• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00951 (5-00951)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00951presentato daDE LORENZO Rinatesto diVenerdì 16 novembre 2018, seduta n. 85

   DE LORENZO, ILARIA FONTANA, VILLANI, VIZZINI, CUBEDDU, INVIDIA, TRIPIEDI, PERCONTI, DAVIDE AIELLO, COSTANZO, PALLINI, GIANNONE, SEGNERI, TUCCI, AMITRANO, DEIANA, FEDERICO, TERZONI, LICATINI, ALBERTO MANCA, MARAIA, VIANELLO e IANARO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale (A.d.s.p.), con delibera n. 208 dell'11 luglio 2018, ha approvato il progetto esecutivo e il bando di gara per il nuovo terminal passeggeri alla calata Beverello di euro 17.900.000,00;

   il progetto prevede la costruzione di importanti volumetrie in un'area a forte vocazione turistica (a ridosso di Maschio Angioino, Palazzo Reale, centro storico) ed è destinato ad avere un fortissimo impatto sul territorio, interessando un'area di oltre 14.000 metri quadrati, che prevede la realizzazione di due volumetrie (una di 2.400 metri quadrati ed una di 360 metri quadrati), caratterizzate da «strutture in calcestruzzo armato di geometria irregolare non standardizzabili e caratterizzate da una forte intensità di armature»;

   il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 71 del 28 febbraio 2018 aveva disposto il finanziamento di 20.500.000 euro per la suddetta opera, nell'ambito dei fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017);

   la Corte costituzionale, con sentenza n. 74 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale;

   nonostante tale sentenza l'A.d.s.p. ha ritenuto possibile il finanziamento delle spese, anche con fondi propri dell'Autorità, per un massimo di 17.900.000 euro, disimpegnando fondi propri destinati a importanti interventi di manutenzione delle infrastrutture portuali;

   dalla ricognizione degli atti pubblicati dall'A.d.s.p., risulta che il progetto del terminal Beverello è assistito dal parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 1088 CTVA del 26 novembre 2012 di «non assoggettabilità a V.I.A.» (ex articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006), avendo la commissione tecnica Vianas, con nota prot. CTVA n. 4286/2012, espresso il parere di non assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

   dalla relazione dei progettisti si evince che il progetto ha subito notevoli modifiche rispetto alla versione del 2012 e da ciò sembra emergere che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non abbia espresso una valutazione sull'attuale progetto;

   la mancanza di tale parere aggiornato all'attualità avrebbe dovuto comportare la mancata validazione del progetto, a norma del decreto legislativo n. 50 del 2016, da parte del responsabile del procedimento con l'applicazione del quadro sanzionatorio di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di verificare se l'opera in questione, attesa la straordinaria rilevanza del sito e il notevole impatto sul territorio, sia stata correttamente valutata e se la stessa possa essere non assoggettata alle procedure di valutazione di impatto ambientale;

   se il parere n. 1088 CTVA del 26 novembre 2012 del Ministero di «non assoggettabilità a VIA» e quello della commissione tecnica VIA/VAS (CTVA n. 4286 del 2012) possano ritenersi ancora validi ed efficaci, atteso il fatto che il progetto sottoposto al Ministero stesso nel 2012 è difforme da quello attualmente approvato e posto in gara;

   se non si ritenga opportuno sottoporre il progetto attuale, nuovamente alla commissione valutazione impatto ambientale, al fine di una valutazione adeguata dell'opera, anche in relazione alla cancellazione della visuale libera del mare dalla viabilità urbana per effetto delle ciclopiche strutture in cemento armato che formano l'opera.
(5-00951)