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Atto a cui si riferisce:
C.1/00070    premesso che:     la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la...



Atto Camera

Mozione 1-00070presentato daANNIBALI Luciatesto diMercoledì 7 novembre 2018, seduta n. 78

   La Camera,

   premesso che:

    la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, che ha scelto la data del 25 novembre e che ha invitato i Governi, le organizzazioni internazionali e le Ong, a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica;

    la violenza basata sul genere, inclusa anche la violenza domestica, come definita nella convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la cosiddetta «Convenzione di Istanbul»), approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, rappresenta una grave violazione dei diritti umani, che affonda le sue radici in una profonda, e persistente, disparità di potere tra uomini e donne e in una organizzazione patriarcale della società che ancora oggi permea le pratiche e la vita quotidiana di milioni di uomini e donne in Italia;

    la riproduzione della struttura di genere tradizionale avviene attraverso rappresentazioni collettive fondate sugli stereotipi e il sessismo, che incidono nell'immaginario e nell'agire collettivo, creando le condizioni per una giustificazione e una perpetuazione della violenza maschile sulle donne;

    come ci dimostrano i dati più recenti diffusi dall'Istat con il Rapporto SDGs 2018 «Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia», la violenza contro le donne nel nostro Paese è un fenomeno ampio, diffuso e strutturale;

    il rapporto evidenzia come «La violenza fisica e sessuale sulle donne e le ragazze è presente in tutti i paesi e in gran parte dei casi l'autore è il partner. Nei casi più estremi la violenza contro le donne può portare alla morte. Nel 2012, quasi la metà di tutte le donne che sono state vittime di omicidio intenzionale in tutto il mondo è stata uccisa da un partner o da un familiare, rispetto al 6 per cento delle vittime di sesso maschile»;

    sempre i dati ci dicono che: «le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici»: nel 62,7 per cento dei casi, gli stupri dichiarati sono stati commessi da partner, nel 3,6 per cento da parenti e nel 9,4 per cento da amici; un'evoluzione confermata anche per quel che riguarda le violenze fisiche come schiaffi, calci, pugni e morsi, mentre gli sconosciuti sono autori soprattutto di molestie sessuali. Il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto, nel corso della propria vita, una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6 per cento delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2 per cento (855 mila) da partner attuale e il 18,9 per cento (2 milioni 44 mila) dall'ex partner. Il 24,7 per cento delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non partner: il 13,2 per cento da estranei e il 13 per cento per cento da persone conosciute. In particolare, il 6,3 per cento da conoscenti, il 3 per cento da amici, il 2,6 per cento da parenti e il 2,5 per cento da colleghi di lavoro. Tra le donne che hanno subìto violenze sessuali, le più diffuse sono le molestie fisiche;

    l'Istat ci dice anche che le donne sono uccise soprattutto nell'ambito familiare o da conoscenti. Nel 2016, nella metà dei casi l'omicidio di una donna è stato commesso dal partner o dall'ex partner (51 per cento), nel 22,1 per cento dei casi da parte di un parente, nel 6 per cento dei casi da un conoscente. Questi dati confermano ciò che era già ampiamente noto: per le donne l'ambito familiare è il meno sicuro. I recenti fatti di cronaca poi evidenziano una drammatica recrudescenza dei fenomeni delittuosi riconducibili alla violenza di genere;

    i costi sociali ed economici della violenza dimostrano che le risorse stanziate per la prevenzione comportano netti risparmi rispetto a quanto il sistema pubblico è costretto a spendere una volta che la violenza viene realizzata. Il rapporto dell'Eige (European Institute for Gender Equality), presentato l'8 ottobre 2018, stima che ogni anno, nel nostro Paese, la violenza contro le donne costa 26 miliardi di euro, in termini di perdita di produzione economica, del maggiore utilizzo di servizi e dei costi personali, per un costo totale di quasi 226 miliardi di euro nei 28 Paesi dell'Unione europea;

    anche le conseguenze sulla salute delle donne sono pesantissime. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità la violenza sulle donne rappresenta «un problema di salute di proporzioni globali enormi»;

    questa fotografia del fenomeno della violenza contro le donne, è stata possibile anche grazie al lavoro, spesso volontario, di tante donne dei centri antiviolenza non istituzionali, che da sempre affiancano le donne maltrattate ascoltandole e accompagnandole nella costruzione di percorsi personali di fuoriuscita dalla esperienza di violenza;

    nella scorsa legislatura è stato portato avanti un lavoro intenso e sistematico dal Parlamento e dai Governi che si sono succeduti. Non a caso, uno dei primi atti del Parlamento è stata la ratifica della convenzione di Istanbul, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza. La convenzione ha fatto emergere, tra le altre cose, la correlazione tra l'assenza della parità di genere e il fenomeno della violenza;

    in attuazione dell'articolo 5 della convenzione, con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, si è proceduto alla definizione di un piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Il piano, di durata biennale, è stato adottato con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri nel luglio 2015;

    partendo dall'esperienza maturata nell'attuazione del citato piano straordinario, e nella convinzione che il raggiungimento della parità de juire e de facto sia un elemento chiave per sradicare la violenza contro le donne, il dipartimento per le pari opportunità, mediante la costituzione di un gruppo di lavoro istituito ad hoc, ha avviato un ampio e articolato processo di dialogo partecipato, finalizzato alla definizione delle linee strategiche e dei contenuti della proposta di un «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne» per il triennio 2017-2020;

    il piano nazionale, approvato nel novembre 2017 in Consiglio dei ministri del Governo pro tempore ripropone i tre assi strategici della convenzione di Istanbul (prevenire; proteggere e sostenere; perseguire e punire), oltre ad un asse trasversale di supporto all'attuazione relativo alle politiche integrate;

    sul fronte della prevenzione, le priorità individuate riguardano il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione, la formazione degli operatori del settore pubblico e del privato sociale, l'attivazione di programmi di intervento per gli uomini autori o potenziali autori di violenza, la sensibilizzazione dei mass media sul ruolo di stereotipi e sessismo. Quanto alla protezione e al sostegno alle vittime, la priorità è la presa in carico; seguono percorsi di empowerment economico finanziario, lavorativo e di autonomia abitativa. Per quel che riguarda la repressione dei reati, le priorità sono: garantire la tutela delle donne vittime di violenza (compreso lo stalking) attraverso una efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, gravità, reiterazione e recidivi del reato, con procedure che siano omogenee ed efficienti su tutto il territorio nazionale, oltre che il più possibile condivise tra le varie forze dell'ordine; migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari a tutela delle vittime di abusi e violenze e di delitti connessi alla violenza maschile contro le donne;

    nel piano si evidenzia anche la necessità di adottare strategie efficaci per prevenire e contrastare ogni forma di violenza che può affliggere le donne nel contesto di un rapporto di lavoro (violenza fisica, psicologica, sessuale) attraverso un percorso condiviso con le parti sociali;

    si dedica altresì una specifica attenzione ad alcune categorie vulnerabili quali: i minori vittime di mutilazioni genitali femminili o minacciati di subire tale pratica; i minori costretti al matrimonio precoce/forzato; le vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo;

    a tal proposito, si ricorda che il 26 febbraio 2016 il Consiglio dei ministri del Governo pro tempore ha adottato il primo piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani per gli anni 2016-2018;

    in merito alle risorse, il decreto-legge n. 93 del 2013 aveva in principio disposto un incremento del Fondo per le pari opportunità di 10 milioni di euro, per l'anno 2013, vincolati al finanziamento del piano contro la violenza di genere, per gli anni 2014, 2015, e 2016, con la legge di stabilità 2014 era stato aumentato ulteriormente il fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni con vincolo di destinazione al piano antiviolenza; un ulteriore finanziamento di natura permanente era invece stato specificamente destinato, nell'ambito del piano, al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e case rifugio e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza: a tal fine il fondo per le pari opportunità fu incrementato di 10 milioni di euro per il 2013, di 7 milioni di euro per il 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Inoltre, nell'esercizio finanziario 2017, il fondo ha subito un significativo incremento dovuto ad un rifinanziamento di circa 49 milioni di euro per il 2017, con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016). Nella legge di bilancio 2018 poi il fondo per le pari opportunità viene rifinanziato per circa 45 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020;

    nel bilancio 2017 della Presidenza del Consiglio dei ministri pro tempore sul capitolo «Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne», nel quale sono iscritti sia i fondi destinati al piano straordinario, che quelli per i centri antiviolenza e le case rifugio, risultavano stanziate per il 2017 risorse per 21,7 milioni di euro e per il 2018, sempre al medesimo capitolo, risultavano stanziate risorse pari a 35,4 milioni di euro;

    in attuazione dell'articolo 1, commi 790 e 791, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e per il compimento degli obiettivi posti al paragrafo 5.4 «Soccorso» del piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2017, sono state adottate le linee guida nazionali per l'assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza e che si rivolgono ai pronto soccorso, che individuano e delineano un percorso dedicato, con l'obiettivo di garantire alle donne una assistenza adeguata e una «presa in carico» che parte dal triage infermieristico e arriva fino all'accompagnamento e all'orientamento ai servizi pubblici e privati dedicati presenti sul territorio di riferimento. Le linee guida nazionali sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2018;

    diversi sono stati i protocolli siglati dal Dipartimento per le pari opportunità volti a: creare, in collaborazione con l'Istat, una «Banca dati sulla violenza di genere» finalizzata a fornire informazioni statistiche valide e continuative agli organi di Governo e a tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel contrasto alla violenza di genere; adottare, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, un linguaggio ed una metodologia condivisa tra i soggetti che, a diverso titolo, operano sul tema della violenza di genere, in un'ottica di miglioramento e di raccordo delle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne; espletare, in accordo con l'Arma dei Carabinieri, corsi di formazione agli operatori del numero di pubblica utilità 1522 e al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, diretti a fornire un approfondimento del fenomeno della violenza di genere, analizzandolo sotto i suoi molteplici aspetti; promuovere, in accordo con il Ministero dell'interno, la formazione integrata e multidisciplinare degli operatori ed operatrici delle parti coinvolte e di promuovere l'adozione di protocolli operativi in grado di migliorare gli interventi di prevenzione e protezione delle vittime;

    in un'ottica di prevenzione, è stato garantito il servizio fornito dal numero di pubblica utilità 1522, riconosciuto come strumento fondamentale di orientamento delle vittime di violenza di genere e stalking, che fornisce informazioni puntuali all'utenza, sui servizi pubblici e privati presenti sul territorio nazionale. Per promuovere il numero gratuito, sono state promosse diverse campagne di comunicazione, l'ultima delle quali realizzata nel 2017 #sbloccailcoraggio;

    in occasione dell'undicesima giornata europea contro la tratta degli esseri umani, il 18 ottobre 2017, è stata presentata la nuova campagna istituzionale, in onda sulle reti Rai, per la pubblicizzazione del numero verde antitratta 800 290 290;

    il 24 luglio 2017 è stato emanato dal dipartimento per le pari opportunità, un avviso pubblico finalizzato a promuovere e sostenere una serie di interventi progettuali, anche di carattere innovativo, come ad esempio quelli a supporto e protezione delle donne sottoposte a violenza cosiddetta economica;

    il 15 e il 16 novembre 2017, a Taormina, si è riunito il primo G7 delle pari opportunità: il summit G7 è stata un'importante occasione per discutere di politiche sociali e diritti delle donne e per affrontare i due principali temi: il rafforzamento delle misure contro la violenza sulle donne e l’empowerment femminile, specie sul versante economico;

    inoltre, sin dall'adozione della risoluzione del Consiglio di sicurezza 1325(2000) i Governi pro tempore, sostenuti dal Partito democratico hanno condotto l'Italia a sostenere con forza l'Agenda Donne, Pace e Sicurezza, in linea anche con i risultati delle conferenze internazionali di settore, a partire dalla innovativa quarta Conferenza mondiale sulle donne, tenutasi a Pechino nel 1995, varando, uno tra i pochi Paesi, il terzo piano d'azione nazionale italiano (Pan) a conferma dell'impegno delle autorità italiane nell'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in materia di donne, pace e sicurezza;

    sulla scorta delle indicazioni e dei princìpi della convenzione, la legge n. 119 del 2013, la cosiddetta legge sul femminicidio, ha definito per la prima volta con chiarezza la centralità e la peculiarità della violenza compiuta entro le mura domestiche da chi ha vincoli familiari o affettivi con la persona colpita; ha inoltre introdotto profonde modifiche processuali a tutela della vittima e introdotto misure di sostegno per le donne e i minori coinvolti nella fase processuale – modalità protette per le testimonianze, gratuito patrocinio, dovere di comunicazione del giudice rispetto alle modifiche delle misure cautelari, processi più rapidi e l'estensione del permesso di soggiorno alle donne straniere vittime di violenza domestica slegato dal permesso del marito, irrevocabilità della querela per le situazioni particolarmente gravi di stalking;

    per quanto riguarda la dotazione di strumenti «repressivi», di particolare rilievo appare l'introduzione di un'aggravante per gravi delitti violenti da applicare in caso di «violenza assistita», e cioè avvenuta in presenza di minori, con particolare riferimento al regime della querela di parte che è diventata irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate e aggravate. In tutti gli altri casi la remissione potrà avvenire soltanto in sede processuale, ma il delitto resta perseguibile d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità;

    si è agito, inoltre, introducendo importanti misure di prevenzione, quali l'ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di stalking, e l'allontanamento – anche d'urgenza – dalla casa familiare e l'arresto obbligatorio in flagranza dell'autore delle violenze, e si è cercato di intervenire al fine di migliorare l'interazione tra chi subisce violenza e le autorità. Inoltre, i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking sono stati inseriti tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza, ed è stato esteso il gratuito patrocinio;

    il decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, in vigore dal 20 gennaio 2016, aveva recepito la direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituiva norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e istituito il Fondo destinato al ristoro patrimoniale delle vittime di reati intenzionali violenti, che era stato, dal Governo pro tempore, nel 2017, incrementato e alimentato dalle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile;

    negli ultimi giorni della XVII legislatura, il Parlamento ha approvato la legge n. 4 del 2018, volta a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico, che riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da: il coniuge, anche legalmente separato o divorziato; l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata; una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima. La medesima legge, inoltre, modifica il codice penale intervenendo sull'omicidio aggravato dalle relazioni personali. Rispetto alla norma vigente, che punisce l'uxoricidio (omicidio del coniuge) con la reclusione da 24 a 30 anni, il provvedimento aumenta la pena ed estende il campo d'applicazione della norma. Modificando l'articolo 577 del codice penale, infatti, è prevista la pena dell'ergastolo se vittima del reato di omicidio è: il coniuge, anche legalmente separato; l'altra parte dell'unione civile; la persona legata all'omicida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente;

    con l'entrata in vigore poi della legge 17 ottobre 2017, n. 161, di riforma del codice antimafia, agli indiziati di stalking potranno essere applicate nuove misure di prevenzione, e, in particolare, sarà applicabile la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, cui può essere aggiunto, se le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province. Quando le altre misure di prevenzione non siano ritenute idonee può essere imposto all'indiziato di atti persecutori l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Infine, con il consenso dell'interessato, anche allo stalker potrà essere applicato il cosiddetto braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità. La riforma del codice consente, inoltre, l'applicazione agli indiziati di stalking anche delle misure di prevenzione patrimoniali;

    la prevenzione non può che partire dalla scuola. In tal senso, il 27 ottobre 2017 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha presentato un Piano nazionale per promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione al rispetto, per contrastare ogni forma di violenza e discriminazione e favorire il superamento di pregiudizi e disuguaglianze. Con il piano sono stati stanziati 8,9 milioni di euro per progetti e iniziative per l'educazione al rispetto e per la formazione delle e degli insegnanti. In particolare, 900.000 euro per l'ampliamento dell'offerta formativa, 5 milioni di euro (fondi PON) per il coinvolgimento di 200 scuole nella creazione di una rete permanente di riferimento su questi temi. Altri 3 milioni di euro per la formazione delle e dei docenti. In attuazione del piano sono state emanate le Linee guida nazionali per l'attuazione del comma 16 della legge n. 107 del 2015 per la promozione dall'educazione alla parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere;

    a sostegno di iniziative educative in ambito scolastico, il dipartimento per le pari opportunità ha indetto un bando pubblico rivolto a tutte le scuole nazionali di ogni ordine e grado, che ha permesso di finanziare 90 istituti scolastici. Le risorse stanziate sono state di 5 milioni di euro;

    il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, di attuazione della legge n. 183 del 2014 (cosiddetto Jobs Act), sui temi di conciliazione lavoro-vita privata, ha introdotto il congedo per le donne vittime di violenza di genere che intraprendono percorsi di protezione. Le lavoratrici dipendenti del pubblico e del privato e anche le lavoratrici autonome che subiscono violenza, per motivi legati allo svolgimento di tali percorsi, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo di tre mesi, anche non continuativo, interamente retribuito. È inoltre prevista la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, nonché l'opportunità di trasformarlo nuovamente, a seconda delle esigenze della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno, nonché la facoltà, per le collaboratrici a progetto, di sospendere il rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento dei suddetti percorsi di protezione;

    questo lungo excursus è parso utile a dimostrare che moltissimo è stato fatto dai Governi Letta, Renzi e Gentiloni, ma che la strada per sconfiggere definitivamente e culturalmente il fenomeno della violenza contro le donne è ancora lunga e attuale;

    dalla relazione finale, approvata all'unanimità, della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere (istituita nel mese di gennaio 2017 e istituita nuovamente il 16 ottobre 2018), emergono tantissime indicazioni e vuoti normativi da colmare. Una delle maggiori incongruenze evidenziate, e alla quale si chiede di porre rimedio, è la totale incomunicabilità tra procedimenti civili e penali, e tra questi ultimi e il tribunale per i minorenni. Così spessissimo accade che un procedimento penale scaturito da una denuncia per violenza domestica proceda completamente staccato dal procedimento civile di separazione e affidamento dei figli. Ne consegue una frequente violazione della convenzione di Istanbul poiché anche quando un giudice ha accertato la violenza domestica, viene disposto l'affido condiviso;

    il 9 maggio 2018, il Consiglio superiore della magistratura ha adottato una risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica con l'obiettivo di fornire agli uffici giudiziari italiani, requirenti e giudicanti, gli indirizzi per meglio organizzare l'attività di indagine e i giudizi sui reati riguardanti la violenza di genere. Nelle linee guida si sottolinea che «La centralità del tema delle vittime di violenza di genere e domestica, ancor più se domestica, ancor più se minorenni, tanto nella veste di vittime che di testimoni, rende ineludibile l'esigenza di rafforzare la cooperazione interna al sistema giudiziario, in particolare quella tra procure ordinarie, tribunale civile e magistratura minorile»;

    il disegno di legge cosiddetto Pillon, in discussione al Senato, che propone una riforma in materia di affido condiviso, sembrano porsi in aperto contrasto con quanto detto sopra. Un testo fortemente criticato, il cui contenuto viola la Costituzione e le Convenzioni internazionali. In particolare, l'obbligo di mediazione viola apertamente il divieto previsto dall'articolo 48 della Convenzione di Istanbul e rischia di mettere in pericolo le donne che fuggono dal partner violento. Così come, occorre sottolineare la pericolosità dell'introduzione del concetto di alienazione parentale, che, presupponendo esservi manipolazione da parte di un genitore in caso di manifesto rifiuto dei figli di vedere l'altro, prevede di invertire il domicilio collocando il figlio proprio presso il genitore che esso rifiuta. Si contrasta così la possibilità per il minore di esprimere il suo rifiuto, avversione o sentimento di disagio verso il genitore che si verifichi essere inadeguato o che lo abbia esposto a situazioni di violenza assistita;

    troppo spesso poi le donne rischiano ancora di subire fenomeni di vittimizzazione secondaria, derivanti dal contatto insoddisfacente con il sistema di giustizia penale, vivendo così un ulteriore trauma psico-emotivo. È quindi importante favorire, attraverso strumenti normativi, buone prassi e la formazione mirata, integrata e permanente di tutti gli operatori coinvolti (anche sui contenuti della convenzione di Istanbul), una cultura sociale e giudiziaria orientata alla tutela della vittima di genere. Un ulteriore elemento di vittimizzazione secondaria di cui occorre tenere conto, è l'estrema durata del procedimento penale;

    purtroppo, ancora oggi, nei mondi che vengono a contatto con la violenza sulle donne, sono presenti molti pregiudizi. Pregiudizi che possono comportare una errata valutazione del rischio da parte di uno degli operatori delle reti di protezione della donna vittima di violenza, con la conseguente mancanza di adozione di misure di protezione adeguate che possono avere come conseguenza un femminicidio. Troppo spesso, dalle cronache giudiziarie, emergono situazioni nelle quali il soggetto violento, trasformatosi in omicida di genere, non risultava sottoposto ad alcuna misura, pur avendo la donna più volte denunciato la situazione di violenza subita;

    la scelta di una donna vittima di violenza di affidare il racconto della propria storia alle forze dell'ordine va raccolta con capacità e professionalità: chiedere aiuto è un punto di arrivo che segna il passaggio tra il passato e il futuro. Per queste ragioni, chi accoglierà questo affidamento, e soprattutto il modo in cui lo farà, può segnare una grande differenza nel prosieguo del viaggio di rinascita della donna;

    per quel che concerne poi la trattazione prioritaria dei processi, fondamentale anche per evitare una vittimizzazione secondaria della parte lesa, le linee guida del Csm, anche in considerazione dell'espresso richiamo all'articolo 132-bis disp. Cpp, operato dalla circolare p. 20458 del 17 novembre 2017, intervengono sul tema indicando che: «ferma restando l'insindacabilità della discrezionalità rimessa ai magistrati giudicanti e requirenti in ordine alle scelte processuali del caso singolo, appare in linea con l'indicazione consiliare ricercare modalità organizzative condivise, utili ad assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti e protezione alla vittima anche in ambito processuale, l'ipotesi che le dirigenze degli uffici possano concordare previsioni generali relative ai casi in cui detta modalità di assunzione della prova si renda particolarmente opportuna»;

    sul piano della comunicazione viene ancora riservata poca attenzione al ruolo che i media possono avere per consolidare una coscienza sociale diffusa di condanna del fenomeno. Troppe volte, soprattutto nei casi di femminicidio, i media tendono a far passare un messaggio fuorviante e diseducativo, sia sul piano del linguaggio, che su quello della rappresentazione della notizia. Espressioni come «Amore malato», «eccesso di amore», «raptus» richiamano ad una sorta di giustificazionismo dell'azione violenta. Anche su questo punto la convenzione di Istanbul interviene in maniera puntuale con l'articolo 17, prevedendo la sensibilizzazione degli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e di una informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere;

    nell'era del web, la violenza, come è noto, corre anche in rete e le donne sono le principali vittime del discorso d'odio online. Vox Diritti ha pubblicato di recente una Mappa dell'intolleranza, secondo la quale le donne sono ancora le più odiate in rete. In particolare, si rileva come la rete dell'odio si agita quando la cronaca registra casi di femminicidio e che il social network più attivo nel condividere l'odio verso le donne è Twitter, con oltre 1 miliardo di tweet sessisti rilevati (su un campione di oltre 2 miliardi complessivi);

    sulle politiche di genere e di contrasto alla violenza maschile sulle donne, si sta assistendo, nel nostro Paese, così come in molte parti del mondo, ad un pericoloso arretramento politico oltre che culturale il cui esito può essere molto pericoloso per i diritti delle donne;

    ci si trova di fronte ad un contesto politico in cui, alle contraddizioni e resistenze abituali su come affrontare la dimensione strutturale e secolare della violenza contro le donne, si aggiunge una tendenza sempre più preoccupante a definire la gravità delle forme della violenza maschile in base alle appartenenze razziali e nazionali degli uomini violenti;

    ancora una volta sono i dati che vengono in aiuto. In data 27 settembre 2017, il Presidente di Istat Giorgio Alleva, nel corso di una audizione in commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, in merito agli autori della violenza sottolinea che: «gli stupri subiti dalle donne italiane sono stati commessi da italiani in oltre l'80 per cento dei casi (81,6 per cento), da autori stranieri in circa il 15 per cento dei casi (15,1 per cento)». E ancora che «è interessante sottolineare che il comportamento di denuncia delle italiane risulta cambiare notevolmente se l'autore della violenza sia straniero: la quota di vittime di stupro da un autore straniero che dichiara di aver sporto denuncia è infatti oltre 6 volte più alta rispetto al caso in cui l'autore è italiano. Per il tentato stupro, la differenza è ancora più marcata: la quota di donne che denunciano, nel caso di un autore straniero, è 10 volte più alta rispetto al caso in cui l'autore sia un italiano»;

    in tema di violenza maschile sulle donne, il «Contratto del governo per il cambiamento» sottoscritto dalle forze di maggioranza, si limita a circoscrivere quest'ultima alla sola violenza sessuale. Nessuna riflessione viene fatta sulla violenza fisica, psicologica, economica e sulle molestie sul luogo di lavoro. Un approccio duro e repressivo, quello scelto dall'attuale esecutivo, che, secondo i presentatori del presente atto di indirizzo rivela tutta la sua incapacità nel promuovere e proporre interventi adeguati e integrati che partano dalla prevenzione e arrivino ad elaborare progetti personalizzati di sostegno e di ascolto per la fuoriuscita dette donne dall'esperienza di violenza subita;

    ai proclami securitari al momento non è seguita alcuna azione concreta, né in termini legislativi, né in termini amministrativi, e intanto la strage infinita di donne continua;

    la cabina di regia per dare impulso alle politiche in tema di violenza sulle donne che il Governo Conte ha ereditato, è stata convocata dal Sottosegretario con delega alle pari opportunità solo qualche giorno fa e fino ad ora si sono sentite dal Sottosegretario Spadafora solo tiepide dichiarazioni;

    si sottolinea poi che le risorse stanziate dalla legge di bilancio per il 2018 ai centri anti violenza e alle case rifugio, ripartite nel maggio 2018 in Conferenza Stato-regioni, ad oggi non risultano ancora essere state trasferite alle regioni. È invece importante che tali risorse vengano distribuite al più presto e che ciò avvenga in modo coerente e giusto, attraverso meccanismi che stabilizzino il sapere costruito in molti anni di ascolto delle donne delle loro esperienze, dei loro bisogni, desideri e volontà;

    nel disegno di legge di bilancio per il 2019, in merito allo stanziamento di risorse destinate al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, si registra una decurtazione, per il triennio 2019, 2020 e 2021, di circa 500 mila euro l'anno. Stesso identico trattamento viene riservato al Piano nazionale antitratta di cui alla legge di stabilità n. 208 del 2015, che subisce una decurtazione pressoché identica a quella prevista per il Fondo pari opportunità. Anche il Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti e quello per gli orfani di femminicidio subiscono un ritocco al ribasso rispetto a quanto previsto dal Contratto di governo. Si interrompe così una tendenza di crescita nello stanziamento di risorse dedicate al tema, che i Governi a guida Partito Democratico hanno sempre confermato;

    viene definanziata e lasciata «morire» la normativa sul congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotta in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n. 92: un'importante misura di civiltà e parità, voluta e apprezzata anche dai padri;

    il rischio, dunque, non è solo che si disperda il lavoro importante fatto nella scorsa legislatura da Parlamento e Governo, ma che si possa assistere ad un vero e proprio passo indietro su questo tema,

impegna il Governo:

1) a mettere in campo tutte le iniziative necessarie a rendere efficace il complesso sistema di strumenti e di tutele citati in premessa, con l'obiettivo di raggiungere la piena applicazione della convenzione di Istanbul;

2) ad assumere iniziative per proseguire nella strada tracciata dai Governi Letta, Renzi e Gentiloni, attuando la strategia delineata dal Piano nazionale 2017-2020 e implementando e monitorando le linee guida nazionali per l'assistenza sociosanitaria alle donne che subiscono violenza e che si rivolgono ai pronto soccorso;

3) ad assumere iniziative per favorire il coordinamento tra processo penale, civile e procedimenti presso i tribunali per i minorenni, al fine di garantire una efficace protezione delle donne e dei loro figli e per evitare l'affido condiviso nei casi in cui vi sia violenza domestica;

4) a promuovere la parità tra i sessi e la prevenzione della violenza di genere attraverso l'educazione scolastica, assumendo iniziative per destinare a tale scopo nuove risorse finanziarie;

5) a promuovere strumenti e procedure di valutazione del rischio di letalità per la vittima, gravità, reiterazione e recidiva del reato, partendo dai protocolli di valutazione del rischio sviluppati nell'ambito degli studi e delle ricerche sulla violenza di genere e ai protocolli investigativi in via di diffusione presso le forze dell'ordine con specifico riferimento a questa materia (ad esempio il protocollo EVA);

6) ad assumere iniziative per investire risorse adeguate per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con la vittima, polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario, anche nell'ambito di specifiche provviste finanziarie destinate alla violenza di genere;

7) ad assumere iniziative per favorire modalità organizzative condivise, utili ad assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti e protezione alla vittima anche in ambito processuale, così come indicato nelle linee guida del Csm;

8) ad adottare politiche volte a garantire la parità di genere e ad incrementare l'occupazione femminile, elemento quest'ultimo fondamentale per la liberazione delle donne dalla violenza;

9) ad assumere iniziative per dare attuazione all'articolo 17 della convenzione di Istanbul;

10) a invertire la rotta intrapresa dal Governo adottando iniziative per eliminare i tagli e anzi incrementando le risorse destinate al Fondo per le pari opportunità, al Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti, al Fondo antitratta e in generale a tutte le politiche per la promozione della parità di genere e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne;

11) a mettere in campo strategie efficaci per prevenire e perseguire ogni forma di violenza, fisica, psicologica e sessuale, che può affliggere le donne nel contesto di un rapporto di lavoro;

12) a promuovere, in sede internazionale, l'impegno dell'Italia affinché tutti i Paesi del G7 arrivino ad adottare un piano nazionale contro la violenza di genere;

13) ad adottare iniziative normative ed organizzative necessarie all'attuazione della legge n. 4 del 2018, volta a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico, al fine di renderla finalmente pienamente operativa;

14) in relazione all'istituendo «Tavolo di coordinamento per la creazione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato», a chiarire la natura (onerosa, gratuita o in regime di convenzione) e il contenuto della prestazione che si prevede di offrire agli utenti degli istituendi «centri di ascolto», all'uopo precisando modalità di selezione e remunerazione del personale che opererà in detti centri.
(1-00070) «Annibali, Anzaldi, Ascani, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boccia, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Boschi, Braga, Bruno Bossio, Buratti, Campana, Cantini, Carla Cantone, Cardinale, Carè, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Colaninno, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, De Filippo, De Luca, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Barba, Del Basso De Caro, Delrio, Di Giorgi, Marco Di Maio, Fassino, Ferri, Fiano, Fragomeli, Franceschini, Fregolent, Gadda, Gariglio, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giorgis, Gribaudo, Guerini, Incerti, La Marca, Lacarra, Lepri, Librandi, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Mancini, Marattin, Martina, Mauri, Melilli, Miceli, Migliore, Minniti, Mor, Morani, Morassut, Moretto, Morgoni, Mura, Nardi, Navarra, Nobili, Noja, Orfini, Orlando, Padoan, Pagani, Ubaldo Pagano, Paita, Pellicani, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pizzetti, Pollastrini, Portas, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Andrea Romano, Rosato, Rossi, Rotta, Scalfarotto, Schirò, Sensi, Serracchiani, Siani, Topo, Ungaro, Vazio, Verini, Viscomi, Zan, Zardini».