di controllo, rilevazione ed elaborazione di cui all'articolo 5 della presente legge, alla società ANPAL servizi Spa sono assegnati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.