• Testo MOZIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.1/00050 premesso che: la legge n. 257 del 1992, riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, ha dettato norme per la cessazione dell'impiego...



Atto Senato

Mozione 1-00050 presentata da VILMA MORONESE
giovedì 15 novembre 2018, seduta n.059

MORONESE, CASTELLONE, NUGNES, CASTALDI, FENU, MARINELLO, ANGRISANI, LANZI, MOLLAME, GUIDOLIN, VANIN, LOMUTI, LA MURA, ACCOTO, ROMANO, PIRRO, FLORIDIA, RUSSO, LANNUTTI, DI MICCO, L'ABBATE, CORRADO, CORBETTA, Giuseppe PISANI, TRENTACOSTE, GRANATO, D'ANGELO, DONNO, NOCERINO, ANASTASI, COLTORTI, VACCARO, TURCO, GALLICCHIO, MANTOVANI, ORTIS, LOREFICE - Il Senato,

premesso che:

la legge n. 257 del 1992, riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, ha dettato norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento controllato, stabilendo il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto;

i rifiuti di amianto o contenenti amianto sono definiti dall'art. 2, comma 1, lett. c), come "i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse";

in attuazione della legge sono stati emanati numerosi provvedimenti volti, tra l'altro, a definire le modalità di predisposizione dei "piani regionali amianto" (previsti dall'art. 10), di valutazione del rischio amianto, di gestione dei manufatti contenenti amianto nonché le tipologie di interventi per la bonifica;

in particolare, si prevede, all'articolo 10, comma 2, lettera l), che i piani regionali contengano, tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzo collettivo e per i blocchi di appartamenti; all'articolo 12, comma 5, che si istituisca presso le unità sanitarie locali un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza di tali materiali;

il decreto ministeriale 6 settembre 1994 ha definito le metodologie per l'applicazione della legge n. 257 del 1992;

la legge n. 426 del 1998 ed il decreto ministeriale n. 468 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, hanno individuato numerosi siti da bonificare di interesse nazionale in cui l'amianto è presente sia come fonte di contaminazione principale che come fonte secondaria;

con la legge n. 93 del 2001, e con il relativo decreto ministeriale n. 101 del 2003, è stata posta in capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la realizzazione, di concerto con le Regioni, la mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale, il cosiddetto piano nazionale amianto;

con il successivo decreto legislativo n. 36 del 2003 sono state emanate, inoltre, nuove norme per lo smaltimento dell'amianto, nell'ambito della nuova disciplina delle discariche di rifiuti, nonché le regole per la mappatura e gli interventi di bonifica urgenti; è stato altresì introdotto l'obbligo di iscrizione all'albo nazionale dei gestori dei rifiuti (ora albo nazionale gestori ambientali) per le imprese di bonifica da amianto, obbligo oggi contemplato dall'art. 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni;

in materia di amianto e precisamente "sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente" è intervenuta più volte l'Unione europea, tra l'altro con la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 (2012/2065 (INI)), esortando gli Stati membri a cooperare per un'attuazione efficace e incontrastata della normativa europea in materia di amianto e ad intensificare le ispezioni ufficiali, invitando gli Stati membri a portare avanti la progressiva eliminazione dell'amianto, nel minor tempo possibile;

considerato, inoltre, che ogni anno in Italia sono registrati circa 6.000 decessi per malattie correlate all'amianto; come si evince da "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia" dell'Osservatorio nazionale amianto (giugno 2018) ci sono ancora 32 milioni di tonnellate di amianto compatto (di cui 36,5 milioni di metri quadrati di coperture) e 8 milioni di tonnellate di amianto friabile. Ci sono 50.000 siti industriali rilevanti, un milione di siti contaminati, tra i quali edifici pubblici e privati, 40 siti di interesse nazionale tra i quali ce ne sono 10 che sono solo di amianto, e 2.400 scuole. Esposti più di 352.000 alunni e 50.000 del personale docente e non docente; l'Osservatorio stima inoltre la presenza di amianto per ben 300.000 chilometri di tubature della rete idrica inclusi gli allacciamenti,

impegna il Governo:

1) ad approvare definitivamente il piano nazionale amianto, con una conseguente mappatura della sua presenza sul territorio nazionale, e ad attivarsi, per quanto di competenza, in accordo con le Regioni, affinché, in tempi congrui e non oltre il 31 dicembre 2019, sia concluso il programma dettagliato di censimento dei materiali contaminati tramite i piani regionali amianto;

2) a verificare, anche d'intesa con le Regioni, che sia terminata la mappatura dell'amianto in ogni sito di pubblica fruizione, in tutti gli edifici pubblici, nonché negli edifici privati in cui sono presenti uffici pubblici, prioritariamente nelle scuole, e nel rispetto delle tempistiche di cui al precedente impegno;

3) a porre in essere ogni iniziativa, anche sotto forma di incentivo finanziario, finalizzata ad agevolare le bonifiche da parte dei titolari di edifici pubblici e privati, o porzioni di essi, contenenti amianto, ponendo come obiettivo per l'integrale bonifica la data del 1° gennaio 2022;

4) ad adottare eventuali provvedimenti amministrativi o normativi secondari che impongano alle Regioni inadempienti termini stringenti per il completamento del censimento e della mappatura;

5) a sollecitare tutte le Regioni a prevedere nei rispettivi piani regionali apposite sanzioni pecuniarie per i soggetti interessati (proprietario o detentore di immobile) che non provvedano, in assenza di un giustificato motivo, a comunicare alle aziende sanitarie locali la presenza di amianto, come già previsto dalla normativa della Regione Lombardia;

6) a proporre i necessari atti normativi per introdurre nel codice penale specifiche fattispecie di reato che sanzionino la violazione di tali obblighi o prevedano l'inasprimento delle pene per fattispecie penali già vigenti, nonché per porre in capo al datore di lavoro l'obbligo di provvedere alle bonifiche entro il 1° gennaio 2022, indipendentemente dalla concentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore;

7) ad introdurre un criterio di riequilibrio rispetto al mero requisito temporale per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 257 del 1992, al fine di garantire il risarcimento del danno in favore dei soggetti contaminati, nel pieno rispetto degli attuali vincoli di bilancio ed assicurando la necessaria equità complessiva alla disciplina vigente;

8) a prevedere, con apposito provvedimento, che tra la documentazione necessaria per perfezionare il trasferimento di un edificio venga incluso anche un certificato, rilasciato dalla ASL competente per territorio, attestante la presenza o meno di amianto nell'edificio o, in alternativa, un'autocertificazione del proprietario dell'edificio;

9) ad individuare forme di incentivazione e sostegno per privati, imprese ed enti pubblici e territoriali finalizzate alla bonifica e rimozione dell'amianto dalle superfici di copertura degli edifici, con la sostituzione con pannelli fotovoltaici;

10) ad assumere iniziative per incrementare, compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica, le risorse assegnate al fondo per le vittime dell'amianto, istituito dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), ed attivarsi al fine di rivedere l'attuale legge pensionistica, per garantire benefici ai lavoratori colpiti da patologie correlate all'amianto, nonché per estendere le prestazioni del fondo non solo a coloro che abbiano contratto una patologia correlata per esposizione professionale, ma anche ai familiari delle vittime o a coloro che, pur non lavorando direttamente con l'amianto, siano stati comunque esposti, avendo poi contratto tali patologie;

11) a prevedere di attivare iniziative, anche in ambito europeo, per escludere dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno le spese per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'amianto;

12) ad assumere iniziative, compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica, per finanziare adeguatamente sia il fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, istituito dalla legge finanziaria per il 2008, e mai reso operativo per mancanza di risorse, dando priorità alla messa in sicurezza e bonifica degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico, sia il fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012;

13) ad avviare un'intesa con le Regioni e le Province autonome per concordare le modalità di regolamentazione delle "micro-raccolte di amianto", anche con il coinvolgimento delle aziende municipalizzate di raccolta rifiuti, e ad individuare in ogni regione dei siti di discarica del materiale rimosso, a tal fine individuando siti idonei allo smaltimento in sicurezza di scarti pericolosi;

14) ad assumere iniziative per semplificare le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva, fissandola in una percentuale che rimanga fissa negli anni per garantire le risorse al fondo anche negli anni futuri;

15) ad emanare, qualora ne sussistano le condizioni, anche di carattere finanziario, gli atti utili a riconoscere valido, in sostituzione del curriculum lavorativo, l'estratto matricolare mercantile o la fotocopia autenticata del libretto di navigazione, quale documento probante l'esposizione all'amianto da parte del lavoratore marittimo;

16) a rafforzare i sistemi di verifica della tracciabilità dell'amianto, anche stimolando lo smaltimento sostenibile, valutando altresì la possibilità di determinazione di un prezzario nazionale per le singole tipologie di opere di bonifica;

17) ad assumere iniziative affinché, entro il 1° gennaio 2020, la presenza di amianto, in qualunque luogo, sia evidenziata con l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile con contrassegni indicanti il pericolo;

18) a provvedere, per quanto di competenza, alla creazione di un sistema di informatizzazione e banca dati dei processi di bonifica, alla georeferenziazione e all'individuazione di siti idonei allo stoccaggio dell'amianto in ciascuna regione italiana entro il 1° gennaio 2020, agendo anche nell'ottica di filiera corta di gestione, di riduzione del rischio e dei costi, avendo cura di riferire con cadenza semestrale alle Commissioni parlamentari competenti sull'avanzamento di tutti i processi di bonifica relativi agli immobili censiti;

19) a promuovere campagne di informazione sul rischio amianto soprattutto nei luoghi di lavoro e sulle possibili conseguenze della presenza di amianto dal punto di vista ambientale e sanitario;

20) a valutare la necessità di predisporre misure in termini di diagnosi precoce, al fine di tutelare la salute dei cittadini esposti al rischio amianto;

21) a predisporre un'area web sul sito istituzionale dei Ministeri dell'ambiente e della salute, dedicata ai cittadini, al fine di offrire loro strumenti adeguati, ad esempio attraverso procedure informative semplificate e frequently asked question (FAQ), con moduli per la raccolta delle segnalazioni, per permettere di riconoscere e denunciare la presenza sul territorio di prodotti contenenti amianto, e conseguentemente ad intervenire nel modo più efficiente possibile rimuovendo e bonificando le zone dei ritrovamenti;

22) a procedere alla pubblicazione in open data, sul proprio sito ufficiale, della mappa dettagliata di tutti i siti a rischio censiti dalle Regioni, anche se incompleta, insieme ad una precisa e scadenzata road map per il completamento del censimento nazionale;

23) a supportare efficacemente le attività già in corso nell'area sanitaria del piano, in particolare: a) a valutare ogni soluzione per garantire un rifinanziamento della complessiva dotazione finanziaria del centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, attraverso il ripristino delle risorse, relativamente limitate nel quadro dei saldi di finanza pubblica, finora sottratte, almeno per una quota aggiuntiva finalizzata al sostegno delle attività del centro in materia di amianto; b) a promuovere una cabina di regia nazionale, secondo le caratteristiche evidenziate in premessa, per il coordinamento degli studi clinici di settore, tale da coinvolgere significativamente gli operatori industriali, consentendo, in ultima analisi, un sufficiente finanziamento a tale programma di ricerca;

24) a proseguire con determinazione l'impegno già assunto e portato innanzi in sede internazionale per la lotta alla produzione, al commercio e all'utilizzo delle fibre di asbesto, con particolare riferimento al riconoscimento del crisotilo quale sostanza nociva al pari delle altre tipologie di amianto, e per il rafforzamento del sistema dei controlli sulle importazioni di merci contenenti tale materiale ancora largamente in uso nei mercati emergenti.

(1-00050)