• C. 466 EPUB Proposta di legge presentata il 4 aprile 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.466 Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 466

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MELONI, RAMPELLI, CIRIELLI, CROSETTO, DEIDDA, LUCA DE CARLO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Presentata il 4 aprile 2018

  Onorevoli Colleghi! — La legge 3 novembre 2017, n. 165, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali» è stata approvata con l'intento di superare la precedente modifica al sistema elettorale, imperniata su un regime parlamentare monocamerale, che non ha poi trovato attuazione a causa della reiezione della riforma costituzionale sottoposta a referendum il 4 dicembre 2016.
  Tale legge elettorale, nota come Italicum, era infatti intervenuta soltanto sul sistema per l'elezione della Camera dei deputati e la sua applicazione, dopo la mancata entrata in vigore della riforma costituzionale, avrebbe di fatto portato a un meccanismo di elezione dei deputati diverso da quello previsto per l'elezione dei senatori, con il rischio di creare una grave distonia nel sistema e di pregiudicare la governabilità, poiché avrebbe potuto dare luogo alla formazione di assemblee con maggioranze diverse nei due rami del Parlamento.
  I ripetuti richiami del Capo dello Stato a uniformare nuovamente i due sistemi elettorali hanno trovato risposta, proprio sul finire della legislatura, con l'approvazione della legge n. 165 del 2017, pur in un clima di elevata conflittualità tra le forze politiche.
  In tale quadro sono rimasti purtroppo vani i richiami – sollevati durante l'esame parlamentare del provvedimento da parte della nostra forza politica – alla necessità di prevedere l'introduzione di un premio di maggioranza per la coalizione che fosse risultata vincente in termini relativi ma non assoluti.
  L'assegnazione di un premio di maggioranza alla lista o coalizione che avesse conseguito il miglior risultato, laddove ancorata a una soglia minima di voti chiaramente individuata, avrebbe infatti superato le eccezioni sollevate dalla Corte costituzionale con riferimento al premio di maggioranza come configurato nel sistema elettorale vigente sino all'approvazione dell’Italicum, e garantito una maggiore governabilità.
  Attualmente, stanti i risultati delle elezioni svoltesi lo scorso 4 marzo, appare del tutto evidente come la mancanza di un premio di maggioranza in favore del partito o della coalizione di maggioranza relativa abbia determinato l'impossibilità di indicare con certezza la forza politica o le forze politiche coalizzate a cui spettano l'onore e l'onere di formare il Governo.
  Ci si trova, al contrario, nel regno del possibile, dove per la formazione di una maggioranza di Governo bisognerà ricorrere ad alleanze dell'ultima ora, una maggioranza posticcia alla quale gli elettori non hanno espresso la propria preventiva fiducia e che rischia di violare la loro volontà, contravvenendo al dettato costituzionale e alle numerose pronunce della Corte costituzionale in merito al rispetto della volontà degli elettori nella trasformazione dei voti in maggioranze parlamentari e di Governo.
  Per questi motivi riteniamo sia doveroso e urgente sottoporre alla Camera la presente proposta di legge di modifica della vigente legislazione elettorale, prevedendo l'introduzione di un premio di maggioranza che, ancorato a soglie numeriche ben precise, possa, come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017, «non rendere intollerabile la cosiddetta disproporzionalità tra voti espressi e seggi attribuiti».
  La proposta in esame dispone l'attribuzione di un premio di maggioranza per il partito politico o la coalizione di partiti che abbia raggiunto la soglia del 40 per cento dei voti validi espressi, con il riconoscimento del 54 per cento dei seggi. In subordine, qualora nessun partito o coalizione di partiti dovesse raggiungere tale soglia, si prevede un'ulteriore soglia minima per ottenere un premio di maggioranza, pari al 37 per cento dei voti conseguiti, che darebbe luogo all'ottenimento del 51 per cento dei seggi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati).

  1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «testo unico per l'elezione della Camera», sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «con metodo proporzionale» sono inserite le seguenti: «ed eventuale assegnazione di un premio di maggioranza»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «4-bis. È attribuito un premio di maggioranza alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale secondo i seguenti criteri:

   a) qualora abbia conseguito a livello nazionale un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento, è assegnato alla lista o alla coalizione di liste un numero complessivo di seggi pari al 54 per cento del totale dei seggi;

   b) qualora abbia conseguito a livello nazionale un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento ma inferiore al 40 per cento, è assegnato alla lista o alla coalizione di liste un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale dei seggi».

  2. All'articolo 77, comma 1, lettera l), del testo unico per l'elezione della Camera sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'elenco dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi della lettera b) per ciascuna lista o coalizione di liste».
  3. All'articolo 83 del testo unico per l'elezione della Camera sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:

   «f-bis) individua la coalizione di liste o la lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

   f-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista singola di cui alla lettera f-bis) sia pari o superiore al 37 per cento del totale dei voti validi;

   f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera f-ter) abbia dato esito positivo:

    1) nel caso in cui la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista singola di cui alla lettera f-bis) sia pari o superiore al 37 per cento del totale dei voti validi ma risulti inferiore al 40 per cento, verifica se la coalizione di liste o la lista singola abbia conseguito almeno 321 seggi, computando i seggi assegnati ai sensi della lettera f) e i seggi conseguiti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b);

    2) nel caso in cui la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista singola di cui alla lettera f-bis) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti validi, verifica se la coalizione di liste o la lista singola abbia conseguito almeno 340 seggi, computando i seggi assegnati ai sensi della lettera f) e i seggi conseguiti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b);

   f-quinquies) qualora la verifica di cui alla lettera f-ter) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera f-quater) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera f)»;

   b) alla lettera h), i periodi dal terzo al settimo sono sostituiti dai seguenti: «In ciascuna circoscrizione, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g) per il quoziente elettorale nazionale di cui alla lettera f), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista singola per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista singola di cui alla lettera e), numeri 1) e 2). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o alle liste singole che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio»;

   c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera f-ter), abbia dato esito negativo, l'Ufficio:

   a) attribuisce alla coalizione di liste o alla lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale il premio di maggioranza, consistente nel numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere, nel caso di cui al comma 1, lettera f-quater), numero 1), il totale di 321 seggi, o, nel caso di cui al comma 1, lettera f-quater), numero 2), il totale di 340 seggi. L'Ufficio determina quindi il numero dei seggi da assegnare con metodo proporzionale alla coalizione di liste o alla lista singola, pari alla somma del numero di seggi spettante ai sensi del comma 1, lettera f), e del numero aggiuntivo di seggi assegnato ai sensi del periodo precedente. Divide poi la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista singola per il numero di seggi così determinato, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;

   b) procede poi a ripartire i restanti seggi da assegnare con metodo proporzionale, pari alla differenza tra 386 e il numero di seggi assegnato alla coalizione di liste o alla lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi della lettera a), secondo periodo, tra le altre coalizioni di liste o liste singole di cui al comma 1, lettera e), numeri 1) e 2). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Procede quindi ai sensi del comma 1, lettera f), quarto, quinto e sesto periodo, utilizzando, in luogo del quoziente elettorale nazionale, il quoziente elettorale nazionale di minoranza;

   c) procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi delle lettere a) e b) tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, lettera g);

   d) procede, ai sensi del comma 1, lettere h) e i), alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste e alle liste singole ai sensi delle lettere a) e b). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a) per la coalizione di liste o la lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui alla lettera b) per le altre coalizioni di liste o liste singole».

  4. All'articolo 83-bis del testo unico per l'elezione della Camera sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 è premesso il seguente:

   «01. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. Qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza:

   a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista cui è stato attribuito il premio di maggioranza ovvero delle liste ammesse della coalizione cui è stato attribuito il premio di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste ammesse, di seguito denominate, rispettivamente, “gruppo di liste di maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi ad esse rispettivamente assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;

   b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale al gruppo di liste di maggioranza. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

   c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

   d) procede quindi all'attribuzione dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste nei singoli collegi. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, i seggi sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2»;

   b) al comma 1, i periodi dal primo al settimo sono soppressi;

   c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Qualora l'Ufficio elettorale centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con le modalità di cui al comma 01, lettera d), all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, considerando singolarmente ciascuna lista. A tale fine, il quoziente elettorale di collegio è determinato dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio».

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione
del Senato della Repubblica).

  1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «testo unico per l'elezione del Senato», sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: «, ai sensi dell'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «ed eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, ai sensi degli articoli 16-bis e 17»;

   b) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

   «2-bis.1. È attribuito un premio di maggioranza alla lista o alla coalizione di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale secondo i seguenti criteri:

   a) qualora abbia conseguito a livello nazionale un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento, è assegnato alla lista o alla coalizione di liste un numero complessivo di seggi pari al 54 per cento del totale dei seggi;

   b) qualora abbia conseguito a livello nazionale un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento ma inferiore al 40 per cento, è assegnato alla lista o alla coalizione di liste un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale dei seggi.

   2-bis.2. Il premio attribuito ai sensi del comma 2-bis.1 è ripartito nelle sole regioni in cui la lista o la coalizione di liste alla quale è assegnato abbia conseguito la maggiore cifra elettorale regionale».

  2. All'articolo 16, comma 1, lettera l), del testo unico per l'elezione del Senato sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'elenco dei candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi della lettera b) per ciascuna lista o coalizione di liste».
  3. All'articolo 16-bis del testo unico per l'elezione del Senato sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera e), il numero 2) è sostituito dal seguente:

    «2) le liste singole non collegate o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1) ma possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:

   a) abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

   b) abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi in almeno una regione. Tali liste concorrono all'assegnazione dei seggi esclusivamente nelle regioni in cui hanno raggiunto la predetta percentuale;

   c) siano liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16»;

    2) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

   «e-bis) procede per ciascuna regione ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine, per ciascuna regione, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste e delle liste singole di cui al comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), per il numero dei seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o lista singola per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Determina infine il totale nazionale dei seggi assegnati con metodo proporzionale, in base a tale attribuzione provvisoria, a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato, per ciascuna coalizione di liste e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione ai sensi della presente lettera;

   e-ter) individua la coalizione di liste o la lista singola non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;

   e-quater) verifica se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista singola di cui alla lettera e-ter) sia pari o superiore al 37 per cento del totale dei voti validi;

   e-quinquies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater) abbia dato esito positivo:

    1) nel caso in cui la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista singola di cui alla lettera e-ter) sia pari o superiore al 37 per cento del totale dei voti validi ma risulti inferiore al 40 per cento, verifica se la coalizione di liste o la lista singola abbia conseguito almeno 161 seggi, computando i seggi assegnati ai sensi della lettera e-bis) e i seggi conseguiti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b);

    2) nel caso in cui la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della lista di cui alla lettera e-ter) sia pari o superiore al 40 per cento del totale dei voti validi, verifica se la coalizione di liste o la lista singola abbia conseguito almeno 170 seggi, computando i seggi assegnati ai sensi della lettera e-bis) e i seggi conseguiti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b);

   e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quater) abbia dato esito negativo o la verifica di cui alla lettera e-quinquies) abbia dato esito positivo, l'Ufficio conferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera e-bis) e, tramite estratto del processo verbale, comunica a ciascun Ufficio elettorale regionale l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle singole liste nella rispettiva regione»;

    3) la lettera f) è abrogata;

   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Qualora la verifica di cui al comma 1, lettera e-quinquies), abbia dato esito negativo, l'Ufficio:

   a) attribuisce alla coalizione di liste o alla lista singola che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale il premio di maggioranza, consistente nel numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere, nel caso di cui al comma 1, lettera e-quinquies), numero 1), il totale di 161 seggi, o, nel caso di cui al comma 1, lettera e-quinquies), numero 2), il totale di 170 seggi;

   b) procede poi a ripartire il numero aggiuntivo di seggi determinato ai sensi della lettera a) fra le regioni in cui la lista o la coalizione di liste di cui al comma 1, lettera e-ter), ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, escludendo in ogni caso, oltre alla Valle d'Aosta, le regioni Trentino-Alto Adige e Molise. A tale fine, divide la cifra elettorale regionale della coalizione di liste o della lista singola per il totale delle cifre elettorali regionali della medesima coalizione di liste o lista singola, escludendo dal totale le regioni in cui essa non abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e, in ogni caso, le regioni Trentino-Alto Adige e Molise. Nel compiere tali operazioni arrotonda alla sesta cifra decimale il valore risultante, determinando così l'indice di ripartizione dei seggi aggiuntivi in ciascuna regione. Moltiplica poi ciascuno di tali indici per il numero aggiuntivo di seggi determinato ai sensi della lettera a) e arrotonda questo secondo risultato all'unità intera più prossima. In corrispondenza del rispettivo indice attribuisce in ciascuna regione alla coalizione di liste o alla lista singola di cui al comma 1, lettera e-ter), un numero aggiuntivo di seggi pari al risultato di tale moltiplicazione. Prima di procedere all'assegnazione dei seggi aggiuntivi da attribuire in ciascuna regione, l'Ufficio verifica se la somma dei seggi aggiuntivi così determinata corrisponda al numero aggiuntivo di seggi determinato ai sensi della lettera a). Se il risultato della somma è superiore a tale valore di una sola unità, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il risultato che ha la più piccola parte decimale tra i risultati delle moltiplicazioni arrotondati all'unità intera superiore. Se il risultato della moltiplicazione è eguale in corrispondenza di due o più regioni, l'Ufficio arrotonda all'unità intera inferiore il valore corrispondente alla regione nella quale la lista di cui al comma 1, lettera e-ter), ha la minore cifra elettorale regionale. Se il risultato della somma è superiore di più unità, l'ufficio ripete più volte le operazioni descritte, iniziando dal più piccolo dei valori tra quelli arrotondati all'unità intera superiore, fino alla determinazione del numero complessivo di seggi aggiuntivi corrispondente a quello determinato ai sensi della lettera a). Se il risultato della somma dei seggi aggiuntivi da attribuire nelle singole regioni è di una o più unità inferiore al numero determinato ai sensi della lettera a), l'Ufficio procede nel modo di cui ai periodi settimo e nono, arrotondando all'unità intera superiore i valori arrotondati nel primo calcolo all'unità intera inferiore;

   c) procede al riparto dei seggi da assegnare con metodo proporzionale nelle regioni in cui sono stati assegnati seggi aggiuntivi ai sensi della lettera b). In ciascuna di queste regioni, alla coalizione di liste o singola lista di cui al comma 1, lettera e-ter), è assegnato un numero di seggi pari alla somma dei seggi spettanti ai sensi del comma 1, lettera e-bis), e dei seggi aggiuntivi di cui alla lettera b) del presente comma. Ripartisce il numero residuo di seggi tra le altre coalizioni di liste e liste singole di cui al comma 1, lettera e), numeri 1) e 2). Divide quindi il totale delle cifre elettorali regionali delle predette coalizioni di liste e liste singole per il numero residuo di seggi da assegnare, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Procede quindi secondo le modalità di cui al comma 1, lettera e-bis), terzo, quarto e quinto periodo, utilizzando, in luogo del quoziente elettorale regionale, il quoziente elettorale regionale di minoranza. Nelle regioni in cui non sono stati assegnati seggi aggiuntivi, l'Ufficio conferma l'attribuzione dei seggi effettuata ai sensi del comma 1, lettera e-bis);

   d) comunica agli Uffici elettorali regionali, tramite estratto del processo verbale, l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione ai sensi della lettera c).

   1-ter. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è rimesso alla Segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

  4. All'articolo 17, comma 1, del testo unico per l'elezione del Senato sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, primo periodo, le parole da: «individuate» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «secondo la comunicazione dell'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e-sexies), o comma 1-bis, lettera d)»;

   b) la lettera a) è abrogata;

   c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «per il numero dei seggi spettanti alla coalizione»;

   d) alla lettera c), i periodi dal secondo all'ultimo sono sostituiti dal seguente: «A tale fine, procede ai sensi dell'articolo 83-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».