• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/00328 (3-00328)



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00328presentato daDE MARIA Andreatesto diMercoledì 14 novembre 2018, seduta n. 83

   DE MARIA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto risulta agli interroganti nel 2010 sono state stipulate delle convenzioni dalle amministrazioni giudiziarie con province e regioni per l'avvio di tirocini finalizzati al supporto del personale amministrativo degli uffici giudiziari;

   la legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012), con l'articolo 1, comma 25, lettera c), novellando l'articolo 37, comma 11, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, ha previsto, per il 2013, uno stanziamento di fondi destinati in via prioritaria al completamento della formazione dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari, «per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013», nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro;

   anche la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), l'articolo 1, comma 344, modificando l'articolo 37, comma 11, ha disposto un ulteriore stanziamento di fondi, originariamente solo per l'anno 2014, per il perfezionamento della formazione dei tirocinanti, «per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014», nel limite di spesa di 15 milioni di euro;

   le amministrazioni giudiziarie hanno di fatto prorogato per 7 anni migliaia di tirocinanti presso le cancellerie dei tribunali italiani, senza procedere alla stabilizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori; dopo il maggio 2015, il Ministero della giustizia ha indetto una selezione riservata a tali tirocinanti, tesa ad individuare una platea di 1.502 soggetti da inserire nell'ufficio del processo. La selezione si è basata sull'età anagrafica e titoli di studio;

   i tirocinanti hanno lavorato per 7 anni venendo retribuiti con una borsa di studio «nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili» (articolo 16-octies introdotto dall'articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014);

   la capacità professionale di questi tirocinanti è stata più volte evidenziata dai presidenti di procure, corti di appello e tribunali, con missive indirizzate ai Ministri, in cui si auspicava l'ipotesi di procedere ad una stabilizzazione dei medesimi nelle modalità consentite dalla legge –:

   quali iniziative il Governo, per quanto di competenza, intenda intraprendere al fine di stabilizzare e valorizzare la pluralità di conoscenze e di competenze acquisite nel corso di questi anni dai tirocinanti all'interno degli uffici giudiziari, che termineranno la loro attività nel dicembre 2018.
(3-00328)