• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00103 (7-00103) «Vizzini, Carbonaro».



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00103presentato daVIZZINI Gloriatesto diGiovedì 8 novembre 2018, seduta n. 79

   Le Commissioni VII e XI,

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», interviene sulla vertenza dei diplomati magistrale ante 2001/2002, destinatari della sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2018, ai quali è stato definitivamente negato l'accesso e/o la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento (gae), dalle quali si attinge per il ruolo. Pertanto, al fine di garantire il corretto avvio dell'anno scolastico, la legge stabilisce una sospensione dell'applicazione della sentenza di 120 giorni dalla notifica;

    tale scelta è apparsa doverosa rispetto all'iniziale differimento di 120 giorni nell'esecuzione delle sentenze che avrebbe gettato la scuola nel caos;

    l'articolo 4, comma 1-bis della medesima legge, dispone che «Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1», ossia:

     a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;

     b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019;

    il medesimo articolo 4, ai commi 1-quater e 1-quinquies prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisca per i ruoli dell'infanzia e della primaria due concorsi, uno ordinario e uno straordinario:

     a) il concorso straordinario sarà riservato ai diplomati magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 ed ai laureati in scienze della formazione primaria (Sfp) che abbiano svolto almeno due anni (180 giorni anche non consecutivi) di servizio presso le scuole statali nell'ultimo ottennio (le due annualità possono anche non essere consecutive);

     b) il concorso ordinario (bandito, ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 109, lettera b), e 110, della legge n. 107 del 2015, con cadenza biennale), per titoli ed esami, sarà invece rivolto a tutti gli abilitati, quindi ai diplomati magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 ed ai laureati in scienze della formazione primaria, senza il requisito delle due annualità;

    asse portante della nuova disciplina è dunque il collegamento tra la necessità di dare seguito alla sentenza del Consiglio di Stato e quella di dare risposta ai diplomati magistrali e ai laureati in Scienze della formazione primaria attraverso il bando di nuovi concorsi;

    la disposizione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis lettera a), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, è esecutiva anche nei confronti di docenti diplomati magistrale appartenenti alle categorie protette, individuati ed assunti a tempo indeterminato in ottemperanza al computo delle riserve, previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

    l'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nell'individuare le modalità di attuazione delle assunzioni obbligatorie, statuisce che per le assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 29 del 1993 (sostituito dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165 del 2001) gli appartenenti alle categorie protette – iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2 della predetta legge in cui possono essere inseriti esclusivamente quelli che risultano disoccupati – hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso;

    riguardo al requisito della iscrizione nel precitato elenco l'articolo 8, comma 1 della legge n. 68 del 1999 (su cui si sono espressi il Consiglio di Stato, III sezione, del 30 maggio 2017, con sentenza n. 2562, e il T.A.R. Campania, V sezione del 3 agosto 2016, n. 4004, che a sua volta richiama la sentenza del Consiglio di Stato, VI sezione, del 14 dicembre 2016, n. 7395) «stabilisce per tabulas» che soltanto i soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo, in quanto disoccupati, hanno titolo alla riserva dei posti (iscrizione, e dunque possesso dello stato di disoccupazione come condicio sine qua non, legittimante l'operatività di una norma speciale recante deroga ai principi generali);

    la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 7395/2016, ribadisce infatti che «i lavoratori disabili devono essere iscritti negli elenchi menzionati all'articolo 8, comma 2, per poter beneficiare della "riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso", sicché appare evidente che “lo status di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell'aliquota di posti a concorso”». Tale condizione deve permanere sino al momento dell'assunzione, secondo l'opzione scrutinata dal Tar Campania;

    l'articolo 25, comma 9-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge n. 114 del 2014, ha modificato il secondo comma dell'articolo 16 della legge n. 68 del 1999 (che al comma 2 prevedeva che i disabili risultati idonei nei concorsi pubblici potessero essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo, anche se non «versavano in stato di disoccupazione» e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso) abolendo l'inciso relativo alla disoccupazione;

    il decreto legislativo n. 150 del 2015, emanato in attuazione della legge n. 183 del 2014 («Jobs Act»), prevede che, per le persone con disabilità già iscritte alle liste del collocamento mirato, l'istituto della conservazione continua ad operare (legge n. 68 del 1999) e che tali persone potranno mantenere l'iscrizione se svolgono un'attività lavorativa che comporta, nel corso dell'anno solare, un reddito lordo non superiore a 8.000 euro per lavoro dipendente (anche a chiamata o intermittente o a progetto) e non superiore a 4.800 euro lordi per lavoro autonomo od occasionale;

    alla luce di quanto esposto, pur nella consapevolezza che la ratio dell'articolo 8 della legge n. 68 del 1999 è quella di favorire l'inserimento lavorativo del soggetto svantaggiato che versi nello stato di disoccupazione; venendo meno la disoccupazione (e dunque l'iscrizione nelle liste), non vi è più tutela da accordare secundum legem a chi non rientri più negli elenchi del citato articolo, nel caso di specie appare tuttavia paradossale che i docenti diplomati magistrale in parola, appartenenti alle categorie protette, a causa della trasformazione dei rispettivi contratti di lavoro da tempo indeterminato a tempo determinato, entro il 30 giugno 2019, siano impossibilitati ad iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999 quindi, in concreto, corrano il rischio di non poter far valere il proprio diritto di disabile,

impegnano il Governo:

   a valutare di assumere iniziative per l'introduzione di una speciale tutela per i diplomati magistrale ante 2001/2002 con disabilità che, in applicazione della legge n. 68 del 1999, hanno diritto alla riserva di posti ma che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego, poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando del concorso straordinario, inserendo la possibilità di indicare la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;

   a valutare l'assunzione di iniziative per l'introduzione di modifiche normative che facciano valere data e procedura della situazione precedente, sia per i docenti a tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato, il cui contratto è stato trasformato a tempo determinato fino al 30 giugno.
(7-00103) «Vizzini, Carbonaro».