• C. 1334-Tomo II EPUB Disegno di legge presentato il 31 ottobre 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1334 [Legge di bilancio 2019] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021


FRONTESPIZIO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE DEL BILANCIO
    Parte I
        Titolo I
                        Articolo 1
        Titolo II
                Capo I
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                Capo II
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                Capo III
                        Articolo 20
        Titolo III
                Capo I
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                        Articolo 33
                        Articolo 34
                        Articolo 35
                        Articolo 36
                Capo II
                        Articolo 37
                Capo III
                        Articolo 38
        Titolo IV
                        Articolo 39
                        Articolo 40
                        Articolo 41
                        Articolo 42
                        Articolo 43
                        Articolo 44
                        Articolo 45
                        Articolo 46
                        Articolo 47
                        Articolo 48
                        Articolo 49
                        Articolo 50
                        Articolo 51
                        Articolo 52
                        Articolo 53
                        Articolo 54
                        Articolo 55
        Titolo V
                        Articolo 56
        Titolo VI
                        Articolo 57
                        Articolo 58
                        Articolo 59
        Titolo VII
                        Articolo 60
                        Articolo 61
                        Articolo 62
                        Articolo 63
                        Articolo 64
                        Articolo 65
                        Articolo 66
                        Articolo 67
                        Articolo 68
                        Articolo 69
                        Articolo 70
                        Articolo 71
                        Articolo 72
                        Articolo 73
                        Articolo 74
                        Articolo 75
                        Articolo 76
                        Articolo 77
                        Articolo 78
        Titolo VIII
                        Articolo 79
        Titolo IX
                Capo I
                        Articolo 80
                        Articolo 81
                        Articolo 82
                        Articolo 83
                        Articolo 84
                        Articolo 85
                        Articolo 86
                        Articolo 87
                        Articolo 88
                Capo II
                        Articolo 89
        Titolo X
                        Articolo 90
    Parte II
                        Articolo 91
                        Articolo 92
                        Articolo 93
                        Articolo 94
                        Articolo 95
                        Articolo 96
                        Articolo 97
                        Articolo 98
                        Articolo 99
                        Articolo 100
                        Articolo 101
                        Articolo 102
                        Articolo 103
                        Articolo 104
                        Articolo 105
                        Articolo 106
                        Articolo 107
                        Articolo 108

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1334

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Presentato il 31 ottobre 2018

TOMO II

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

Tomo I

Relazione illustrativa ... Pag. 1

  Capitolo I. Relazione al disegno di legge di bilancio integrato 2019-2021 ... » 3

  Capitolo II. Relazione alla sezione seconda del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente ... » 21

  Capitolo III. Le note integrative al bilancio ... » 71

  Capitolo IV. Budget economico-analitico 2019-2021 ... » 79

  Capitolo V. Relazione alla sezione prima del disegno di legge di bilancio ... » 105

L'Ecobilancio dello Stato(*)

Relazione tecnica ... Pag. 163

  Parte I (Sezione I del disegno di legge) ... » 165

  Parte II (Sezione II del disegno di legge) ... » 283

  Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico 2019-2021 ... » 298

  Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2019-2021 ... » 299

Allegato conoscitivo alla relazione tecnica ... Pag. 315

  Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente ... » 317

Tomo II

Disegno di legge

  Articoli ... Pag. 1

  Allegati ... » 169

  Tabelle ... » 173

  Elenco ... » 269

  Tabelle A e B ... » 273

  Quadri generali riassuntivi ... » 277

Tomo III

Stati di previsione

  Tabella n. 1 – Stato di previsione dell'entrata ... Pag. 3

  Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ... » 21

  Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ... » 171

  Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ... » 209

  Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia ... » 243

  Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ... » 263

  Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ... » 287

  Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell'interno ... » 321

  Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ... » 407

  Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ... » 431

  Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero della difesa ... » 475

  Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ... » 509

  Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali ... » 533

  Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della salute ... » 569

DISEGNO DI LEGGE

PARTE I
SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

TITOLO I
RISULTATI DIFFERENZIALI
DEL BILANCIO DELLO STATO

Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019, 2020 e 2021, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

TITOLO II
MISURE PER LA CRESCITA

Capo I
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Art. 2.
(Sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relative all'imposta sul valore aggiunto e alle accise)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta di 1,5 punti percentuali. L'aliquota ordinaria dell'IVA è ridotta di 2,2 punti percentuali per l'anno 2019, di 0,8 punti percentuali per l'anno 2020 e di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021.
  2. All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi;».

Art. 3.
(Sterilizzazione dell'aumento delle accise sui carburanti)

  1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019.

Art. 4.
(Estensione del regime forfetario dei contribuenti minimi)

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 54 e 55 sono sostituiti dai seguenti:

   «54. I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo, se nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
   55. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l'accesso al regime forfetario di cui al comma 54:

   a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

   b) nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate»;

   b) al comma 56, le parole: «dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «del requisito»;

   c) al comma 57, le lettere d) e d-bis) sono sostituite dalle seguenti:

   «d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;

   d-bis) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili»;

   d) al comma 65, lettera c), le parole: «ai limiti» sono sostituite dalle seguenti: «al limite»;

   e) al comma 71, le parole: «taluna delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «il requisito»;

   f) al comma 73, il primo periodo è soppresso;

   g) al comma 74, terzo periodo, le parole: «taluna delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «la condizione»;

   h) al comma 82:

    1) al primo periodo, le parole: «taluna delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «la condizione»;

    2) al terzo periodo, le parole: «sussistano le condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «sussista la condizione»;

    3) al quarto periodo, le parole: «delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «della condizione»;

   i) al comma 83, secondo periodo, le parole: «delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «della condizione»;

   l) al comma 87, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quinquennio».

  2. L'allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dall'allegato 2 annesso alla presente legge.

Art. 5.
(Imposta sostitutiva sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.
  2. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che svolgono l'attività di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.
  3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'esercizio dell'opzione nonché del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

Art. 6.
(Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nell'anno precedente conseguono ricavi ovvero percepiscono compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento.
  2. Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi di cui al comma 1:

   a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

   b) nel caso di esercizio contemporaneo di differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

  3. Non possono applicare l'imposta sostitutiva di cui al comma 1:

   a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

   b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto;

   c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

   d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione;

   e) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

  4. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.
  5. I contribuenti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.
  6. I contribuenti persone fisiche che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dai relativi adempimenti ai sensi delle disposizioni relative al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Art. 7.
(Disciplina del riporto delle perdite per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8:

    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;

    2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;

   b) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;

   c) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi d'imposta» sono soppresse;

   d) all'articolo 116:

    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;

    2) al comma 2-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
  3. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:

   a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40 per cento e al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

   b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  4. Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

   a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

   b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60 per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Art. 8.
(Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e per l'incremento dell'occupazione)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico, ridotta di nove punti percentuali, per la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

   a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 102 del citato testo unico;

   b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

  2. Ai fini del comma 1:

   a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

   b) per investimento si intendono la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture situate nel territorio dello Stato. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali nuovi deducibili a norma dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018;

   c) il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che tale personale sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci di cui all'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. L'incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto; a tal fine, per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio di attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della rilevazione del costo, il solo personale dipendente riferibile all'attività commerciale, individuato in base al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all'attività commerciale e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

  3. Ai fini dei commi 1 e 2, per ciascun periodo d'imposta, alternativamente:

   a) la parte degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento, rispettivamente, degli utili accantonati a riserva e dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 dell'esercizio successivo;

   b) la parte degli utili accantonati a riserva di cui al comma 1 che eccede l'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui allo stesso comma 1 è computata in aumento degli utili accantonati a riserva di cui al comma 1 dell'esercizio successivo;

   c) la parte dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 che eccede gli utili accantonati a riserva di cui allo stesso comma 1 è computata in aumento dell'importo corrispondente alla somma degli investimenti in beni strumentali e del costo del personale di cui al comma 1 dell'esercizio successivo.

  4. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.
  5. In caso di opzione per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'importo su cui spetta l'applicazione dell'aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 1 a 3 del presente articolo, è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo, determinato ai sensi del presente comma e dei commi da 1 a 3.
  6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria; se i predetti soggetti operano in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano a condizione che le scritture contabili previste dall'articolo 2217, secondo comma, del codice civile siano integrate con apposito prospetto da cui risultino la destinazione a riserva dell'utile di esercizio e le vicende della riserva. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.
  7. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefìci eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

Art. 9.
(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale)

  1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Art. 10.
(Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento – iper-ammortamento)

  1. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 2 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  2. La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 150 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  3. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 1 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
  4. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui ai commi 1 e 3, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  5. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  6. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.

Art. 11.
(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili)

  1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14:

    1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

    2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019» e, al terzo periodo, le parole: «sostenute dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute dal 1° gennaio 2019»;

    3) al comma 2-bis, le parole: «sostenute nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute nell'anno 2019»;

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

    2) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018», le parole: «anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2019», le parole: «anno 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018» e le parole: «nel 2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019».

Art. 12.
(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde)

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2019».

Art. 13.
(Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «nella misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis,»;

   b) al comma 3, le parole: «euro 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10 milioni»;

   c) al comma 6:

    1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

   «a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

   a-bis) personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo»;

    2) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

   «c) contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta; contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

   c-bis) contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate nella lettera c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile compresi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

    3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle lettere b) e c) del comma 4»;

   d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Il credito d'imposta si applica nella misura del 50 per cento sulla parte dell'eccedenza di cui al comma 1 proporzionalmente riferibile alle spese indicate alle lettere a) e c) del comma 6 rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d'imposta agevolabile e nella misura del 25 per cento sulla parte residua»;

   e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11»;

   f) il comma 11 è sostituito dal seguente:

   «11. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3»;

   g) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

   «11-bis. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso in cui le attività di ricerca siano commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo. Resta fermo, in materia di obblighi formali e documentali, quanto ulteriormente previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015»;

   h) al comma 12, le parole: «Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti del soggetto incaricato».

  2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, ad eccezione di quelle recate dalle lettere e), f) e g), i cui effetti, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2018.
  3. Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concernente il riconoscimento del credito d'imposta per spese di ricerca e sviluppo ai soggetti residenti commissionari che eseguono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, si interpreta nel senso che ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato italiano.

Art. 14.
(Canone RAI)

  1. All'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017» e le parole: «per ciascuno dei due anni» sono sostituite dalla seguente: «annui».
  2. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «Per gli anni dal 2016 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2016» e le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

Capo II
MISURE PER LO SVILUPPO E GLI INVESTIMENTI

Art. 15.
(Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.900 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese.
  3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza. I decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. I medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 31 gennaio 2019.
  4. Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 del presente articolo, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero, entro il 15 settembre di ogni anno, illustra, in una apposita sezione della relazione di cui all'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.
  5. Per le finalità di cui all'articolo 17 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore dell'Agenzia del demanio.

Art. 16.
(Fondo per gli investimenti degli enti territoriali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.600 milioni di euro per l'anno 2022, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 3.450 milioni di euro per l'anno 2027, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
  2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato, oltre che alle finalità previste dagli articoli 42, comma 2, 60, comma 8, 61, comma 12, e 64, comma 2, al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare, nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese la manutenzione e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 gennaio 2019, sono individuati le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi da destinare a ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente.
  4. L'articolo 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente:

   «5. In attesa della qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano; i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici».

Art. 17.
(Centrale per la progettazione delle opere pubbliche)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituita la «Centrale per la progettazione delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».
  2. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge le attività di progettazione in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.
  3. La Centrale, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della progettazione di opere pubbliche, ai sensi degli articoli 23 e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. La Centrale svolge le seguenti attività:

   a) progettazione di opere pubbliche e ogni altra prestazione relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, collaudo, nonché, ove richiesta, direzione dei lavori e incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici;

   b) gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante interessata;

   c) predisposizione di modelli di progettazione per opere simili o con elevato grado di uniformità e ripetitività;

   d) valutazione economica e finanziaria del singolo intervento;

   e) assistenza tecnica alle amministrazioni coinvolte nel partenariato pubblico-privato.

  4. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.
  5. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
  6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività della Centrale con le attività di progettazione svolte dagli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla società CONSIP Spa nonché l'organizzazione della Centrale.
  7. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.
  8. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

Art. 18.
(InvestItalia)

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita e disciplinata, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati e nelle altre materie di cui al comma 2, denominata «InvestItalia», che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in raccordo con la Cabina di regia Strategia Italia, di cui all'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.
  2. A InvestItalia sono attribuiti i seguenti compiti:

   a) analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;

   b) valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;

   c) verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;

   d) elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze;

   e) individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;

   f) affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;

   g) individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;

   h) elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;

   i) ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

  3. A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le misure occorrenti per realizzare un efficace coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 17, comma 1, nonché con quelle delle altre strutture competenti in materia di investimenti e di sviluppo infrastrutturale.
  5. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo e per lo svolgimento dei compiti di InvestItalia è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Art. 19.
(Nuova Sabatini, Made in Italy, contratti di sviluppo, microelettronica, aree di crisi, venture capital, intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, voucher manager)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è integrata di 48 milioni di euro per l'anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni di euro per l'anno 2024. Si applicano la riserva di risorse di cui al comma 41 nonché il termine di cui al comma 42 del medesimo articolo. Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano utilizzate per la riserva citata rientrano nelle disponibilità complessive della misura.
  2. Per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ulteriori 90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020 da destinare alle azioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), i) e l), del predetto articolo 30. All'attuazione del Piano provvede l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
  3. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  4. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI di cui al presente comma. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.
  5. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 5 del presente articolo sono ripartite tra gli interventi da attuare per le situazioni di crisi industriale complessa di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare per le altre situazioni di crisi industriale previste dal comma 8-bis del medesimo articolo 27.
  7. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può sottoscrivere speciali classi di quote o azioni di uno o più Fondi per il Venture Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dalla lettera b) del comma 11 del presente articolo.
  8. Lo Stato può sottoscrivere le quote o azioni di cui al comma 7, comprese quelle di classe speciale, anche unitamente ad altri investitori istituzionali, pubblici o privati, privilegiati nella ripartizione dei proventi derivanti dalla gestione dei predetti organismi di investimento.
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, sono definite le modalità d'investimento dello Stato di cui ai commi 7 e 8 nel rispetto della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, relativa agli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio», o del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
  10. Per le finalità di cui al comma 7, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
  11. All'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «dei fondi comuni di investimento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'organismo di investimento collettivo del risparmio chiuso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle società di investimento a capitale fisso, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Sono definiti “Fondi per il Venture Capital” (FVC) gli organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e le società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che sono compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che investono almeno l'85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), punto i), del regolamento (UE) n. 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing) e il residuo in PMI di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

   c) al comma 3, le lettere a), c), e) e f) sono abrogate.

  12. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili sul conto n. 22050 aperto presso la tesoreria dello Stato, intestato alla Finest Spa, relativa al fondo di capitale di rischio (venture capital) per l'area balcanica, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 21 marzo 2001, n. 84, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.
  13. La Finest Spa continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del fondo sul conto di cui al comma 12, limitatamente agli interventi già deliberati, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.
  14. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del fondo di cui al comma 12 e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi dal riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Finest Spa.
  15. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefìci del fondo di cui al comma 12.
  16. La somma di euro 2,5 milioni delle risorse disponibili presso la contabilità speciale n. 5650, intestata alla «Simest – Fondo Start up», istituita ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.
  17. La Simest Spa continua a gestire le disponibilità residue per le finalità del Fondo Start up sulla contabilità speciale di cui al comma 16, limitatamente agli interventi già deliberati nonché alle domande di intervento già pervenute alla Simest Spa alla data di entrata in vigore della presente legge, a curare i rapporti con le società beneficiarie delle partecipazioni sulla base dei contratti già stipulati, nonché ad assicurare il rientro delle partecipazioni stesse alle relative scadenze.
  18. Le modalità operative per la gestione a stralcio della misura, compreso il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse residue non utilizzate per le finalità del Fondo Start up e delle disponibilità derivanti dai rientri relativi dal riacquisto da parte dei beneficiari delle relative partecipazioni, sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e la Simest Spa.
  19. Alla data di entrata in vigore della presente legge termina la ricezione delle domande per l'accesso ai benefìci del Fondo Start up.
  20. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è destinato a finanziare: a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, funzionali alla competitività del Paese; b) sfide competitive per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi; c) il supporto operativo e amministrativo alla realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del capitale di rischio (venture capital) italiano ed estero. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  21. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un contributo a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 40.000 euro, e comunque non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, per l'acquisizione di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali. I contributi di cui al presente comma sono altresì concessi alle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, tramite voucher di importo non superiore a 80.000 euro, per l'acquisizione di prestazioni consulenziali. Per beneficiare del contributo, il programma di rete deve essere preventivamente asseverato da organismi espressione delle organizzazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. I contributi di cui al presente comma sono concessi nei limiti delle somme di cui al comma 23 a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio di consulenza tra i soggetti beneficiari e le società o i manager in possesso di adeguati requisiti di qualificazione e iscritti in un apposito elenco. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi nonché l'istituzione dell'elenco di cui al presente comma.
  22. I contributi di cui al comma 21 sono erogati, in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  23. Per le finalità di cui al comma 21 è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Capo III
DECONTRIBUZIONE PER IL SUD

Art. 20.
(Proroga dell'incentivo per l'occupazione nel Mezzogiorno)

  1. I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati.

TITOLO III
MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE, LA PREVIDENZA E IL RISPARMIO

Capo I
MISURE PER IL LAVORO, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ, L'ACCESSO ALLA PENSIONE

Art. 21.
(Fondi per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico)

  1. Al fine di introdurre nell'ordinamento le pensioni di cittadinanza e il reddito di cittadinanza, quest'ultimo quale misura contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché del diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti esposti al rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza », con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del Reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nel limite di spesa pari alle risorse destinate a tal fine dall'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 147 del 2017 e sulla base delle procedure ivi indicate, le quali concorrono al raggiungimento del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma e sono accantonate in pari misura, per il medesimo fine di cui al citato articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al primo periodo del presente comma. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo Povertà, di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, è ridotto di 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  2. Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
  3. Fermo restando l'ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate dai commi 1 e 2, gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due fondi, puntualmente quantificati nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti stessi, possono essere utilizzati a compensazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa. L'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 1 e 2 effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 1 e 2 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 1 e 2. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
  4. Nell'ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, un importo fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento e un importo fino a 10 milioni di euro per l'anno 2019 è destinato al finanziamento del contributo per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa.

Art. 22.
(Sistema duale)

  1. Limitatamente all'esercizio finanziario 2019, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 23.
(Piani di recupero occupazionale)

  1. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2018, n. 83, nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette regioni, nell'anno 2019, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Art. 24.
(ANPAL)

  1. Le somme non spese in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, restano acquisite al bilancio dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e sono destinate ad interventi di politica attiva del lavoro. I risparmi di spesa relativi alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 25.
(Fondo nazionale per le politiche migratorie)

  1. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Art. 26.
(Incentivi per il contratto di apprendistato)

  1. All'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) euro 5 milioni per l'anno 2018, euro 5 milioni per l'anno 2019 ed euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

Art. 27.
(Investimenti qualificati)

  1. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'8 per cento dell'attivo patrimoniale».

Art. 28.
(Assunzioni nella pubblica amministrazione)

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità di cui alla lettera b), è rifinanziato per euro 130.000.000 per l'anno 2019, per euro 320.000.000 per l'anno 2020 e per euro 420.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Le relative assunzioni a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente, sono autorizzate, nell'ambito delle vacanze di organico, a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie individuati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  2. Ai fini della ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si tiene conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni e alle esigenze di potenziamento di settori specifici secondo gli obiettivi del Governo. Le risorse assegnate alle amministrazioni richiedenti sono destinate, in via prioritaria, ad avviare nuove procedure concorsuali per il reclutamento di professionalità con competenze in materia di:

   a) digitalizzazione;

   b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;

   c) qualità dei servizi pubblici;

   d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;

   e) contrattualistica pubblica;

   f) controllo di gestione e attività ispettiva;

   g) tecnica di redazione degli atti normativi e analisi e verifica di impatto della regolamentazione;

   h) monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.

  3. Fatta salva l'esigenza di professionalità aventi competenze di spiccata specificità, secondo le indicazioni dei rispettivi piani di fabbisogno, le procedure concorsuali autorizzate con il decreto di cui al comma 1 per il reclutamento delle professionalità di cui al comma 2 sono svolte mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee. I predetti concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell'Associazione Formez PA. Le predette procedure concorsuali e le conseguenti assunzioni sono effettuate in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso.
  4. Al fine di potenziare il funzionamento degli uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalità, di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché di realizzare una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri e di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, così ripartito: a) 903 unità di Area II per l'anno 2019, 1.000 unità di Area III per l'anno 2020 e 1.000 unità di Area II per l'anno 2021. Il predetto personale è reclutato con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161; b) 81 unità di Area III e 16 unità di Area II, per l'anno 2019, per l'esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 30.249.571 per l'anno 2019, di euro 78.363.085 per l'anno 2020 e di euro 114.154.525 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2019.
  5. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere le seguenti unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, così suddiviso: a) 50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia; b) 25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell'Area Funzioni Centrali; c) 250 unità nell'Area III, posizione economica F1; d) 450 unità nell'Area II, posizione economica F2. Le procedure concorsuali per l'accesso ai profili delle Aree possono essere bandite anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 32.842.040 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e ad euro 34.878.609 annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
  6. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali, di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per il triennio 2019-2021, è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. È parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unità, con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, è incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e fino al 100 per cento nell'anno 2024, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attività, nell'anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  7. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, è incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unità di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, anche in deroga alle disposizioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in deroga alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità ordinaria di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per il triennio 2019-2021, è autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente può essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso. La procedura concorsuale è affidata alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
  8. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, è autorizzata l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di consiglieri di Stato e di referendari dei tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tal fine, è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.
  9. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, è autorizzato il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unità di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, con conseguente incremento della dotazione organica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1,12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.
  10. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, lettera b), le parole: «434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «569 unità, di cui 42 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale»;

   b) al comma 12, le parole: «122 unità» sono sostituite dalle seguenti: «250 unità» e le parole: «8 posizioni» sono sostituite dalle seguenti: «15 posizioni»;

   c) al comma 15, le parole: «141 unità» sono sostituite dalle seguenti: «205 unità», le parole: «15 dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «19 dirigenti», le parole: «70 unità» sono sostituite dalle seguenti: «134 unità» e le parole: «10 dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «13 dirigenti».

  11. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 10, pari ad euro 2.063.891 per l'anno 2019 e ad euro 8.113.523 annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
  12. Per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
  13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato con le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica, tenendo conto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, commi 3 e 6, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.
  14. Al fine di perseguire più efficacemente le missioni istituzionali, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dell'attuale dotazione organica, ad esperire procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2020, di 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 500 unità di personale di qualifica non dirigenziale, di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro 18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
  15. Al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, è consentito lo scorrimento, nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso, delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Alla copertura degli oneri, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
  16. Le amministrazioni, ad eccezione di quelle interessate dall'attuazione dei commi 8, 9 e 13, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ai sensi del presente articolo e i relativi oneri, ai fini dell'assegnazione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29.
(Magistrati ordinari)

  1. Il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere nell'anno 2019, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, magistrati ordinari vincitori di concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2019, di euro 25.043.700 per l'anno 2020, di euro 27.387.210 per l'anno 2021, di euro 27.926.016 per l'anno 2022, di euro 35.423.877 per l'anno 2023, di euro 35.632.851 per l'anno 2024, di euro 36.273.804 per l'anno 2025, di euro 37.021.584 per l'anno 2026, di euro 37.662.540 per l'anno 2027 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2028.
  3. Il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria è aumentato complessivamente di 600 unità. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è autorizzato a bandire, dall'anno 2019, procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente massimo annuo di 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è sostituita dalla tabella 1 allegata alla presente legge. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 3, è autorizzata la spesa nel limite di euro 13.962.056 per l'anno 2020, di euro 30.657.856 per l'anno 2021, di euro 48.915.996 per l'anno 2022, di euro 53.571.284 per l'anno 2023, di euro 60.491.402 per l'anno 2024, di euro 65.988.496 per l'anno 2025, di euro 71.553.688 per l'anno 2026, di euro 72.618.826 per l'anno 2027, di euro 73.971.952 per l'anno 2028, di euro 75.396.296 per l'anno 2029, di euro 76.322.120 per l'anno 2030 e di euro 76.820.640 annui a decorrere dall'anno 2031.

Art. 30.
(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 6.150 unità delle Forze di polizia, comprensivo di 362 unità della Polizia penitenziaria di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 3 e per un numero massimo di:

   a) 1.043 unità per l'anno 2019, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri e 227 nel Corpo della guardia di finanza;

   b) 1.320 unità per l'anno 2020, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 277 nel Corpo di polizia penitenziaria;

   c) 1.143 unità per l'anno 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;

   d) 1.143 unità per l'anno 2022, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria;

   e) 1.139 unità per l'anno 2023, di cui 387 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 225 nel Corpo della guardia di finanza e 100 nel Corpo di polizia penitenziaria.

  2. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, non prima del 1° marzo 2019, di:

   a) 362 unità, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

   b) 86 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   c) 200 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   d) 652 unità, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2019 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  3. Alle predette assunzioni si provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire secondo quanto previsto dalla tabella 2 allegata alla presente legge, con una dotazione di euro 4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335 per l'anno 2020, di euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022, di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990 per l'anno 2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di euro 251.673.838 per l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218 per l'anno 2028 e di euro 257.910.130 annui a decorrere dall'anno 2029.
  5. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 2, il fondo di cui al comma 4 è incrementato di euro 17.830.430 per l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di euro 22.434.840 per l'anno 2022, di euro 14.957.840 per l'anno 2023, di euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a decorrere dall'anno 2025.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 2, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per l'anno 2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a euro 4.340.520 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a euro 12.160.720 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al comma 4 è corrispondentemente incrementato.
  7. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, tenendo conto del numero di assunzioni.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 31.
(Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 650 unità non prima del 10 maggio 2019, di ulteriori 200 unità non prima del 1° settembre 2019 e di ulteriori 650 unità non prima del 1° aprile 2020. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 1.500 unità.
  2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, nonché per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa per l'anno 2019, si provvede prioritariamente mediante il ricorso alla graduatoria, fino ad esaurimento della medesima, relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, la cui validità è all'uopo prorogata fino al 31 dicembre 2019.
  3. Le residue facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 1, sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di euro 63.138.529 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, di euro 63.526.047 per l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di euro 64.337.545 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di euro 64.466.655 per l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro 64.737.022 annui a decorrere dall'anno 2031.
  5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019 e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020.

Art. 32.
(Assunzione straordinaria di mille ricercatori)

  1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2019 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
  2. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta è effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. La durata delle commissioni non può essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L'incarico di componente delle commissioni è consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 33.
(INAIL)

  1. In coerenza con il modello assicurativo di finanziamento adottato, allo scopo di ampliare ulteriormente le aree di intervento e di consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento, con particolare riferimento ai settori dell'edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilità sociale e per la realizzazione di edifici da destinare a poli amministrativi (federal building), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL):

   a) è autorizzato, a decorrere dall'anno 2019, ad incrementare la propria dotazione organica di 60 unità, da coprire tramite:

    1) l'avvio di procedure concorsuali pubbliche e relative assunzioni, in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, per un contingente di complessive 30 unità di personale con contratto a tempo indeterminato appartenenti all'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;

    2) un apposito bando di mobilità, a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto medesimo previste dalla legislazione vigente qualora il personale provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, per il reclutamento di 30 unità di personale delle amministrazioni pubbliche di qualifica non dirigenziale in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari;

   b) istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Con apposito regolamento disciplina il funzionamento del nucleo secondo criteri volti a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da 10 unità selezionate, tramite un'apposita procedura di valutazione comparativa, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando e, nel numero massimo di 5 unità, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo dei rimborsi delle spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto medesimo o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando in misura non superiore al 30 per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, e per i componenti esterni alla pubblica amministrazione in misura non superiore al 50 per cento del trattamento di cui al medesimo articolo 3, comma 5. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale. L'Istituto assicura il funzionamento del nucleo avvalendosi delle risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.

  2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1, in quanto relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali alla realizzazione degli investimenti e alla relativa valorizzazione, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, commi 488 e 491, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'INAIL, con una dotazione non superiore, per l'anno 2019, a 600.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, a 2 milioni di euro.

Art. 34.
(Rinnovo contrattuale 2019-2021)

  1. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
  2. Gli importi di cui al comma 1, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
  4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
  5. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:

   a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;

   b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, lettera a), in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 1, l'importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefìci economici relativi al triennio 2019-2021.
  7. Nell'anno 2019 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisiti all'erario 140 milioni di euro iscritti sul conto dei residui ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 35.
(Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro)

  1. Al fine di rafforzare le attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere, con incremento della dotazione organica, un contingente di personale ispettivo appartenente all'Area III pari a 300 unità a decorrere dall'anno 2019, a 300 unità a decorrere dall'anno 2020 e a 400 unità a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a euro 6.100.000 per l'anno 2019, a euro 24.393.000 per l'anno 2020 e a euro 40.655.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della presente legge. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 34-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo non trova applicazione. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa.
  2. Al medesimo fine di cui al comma 1, le sanzioni relative alle seguenti violazioni sono aumentate nelle misure di seguito indicate:

   a) euro 100 per ogni lavoratore irregolare ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dell'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dell'articolo 12, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136;

   b) una somma pari al 15 per cento delle sanzioni amministrative in materia prevenzionistica e delle somme che l'Ispettorato nazionale del lavoro ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

  3. Le somme di cui al comma 2 sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, o dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i medesimi illeciti. Il versamento delle medesime somme è condizione necessaria ai fini della regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  4. Le somme di cui al comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in apposito capitolo, per essere destinate alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ispettorato medesimo, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, secondo i criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa.
  5. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate, entro il limite annuo di euro 500.000 ad incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Art. 36.
(Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, il fondo ivi previsto è incrementato di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Capo II
POLITICHE GIOVANILI

Art. 37.
(Fondo per le politiche giovanili)

  1. Il Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Capo III
MISURE A TUTELA DEI RISPARMIATORI

Art. 38.
(Fondo per il ristoro dei risparmiatori)

  1. Per il ristoro dei risparmiatori, come definiti al comma 2 del presente articolo, che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse da banche aventi sede legale in Italia poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono versate per l'importo di 500 milioni di euro all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019 e restano acquisite all'erario. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.
  2. Hanno accesso alle prestazioni del Fondo di cui al comma 1 i risparmiatori, che siano la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, o il coltivatore diretto, che ha acquistato le azioni di cui al comma 1, o i loro successori mortis causa, nonché il coniuge, il convivente more uxorio o i parenti entro il secondo grado in possesso delle predette azioni a seguito di trasferimento con atto tra vivi.
  3. Il Fondo di cui al comma 1 opera nel rispetto delle seguenti condizioni:

   a) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono state acquistate dal risparmiatore avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte della banca emittente o di società da questa controllate;

   b) le azioni relativamente alle quali è riconosciuto il risarcimento del danno sono detenute dal risparmiatore alla data in cui la banca è posta in liquidazione ovvero alla data in cui la banca è stata posta in risoluzione, qualora questa abbia preceduto la liquidazione;

   c) la domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF è presentata entro il 30 giugno 2019;

   d) la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento dell'importo onnicomprensivo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, comprensivo di accessori di legge ove riconosciuti;

   e) il ristoro non è cumulabile con altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento; i dividendi percepiti sono dedotti dall'importo riconosciuto o liquidato nelle sentenze o pronunce di cui al comma 1;

   f) l'accettazione del pagamento a carico del Fondo equivale a rinuncia all'esercizio di qualsiasi diritto e pretesa connessi alle stesse azioni, salvo quanto previsto dal comma 6.

  4. Il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, anche con riguardo a quanto corrisposto ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, è surrogato nei diritti del risparmiatore per l'importo corrisposto. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda all'autorità giudiziaria ordinaria o all'ACF corredata di idonea documentazione, fermo restando quanto previsto al comma 7 del presente articolo in merito alla costituzione di collegi specializzati.
  5. Al fine di assicurare parità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono proporre la domanda di risarcimento del danno di cui al medesimo comma 1 al solo fine di accedere al ristoro del Fondo previsto dallo stesso comma 1, nella misura di cui al comma 3, lettera d), dedotti gli importi liquidati al risparmiatore in esecuzione della transazione. Fatta eccezione per i risparmiatori che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, i risparmiatori di cui al primo periodo del presente comma sono postergati nell'erogazione del rimborso ai risparmiatori di cui al comma 1. Nel caso di intervenuta revocatoria della transazione, i risparmiatori che hanno aderito a iniziative transattive assunte dalle banche di cui al comma 1 possono presentare domanda al Fondo di cui al comma 1 previa restituzione dell'importo percepito in esecuzione della transazione e nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 3.
  6. Il Ministero della giustizia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini indicati con il decreto emanato ai sensi del comma 9, i dati relativi alle domande presentate e agli importi richiesti, nonché le sentenze e pronunce, con indicazione degli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno, e le sentenze e le pronunce di rigetto delle domande. Le comunicazioni di cui al presente comma sono finalizzate a consentire l'erogazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli importi riconosciuti e a consentire la verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di rimborso agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi del presente articolo nonché dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.
  7. Al fine di accelerare il processo di ristoro a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, fino al completo esaurimento dell'esame delle domande proposte dai medesimi risparmiatori, la CONSOB, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento adottato con delibera della CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, potenzia l'attività dell'ACF con l'istituzione di non più di dieci collegi, prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 35.000 euro nell'anno 2018. A parità di situazioni, si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia. Ai fini della presentazione dei ricorsi all'ACF da parte dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo nonché ai fini della trattazione dei medesimi ricorsi, si applica la procedura prevista dal citato regolamento di cui alla delibera della CONSOB n. 19602 del 2016, in quanto compatibile, prevedendo, in ogni caso, modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'adozione delle relative pronunce anche attraverso la previsione, ove possibile, di accertamento esclusivamente documentale di ciascun caso. Tali modalità semplificate sono definite dalla CONSOB, previa consultazione pubblica, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicate nel sito internet della CONSOB stessa. Agli oneri di funzionamento dell'ACF, compresi gli oneri per le esigenze logistiche e per le dotazioni informatiche necessarie, la CONSOB provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Sul medesimo Fondo gravano anche le spese del procedimento non altrimenti recuperabili. Limitatamente alla trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, l'ambito di operatività dell'ACF è esteso anche alle domande di valore superiore a 500.000 euro. L'ACF è competente anche per la trattazione dei ricorsi presentati dai risparmiatori le cui richieste afferiscono alle azioni di cui al comma 1 del presente articolo acquisite prima dell'introduzione dell'articolo 25-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Le disponibilità finanziarie, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ACF, di cui al presente comma e al comma 8 del presente articolo affluiscono in appositi fondi iscritti distintamente nel bilancio della CONSOB; i singoli fondi costituiscono patrimoni distinti e separati dal patrimonio della CONSOB e da quello di altri fondi. Le disponibilità di ciascun fondo sono destinate esclusivamente agli scopi per esso indicati nel presente articolo e sono utilizzate dalla CONSOB secondo le speciali disposizioni del proprio ordinamento in materia. Esaurita la loro funzione, le disponibilità residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La selezione pubblica di cui al comma 8 del presente articolo e il contratto di lavoro con le unità di personale assunte sono disciplinati dalle speciali disposizioni dell'ordinamento della CONSOB in materia.
  8. Al fine di assicurare lo svolgimento prioritario delle complessive attività preordinate all'adozione delle pronunce da parte dell'ACF, la CONSOB può assumere, mediante selezione pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in aggiunta alla dotazione della pianta organica vigente, per non più di cinque anni, fino a 55 unità di personale in possesso di idonee professionalità e competenze. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a cui si provvede, eccezionalmente, in deroga all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. All'onere per gli anni dal 2019 al 2021, pari a 4,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle occorrenti per l'erogazione, da parte del Fondo di cui al comma 1, degli importi liquidati. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dal comma 11 del presente articolo.
  10. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, con protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le modalità per l'acquisizione della documentazione, occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF, che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trova nella disponibilità delle banche in liquidazione ovvero delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse.
  11. Il Fondo di ristoro finanziario disciplinato dall'articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal Fondo istituito dal comma 1 del presente articolo. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
  12. Le procedure arbitrali concernenti strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalla Banca Popolare di Vicenza Spa e dalla Veneto Banca Spa, alle quali hanno accesso gli investitori previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, sono disciplinate dai regolamenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, n. 82, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 maggio 2017, n. 83, nonché dai relativi provvedimenti applicativi. Il termine di trenta giorni per la proposta del Fondo interbancario di tutela dei depositi, nelle forme dell'offerta al pubblico, previsto dall'articolo 3, comma 3, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83 del 2017 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IV
MISURE DI SETTORE

Art. 39.
(Risorse per la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie)

  1. Per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 40.
(Fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni 2019-2021)

  1. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è confermato in 114.435 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2018 è subordinato alla stipula, entro il 31 gennaio 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.
  3. Le misure di cui al comma 2 devono riguardare, in particolare:

   a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell'accesso alle cure;

   b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa;

   c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi comprendendo l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;

   d) l'implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;

   e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;

   f) il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati;

   g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.

  4. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, sono incrementate di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui al comma 1 del presente articolo, è incrementato di un corrispondente importo a decorrere dall'anno 2019.

Art. 41.
(Contratti di formazione specialistica)

  1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Art. 42.
(Programma di edilizia sanitaria)

  1. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato in 24 miliardi di euro dall'articolo 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è elevato a 26 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 24 miliardi di euro.
  2. Il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, è ridotto di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro per l'anno 2032, con corrispondente incremento delle risorse necessarie all'attuazione del programma di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 43.
(Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)

  1. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «ordinamento penitenziario» sono aggiunte le seguenti: «, nonché a interventi urgenti per la funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili».

Art. 44.
(Modifiche all'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, recante princìpi per il riequilibrio territoriale)

  1. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: «Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «Ministro per il Sud».
  2. All'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019», le parole: «individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno» sono sostituite dalle seguenti: «individuati annualmente nel Documento di economia e finanza» e le parole: «individuato nella medesima direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «individuato nel medesimo decreto»;

   b) al secondo periodo, le parole: «anche in termini di spesa erogata» sono sostituite dalle seguenti: «nonché l'andamento della spesa erogata».

  3. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Entro il 28 febbraio di ogni anno le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al comma 2.
   2-ter. I contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e i contratti di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa sono predisposti in conformità all'obiettivo di cui al comma 2 del presente articolo. Il contratto di programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65/2017 del 7 agosto 2017, e il contratto di programma 2017-2021 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, di cui alla delibera del CIPE n. 66/2017 del 7 agosto 2017, sono soggetti alle attività di verifica e monitoraggio di cui al comma 2 del presente articolo.
   2-quater. Per l'anno 2019, l'individuazione dei programmi di spesa in conto capitale di cui al comma 2 è effettuata nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. A tal fine, le amministrazioni centrali trasmettono la comunicazione di cui al comma 2-bis entro il 31 agosto dell'anno di riferimento».

  4. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per il Sud presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.

Art. 45.
(Modifiche alla misura «Resto al Sud»)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, alinea, le parole: «35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «45 anni»;

   b) al comma 10, le parole: «libero professionali e» sono soppresse.

Art. 46.
(Risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

  1. Al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020; il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, può conferire fino a tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di dodici mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 175.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 47.
(Sport bonus)

  1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo, fermo restando il rispetto del limite di spesa complessivo di 13,2 milioni di euro.
  3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  5. I soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
  6. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è ridotta di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro per l'anno 2022.

Art. 48.
(Disposizioni in materia di sport)

  1. La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di «Sport e salute Spa».
  2. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport e salute Spa è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana e, per una quota non inferiore a 370 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 260 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI alle federazioni sportive nazionali ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.
  3. In sede di prima applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CONI, possono essere rimodulati gli importi di cui al comma 2, secondo periodo.
  4. All'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'autorità di Governo competente in materia di sport»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze su designazione dell'autorità di Governo competente in materia di sport, sentito il CONI. Gli incarichi di vertice del CONI e della società sono fra loro incompatibili; l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorità di Governo competente in materia di sport».

  5. All'articolo 26 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alla lettera c), le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento»;

    2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) una quota del 10 per cento sulla base del minutaggio dei giovani calciatori»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata nella misura del 6 per cento sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in considerazione il numero di spettatori che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati, e nella misura del 4 per cento sulla base dell’audience televisiva certificata»;

   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. La quota di cui al comma 1, lettera c-bis), è determinata sulla base dei minuti giocati negli ultimi tre campionati da giocatori cresciuti nei settori giovanili italiani, di età compresa tra 15 e 21 anni e che siano stati tesserati per l'attuale società per almeno tre interi Campionati di serie A»;

   d) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i criteri di determinazione del minutaggio dei giovani calciatori di cui al comma 1, lettera c-bis)».

  6. A partire dalla stagione sportiva 2019/2020, possono accedere alla ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati italiani di calcio di serie A e B e alle altre competizioni organizzate, rispettivamente, dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B, dedotte le quote destinate alla mutualità generale, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, solo le società, quotate o non quotate, che per l'anno precedente abbiano sottoposto i propri bilanci alla revisione legale svolta da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa. I suddetti incarichi hanno la durata di tre esercizi e non possono essere rinnovati o nuovamente conferiti se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione dei precedenti.
  7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 aprile 2003, n. 86, è incrementata di 450.000 euro annui a decorrere dal 2019.
  8. All'articolo 27-bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI».

Art. 49.
(Interventi per favorire lo sviluppo socio-economico delle aree rurali)

  1. Al fine di favorire la crescita demografica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con terzo figlio nato in uno degli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30 per cento. Per lo sviluppo aziendale, i predetti soggetti possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
  2. Ai nuclei familiari che accedono alle misure del comma 1 è concesso, a richiesta, un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.
  4. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o agli interventi di cui al comma 126 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Art. 50.
(Bonus occupazionale per le giovani eccellenze)

  1. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 è riconosciuto un incentivo, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.
  2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:

   a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle università telematiche;

   b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute, ad eccezione delle università telematiche.

  3. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche per assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In tal caso, il limite massimo dell'incentivo è proporzionalmente ridotto.
  4. L'esonero di cui al comma 1 si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 alla data della trasformazione.
  5. L'esonero di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione di personale con le caratteristiche di cui al comma 2.
  6. Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero di cui al comma 1, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito.
  7. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'esonero è riconosciuto agli stessi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione.
  8. L'esonero di cui al comma 1 è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.
  9. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.
  10. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 1 si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2014. Trova altresì applicazione quanto previsto dall'articolo 24, commi 2, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  11. Gli incentivi di cui ai commi da 1 a 10 sono fruiti nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis».
  12. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi da 1 a 11 sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse del programma operativo nazionale «Sistemi di politiche attive per l'occupazione». L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione dei fondi del programma operativo nazionale di cui al primo periodo, al fine di determinare la data di effettivo avvio degli interventi di cui ai commi da 1 a 11. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni possono integrare il finanziamento degli interventi di cui ai commi da 1 a 11 nel limite delle disponibilità dei propri bilanci allo scopo finalizzate.

Art. 51.
(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente:

   «5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione».

Art. 52.
(Équipe formative territoriali per il potenziamento di misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole)

  1. Al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche un numero massimo di 120 docenti, individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituiscono équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,44 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  3. All'articolo 1, comma 62, terzo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «ai sensi del comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di procedure selettive».

Art. 53.
(Incremento delle dotazioni organiche dei licei musicali)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'organico del personale docente dei licei musicali è incrementato di 400 posti. A tal fine è autorizzata la spesa di 4,85 milioni di euro per l'anno 2019, di 18,16 milioni di euro per l'anno 2020, di 23,56 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, di 20,49 milioni di euro per l'anno 2026 e di 21,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Art. 54.
(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro del personale già titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso le istituzioni scolastiche)

  1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La trasformazione di cui al primo periodo è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.
  2. La trasformazione di cui al comma 1 del presente articolo avviene mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si dà luogo a un ulteriore scorrimento della graduatoria.
  3. La graduatoria finale di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rimane efficace sino al completo scorrimento della stessa ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 55.
(Fondo per l'attuazione del programma di Governo)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

TITOLO V
POLITICHE INVARIATE

Art. 56.
(Politiche invariate)

  1. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, di 194 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e di 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021».
  2. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, al fine di fare fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. La dotazione del fondo può essere incrementata con le risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

TITOLO VI
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 57.
(Misure di razionalizzazione della spesa pubblica)

  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, sono abrogati.
  2. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Eventuali ulteriori risparmi rispetto a quanto previsto dal precedente periodo, da accertare annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, confluiscono in un apposito fondo, da istituire nel programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza» della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» del Ministero dell'interno, da destinare alle esigenze di funzionamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Il Ministro dell'interno è autorizzato a ripartire, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio, le somme accertate ai sensi del comma 2 tra i pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'interno.
  4. All'articolo 1, comma 514-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 7.000.000 per l'anno 2018 e a euro 4.300.000 annui a decorrere dal 2019».
  5. La Consip Spa si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, per la rappresentanza e difesa nei giudizi in cui sia attrice e convenuta, relativi alle attività svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione.
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono soppresse le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28, commi primo, secondo e terzo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
  7. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono abrogati.
  8. A decorrere dal 1° gennaio 2020:

   a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è abrogata;

   b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è abrogata;

   c) all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: «agli articoli 28, 29 e 30» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 29 e 30».

  9. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è abrogato.
  10. All'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il corrispettivo riconosciuto dal Ministero dell'economia e delle finanze alla società CONSIP Spa in forza della convenzione di cui al precedente periodo non può essere superiore a 1 milione di euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed è destinato esclusivamente alla copertura degli oneri connessi alla retribuzione lorda delle risorse umane allocate dalla CONSIP Spa sulle linee di attività disciplinate dal rapporto convenzionale con il Ministero dell'economia e delle finanze». Le disposizioni del terzo periodo del comma 330 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, introdotto dal presente comma, si applicano a decorrere dal primo rinnovo della convenzione stipulata ai sensi del citato comma 330, effettuato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  11. All'articolo 6, primo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli oneri sostenuti dalla Banca d'Italia per la gestione accentrata presso la società Monte Titoli Spa degli strumenti finanziari di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze sono posti a carico delle società emittenti tali strumenti».
  12. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte eccedente l'importo di 8 milioni di euro».
  13. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino al 31 dicembre 2018 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 sono acquisite all'erario».
  14. All'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, le parole: «a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016, 2017 e 2018 e nel limite di euro 19.952.226 per l'anno 2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023»;

   b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 e la relativa spesa a regime».

  15. Il contributo alle spese dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, si intende ridotto di 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro annui a decorrere dal 2020. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione dei contributi alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.
  16. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, le parole: «a 1.600» sono sostituite dalle seguenti: «a 5.000».
  17. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Per l'anno 2019, il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 aprile 2019. Le somme giacenti, comprese quelle derivanti dai trasferimenti per le spese di pulizia, sono versate solo ove non sussistano contestazioni in atto. Entro il medesimo termine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme non utilizzate, per le quali non vi siano contestazioni in atto, giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane Spa. Quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rimane acquisita all'erario. Il mancato versamento delle somme di cui ai periodi precedenti entro il predetto termine comporta l'insorgere di responsabilità dirigenziale e obbligo di segnalazione alla Corte dei conti.
   1-ter. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 1-bis all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 22,5 milioni di euro».

  18. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:

   a) non inferiore a 180 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;

   b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;

   c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

  19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 18, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
  20. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui al comma 18.
  21. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20.
  22. I commi da 207 a 212 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.

Art. 58.
(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e altre disposizioni in materia di revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici)

  1. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e di conseguire i risparmi di cui al comma 3 del presente articolo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «percorso FIT», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

   b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «percorso formativo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

   c) all'articolo 2:

    1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) un percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

    2) al comma 1, lettera c), le parole: «previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «previa positiva valutazione del percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

    3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è disciplinato ai sensi del Capo III»;

    4) i commi 3 e 5 sono abrogati;

   d) all'articolo 3:

    1) al comma 1, le parole: «all'accesso al percorso FIT su» sono sostituite dalla seguente: «ai»;

    2) al comma 2, le parole: «nel terzo e quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo»;

    3) al comma 3, le parole: «ammessi al percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «immessi in ruolo», le parole: «nel terzo e nel quarto» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo e nel secondo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi»;

    4) al comma 4, lettera a), le parole: «, anche raggruppate in ambiti disciplinari» sono soppresse;

    5) al comma 5, le parole: «per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa» sono sostituite dalle seguenti: «per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché per il sostegno»;

    6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo, tra i quali sono particolarmente valorizzati il titolo di dottore di ricerca, il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso percorsi selettivi di accesso, il superamento delle prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami nelle specifiche classi di concorso, il possesso di titoli accademici nell'ambito della pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli uffici scolastici regionali. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle tracce delle prove d'esame e delle relative griglie di valutazione»;

    7) i commi 7 e 8 sono abrogati;

   e) all'articolo 4:

    1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233»;

    2) il comma 3 è abrogato;

   f) all'articolo 5:

    1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «lettera a),» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»;

    2) al comma 2, alinea, dopo le parole: «tecnico-pratico,» sono inserite le seguenti: «il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure»;

    3) al comma 3, le parole: «, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente articolo, unitamente al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o al comma 2 del presente articolo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado»;

    4) al comma 4, le parole: «Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

    5) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «4-bis. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
   4-ter. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso»;

   g) all'articolo 6:

    1) al comma 1, dopo le parole: «Il concorso» sono inserite le seguenti: «per i posti comuni» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale»;

    2) al comma 2, le parole: «su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle» sono sostituite dalle seguenti: «sulle discipline» e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «La prima prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria perché sia valutata la prova successiva»;

    3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La seconda prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale»;

    4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente»;

    5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno»;

   h) all'articolo 7:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In ciascuna sede concorsuale, la graduatoria dei vincitori per ogni classe di concorso e per il sostegno è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso. Le graduatorie hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio, fermo restando il diritto di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo»;

    2) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

    3) al comma 5, le parole: «l'ambito territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «l'istituzione scolastica», le parole: «quelli indicati nel bando» sono sostituite dalle seguenti: «quelle che presentano posti vacanti e disponibili» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori del concorso che, all'atto dello scorrimento delle graduatorie, risultino presenti in posizione utile sia nella graduatoria relativa a una classe di concorso sia nella graduatoria relativa al sostegno, sono tenuti a optare per una sola di esse e ad accettare la relativa immissione in ruolo»;

   i) la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Percorso annuale di formazione iniziale e prova»;

   l) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati, ferma restando la loro applicazione alle procedure concorsuali avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;

   m) all'articolo 13:

    1) al comma 1, primo e terzo periodo, le parole: «Il terzo anno del percorso FIT» sono sostituite dalle seguenti: «Il percorso annuale di formazione iniziale e prova» e le parole: «non è ripetibile e» sono soppresse;

    2) il comma 2 è abrogato;

    3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso»;

    4) il comma 4 è abrogato;

   n) gli articoli 14, 15 e 16 sono abrogati;

   o) all'articolo 17:

    1) al comma 2, la lettera c) è abrogata;

    2) al comma 2, lettera d), le parole: «di cui alle lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a) e b)» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In prima applicazione, ai soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, è riservato il 10 per cento dei posti. In prima applicazione, i predetti soggetti possono partecipare, altresì, alle procedure concorsuali senza il possesso del requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), o di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno»;

    3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 13. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento»;

    4) i commi 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

   p) all'articolo 19:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Per la copertura degli oneri di cui al presente decreto legislativo è autorizzata la spesa di 7.009.000 euro per l'anno 2018 e di 13.426.000 euro annui a decorrere dal 2019, che costituiscono limite di spesa complessiva per gli oneri di organizzazione dei concorsi, compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti di cui all'articolo 3, comma 6»;

    2) il comma 2 è abrogato;

   q) all'articolo 20, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

   r) all'articolo 21, comma 1:

    1) all'alinea, le parole da: «, fermo restando» sino a: «percorso FIT,» sono soppresse;

    2) alla lettera a), le parole: «109, 110, 115, 117, 118 e 119» sono sostituite dalle seguenti: «109 e 110»; le disposizioni dell'articolo 1, commi 115, 117, 118 e 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

    3) alla lettera b), le parole: «, 436 comma 1, 437, 438, 439, 440» sono sostituite dalle seguenti: «e 436, comma 1,»; le disposizioni degli articoli 437, 438, 439 e 440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, trovano nuovamente applicazione ai concorsi per il reclutamento del personale docente, compresi gli insegnanti tecnico- pratici, della scuola secondaria di primo e secondo grado;

   s) all'articolo 22, comma 2, le parole: «dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19» sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente in materia di classi di concorso».

  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 228.146 euro per l'anno 2019, di 813.448 euro per l'anno 2020, di 27.120.448 euro per l'anno 2021, di 29.589.448 euro per l'anno 2022, di 57.137.448 euro per l'anno 2023, di 58.421.448 euro per l'anno 2024, di 72.753.448 euro per l'anno 2025, di 75.785.448 euro per l'anno 2026 e di 109.598.448 euro annui a decorrere dal 2027.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1. La quota rimanente dei predetti risparmi di spesa, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, concorre al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
  4. Ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
  5. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, le procedure di reclutamento del personale docente e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale non possono comportare che ai docenti sia attribuita la titolarità su ambito territoriale.

Art. 59.
(Ulteriori misure di riduzione della spesa)

  1. Le spese militari sono ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 531 milioni di euro nel periodo dal 2019 al 2031 relativi alle spese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Con apposito decreto, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 gennaio 2019, ridetermina i programmi di spesa dei settori interessati e le relative consegne.
  2. Le spese e le relative consegne per investimento iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono riprogrammate:

   a) per 38 milioni di euro nell'anno 2019, per 90 milioni di euro nell'anno 2020 e per 40 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1997, n. 266;

   b) per 40 milioni di euro nell'anno 2019, per 5 milioni di euro nell'anno 2020 e per 5 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 140, lettera f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

  3. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il terzo periodo è soppresso. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il comma 9 è abrogato.
  4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Dette somme sono finalizzate alla realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
  5. Il fondo di cui al comma 4 è ulteriormente incrementato nell'anno 2019 con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che sono impegnate per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al fondo. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  6. All'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui».
  7. Gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019, pari a 290 milioni di euro, sono ridotti di 20 milioni di euro.
  8. Gli istituti e i musei dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 30, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pongono in essere processi per assicurare una più efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, volti a garantire maggiori entrate proprie a decorrere dall'anno 2019; a tal fine agli stessi non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente. Sono conseguentemente ridotti di 2.350.000 euro, a decorrere dal medesimo anno, gli stanziamenti per spese di funzionamento dei pertinenti centri di responsabilità da destinare ai suddetti istituti e musei.
  9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in maniera tale da assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 5.590.250 euro annui a decorrere dal 2020.

TITOLO VII
REGIONI ED ENTI LOCALI

Art. 60.
(Semplificazione delle regole di finanza pubblica)

  1. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
  2. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017, e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  3. Gli enti di cui al comma 1 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  4. Qualora risultino, nel corso di ciascun anno, andamenti di spesa degli enti di cui al comma 1 non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, si applica il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  5. A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502, da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1.
  6. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dagli articoli 15 e 16. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni del presente comma acquistano comunque efficacia.
  7. L'articolo 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato. Con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018, restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 43-bis.
  8. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, è ridotto di 404 milioni di euro per l'anno 2020, di 711 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.334 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.528 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.931 milioni di euro per l'anno 2024, di 2.050 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.891 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.678 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2028.

Art. 61.
(Misure per il rilancio degli investimenti e concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario)

  1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 23 maggio 2018, il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è ridotto di 750 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 3 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Il contributo di cui al comma 2 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  4. Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020. Gli importi spettanti a ciascuna regione a valere sul contributo di cui al periodo precedente sono indicati nella tabella 4 allegata alla presente legge e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  5. Il contributo di cui al comma 4 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  6. Gli investimenti diretti e indiretti di cui ai commi 3 e 5 sono considerati nuovi se:

   a) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2019 in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 3 allegata alla presente legge relativamente all'anno 2019;

   b) gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento, iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2020, risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio 2020 in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge relativamente all'anno 2020;

   c) per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023 gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti a decorrere dal bilancio di previsione 2019-2021 devono registrare un incremento rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 relativamente all'esercizio 2020, in misura almeno corrispondente alla somma degli importi indicati nelle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge relativamente a ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 4 relativamente all'anno 2023;

   d) sono verificati attraverso il sistema di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  7. Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 3 e 5 nei seguenti ambiti:

   a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;

   b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;

   c) interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;

   d) interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale;

   e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione.

  8. Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti previsti nelle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità del monitoraggio e della certificazione.
  9. In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti nelle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti di cui alle tabelle 3 e 4. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.
  10. Fermo restando l'obbligo delle regioni a statuto ordinario di effettuare gli investimenti di cui ai commi 3 e 5, il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo complessivamente pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020, è realizzato:

   a) nell'esercizio 2019 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui al comma 2, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 2.496,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 800 milioni di euro e per il restante importo, pari a 1.696,2 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge;

   b) nell'esercizio 2020 attraverso il mancato trasferimento da parte dello Stato del contributo di cui ai commi 2 e 4, con effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare per un importo pari a 1.746,2 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per un importo pari a 908,4 milioni di euro e per il restante importo, pari a 837,8 milioni di euro, mediante il conseguimento di un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo gli importi indicati nella tabella 5 allegata alla presente legge.

  11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 2 a 10 del presente articolo è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle risorse aggiuntive per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nelle materie di competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dagli articoli 15 e 16. Decorso il predetto termine, in assenza della proposta di riparto delle risorse di cui al periodo precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2019, le disposizioni dei commi da 2 a 10 acquistano comunque efficacia.
  12. Ai fini della copertura degli oneri di cui al presente articolo, il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, è ridotto di 2.496,2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

Art. 62.
(Compensazione dei crediti e dei debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tassa automobilistica)

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a effettuare, per ciascun anno dall'esercizio 2020 all'esercizio 2034 compreso, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle modalità di riscossione della tassa automobilistica nel territorio nazionale, a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità, secondo la tabella 6 allegata alla presente legge.
  2. Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.
  3. In conseguenza di quanto disposto dai commi 1 e 2, le compensazioni in materia di tassa automobilistica si intendono concluse in via completa e definitiva per gli esercizi successivi al 2008.
  4. L'articolo 22-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.

Art. 63.
(Rapporti finanziari con le autonomie speciali)

  1. Al fine di assicurare il necessario concorso delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, entro il 31 marzo 2019 sono ridefiniti i complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e ciascuno dei predetti enti, mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che tengano conto anche delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 13 maggio 2015, n. 154 del 4 luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano, in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica di cui al secondo periodo. In caso di mancata conclusione degli accordi entro il termine previsto dal primo periodo, in applicazione dei princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica previsti dagli articoli 117, terzo comma, e 119, primo comma, della Costituzione, il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2019 al 2021 è determinato in via provvisoria negli importi indicati nella tabella 7 allegata alla presente legge, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico, salva diversa intesa con ciascuno dei predetti enti entro l'esercizio finanziario di riferimento. Gli importi della predetta tabella 7 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordi stipulati tra le regioni interessate entro il 30 aprile di ciascun anno, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio. L'importo del concorso previsto dal periodo precedente è versato al bilancio dello Stato da ciascuna autonomia speciale entro il 30 aprile di ciascun anno; in mancanza di tale versamento, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. Per la regione Friuli Venezia Giulia resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Art. 64.
(Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle regioni a statuto ordinario)

  1. Alle province delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, per il 50 per cento, tra le province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e di scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione a tale diminuzione e, per il restante 50 per cento, in proporzione all'incidenza determinata al 31 dicembre 2018 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al gettito dell'anno 2017 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di assicurare l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al primo periodo, all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici».
  2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, è ridotto di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.
  3. Il monitoraggio degli interventi finanziati ai sensi del comma 1 è effettuato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 65.
(Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo)

  1. Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2001, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.
  2. Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 1 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.
  3. Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione di liquidità.
  4. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione del quarto periodo del comma 1 si applica in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; resta ferma l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione prevista dall'articolo 1, commi 692 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 66.
(Semplificazione di adempimenti contabili)

  1. A decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni e delle comunità montane.
  2. A decorrere dal 1° novembre 2019, l'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

   «Art. 161. – (Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili). – 1. Il Ministero dell'interno può richiedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle unioni di comuni e alle comunità montane specifiche certificazioni su particolari dati finanziari, non presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le certificazioni sono firmate dal responsabile del servizio finanziario.
   2. Le modalità per la struttura e per la redazione delle certificazioni, nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, adottato previo parere dell'ANCI e dell'UPI e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
   3. I dati delle certificazioni sono resi noti mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
   4. Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019».

  3. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione,».

Art. 67.
(Disciplina del fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici)

  1. All'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici, esigibili negli esercizi successivi, effettuate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale è ridotto di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite, entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo».
  2. All'articolo 183, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo» sono sostituite dalle seguenti: «Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale secondo le modalità definite entro il 30 aprile 2019, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di adeguare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria previsto dall'allegato n. 4/2 del medesimo decreto legislativo».
  3. All'articolo 200, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «del piano delle opere pubbliche di cui all'articolo 128 del decreto legislativo n. 163 del 2006» sono sostituite dalle seguenti: «del programma triennale dei lavori pubblici previsto dall'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

Art. 68.
(Disposizioni concernenti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia)

  1. Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane.
  2. Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma di cui al comma 1 e concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2/2017 del 3 marzo 2017 e n. 72/2017 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, producono effetti nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 4 del presente articolo, con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma.
  3. Al rimborso delle spese di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del Programma straordinario di cui al comma 1.
  4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti beneficiari provvedono all'adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni del comma 1.

Art. 69.
(Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale)

  1. I debiti derivanti dall'utilizzo, avvenuto in tutto o in parte in data successiva al 28 aprile 2008, di contratti quadro di aperture di credito stipulati prima di tale data e dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008, di prestiti flessibili stipulati prima di tale data, inseriti nel documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono quelli relativi al finanziamento di spese di investimento sulla base del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, approvato alla data del 28 aprile 2008.
  2. I debiti di cui al comma 1 sono quelli relativi agli impegni assunti alla data del 28 aprile 2008 sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate ancorché relativi ad alcune delle voci del quadro economico progettuale, o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, oggetto del finanziamento, ivi comprese le spese tecniche e di progettazione.
  3. Sono compresi tra i debiti di cui al comma 1 quelli derivanti dai prestiti flessibili, inseriti nel piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, stipulati in data antecedente al 28 aprile 2008 e finalizzati al rifinanziamento di debito già in ammortamento. Ai medesimi debiti non si applica il comma 2.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato ad assumere nel piano di rientro, con i limiti di cui al comma 5 del presente articolo, gli oneri derivanti dall'emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ai sensi dell'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l'indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità ovvero qualora sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio o l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera ovvero il decreto di esproprio.
  5. Ai fini di cui al comma 4, il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma procede ad autorizzare il pagamento, sul bilancio separato del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 42-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, entrambi devalutati in applicazione dell'articolo 248, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come richiamato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2008, determinato da Roma Capitale e al ristoro del pregiudizio derivante da occupazione senza titolo di cui al comma 3 del medesimo articolo 42-bis limitatamente agli importi maturati sino alla data del 28 aprile 2008.
  6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e fatti salvi gli effetti del periodico aggiornamento del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della definitiva rilevazione della massa passiva del piano di rientro, Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008.
  7. Le istanze presentate ai sensi del comma 6 sono accompagnate da specifica attestazione che le obbligazioni si riferiscono a prestazioni effettivamente rese alla data del 28 aprile 2008 e che le stesse rientrano nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono altresì riferirsi a provvedimenti di riconoscimento del debito fuori bilancio assunti in conformità a quanto previsto dall'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  8. Per le eventuali obbligazioni per le quali non sia stata presentata un'idonea istanza ai sensi dei commi 6 e 7, l'attestazione si intende resa in senso negativo circa la sussistenza del debito.
  9. La definitiva rilevazione della massa passiva è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su specifica proposta del Commissario straordinario per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma. Nelle more del definitivo accertamento della massa passiva del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma, il Commissario straordinario del Governo procede, con le modalità stabilite dai periodici aggiornamenti del piano di rientro di cui all'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, o a seguito della presentazione di specifiche istanze avanzate da Roma Capitale, corredate di idonea attestazione circa la sussistenza, la certezza e la liquidità del credito, all'estinzione delle posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008.
  10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma, di cui al comma 9 del presente articolo, stabilisce il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando contestualmente, ai sensi e per gli effetti del comma 13-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.

Art. 70.
(Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali)

  1. Al fine di favorire gli investimenti, all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo triennio hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa».

  2. Al fine di garantire la correlazione tra gli investimenti e il debito autorizzato e non contratto, dopo la lettera d) del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti:

   «d-bis) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati con il ricorso al debito non contratto;

   d-ter) solo con riferimento alle regioni, l'elenco degli impegni per spese di investimento che hanno determinato il disavanzo da debito autorizzato e non contratto alla fine dell'anno, distintamente per esercizio di formazione».

Art. 71.
(Variazioni di bilancio amministrative)

  1. All'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «g-bis) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, rispettoso dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231»;

   b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il responsabile finanziario della regione può altresì variare l'elenco di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra gli interventi già programmati per spese di investimento».

Art. 72.
(Tavolo di lavoro per favorire l'attuazione del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

  1. Al fine di consentire la piena attuazione dei princìpi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, stabiliti dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti di cui agli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell'attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle regioni.
  2. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo di lavoro di cui al comma 1 non spettano ai componenti indennità o gettoni di presenza.

Art. 73.
(Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. In considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell’iter di accoglimento o diniego da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione previsto dall'articolo 243-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nella misura massima del 50 per cento dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui al primo periodo, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le somme recuperate sono versate alla contabilità speciale relativa al citato Fondo di rotazione.

Art. 74.
(Rinegoziazione del debito degli enti locali relativo ai prestiti gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze)

  1. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento.
  2. Possono essere oggetto di rinegoziazione ai sensi del comma 1 i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:

   a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;

   b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui;

   c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;

   d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;

   e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003;

   f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;

   g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

  3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2019, si provvede, in base alle caratteristiche di cui al comma 2, a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché a definire i criteri e le modalità di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.
  4. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003.

Art. 75.
(Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome)

  1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che, ove non vi abbiano già provveduto, le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario e le province autonome, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedano a rideterminare, ai sensi del comma 2, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.
  2. La rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere di cui al comma 1 è definita, sentita, entro il 31 marzo 2019, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo il metodo di calcolo contributivo.
  3. Gli enti interessati documentano il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, secondo i criteri di cui al comma 2, mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il quindicesimo giorno successivo all'adempimento. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi quindici giorni, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze il rispetto degli adempimenti o la riduzione lineare dei trasferimenti di cui al comma 1 in caso di inadempimento. I trasferimenti sono riconosciuti per intero a partire dall'esercizio in cui la regione abbia adempiuto.
  4. Qualora le regioni a statuto speciale, le regioni a statuto ordinario e le province autonome non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, alla regione a statuto speciale, alla regione a statuto ordinario o alla provincia autonoma inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di sessanta giorni per provvedervi.

Art. 76.
(Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)

  1. All'articolo 1, comma 1159, alinea, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Art. 77.
(Fondo nazionale per la montagna)

  1. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finanziato per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Art. 78.
(Fabbisogno finanziario delle università)

  1. Le università statali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, per il periodo 2019-2025, garantendo che il fabbisogno finanziario da esse complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno realizzato nell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti e le attività di ricerca e innovazione sul territorio nazionale, le riscossioni e i pagamenti sostenuti per tali finalità non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario.
  2. Per il solo anno 2019, nelle more della piena attuazione del sistema SIOPE +, di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per investimenti. Il fabbisogno programmato per l'anno 2019 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno programmato per l'anno 2018, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Il fabbisogno programmato per l'anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per l'anno 2019, al netto della differenza tra la media delle riscossioni e dei pagamenti per ricerca dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità tecniche di attuazione dei commi da 1 a 3.
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'assegnazione del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale. Entro il 15 marzo di ciascun anno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascuna università, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e di eventuali esigenze straordinarie degli atenei, assicurando, comunque, l'equilibrata distribuzione del fabbisogno, al fine di garantire la necessaria programmazione delle attività di didattica e della gestione ordinaria.
  6. Al fine di consentire agli enti di cui al comma 1 un costante monitoraggio del fabbisogno finanziario realizzato nel corso di ciascun esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, alla pubblicazione della scheda riepilogativa del fabbisogno finanziario, riferita ai singoli enti, all'interno dell'area riservata della banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7. A decorrere dall'anno 2021, per gli enti di cui al comma 1 che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

TITOLO VIII
ESIGENZE EMERGENZIALI

Art. 79.
(Esigenze emergenziali)

  1. Per i comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
  2. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2019. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro per l'anno 2019, con le risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
  3. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-bis, il secondo periodo è soppresso;

   b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

   «4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 360 milioni di euro per l'anno 2019».

  4. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati.
  5. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, derivanti dalla necessità di percorrere tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e dalle difficoltà logistiche relative all'ingresso e all'uscita dalle aree urbane e portuali, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  6. Per il finanziamento della zona franca urbana della città metropolitana di Genova è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
  7. Al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti e indiretti, derivanti dal crollo del ponte Morandi, attraverso la realizzazione di piani di sviluppo portuali, dell'intermodalità e dell'integrazione tra la città e il porto di Genova, è riconosciuto all'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
  8. I finanziamenti di cui al comma 7 sono finalizzati anche alla realizzazione di interventi di completamento di opere in corso, di attuazione di accordi di programma e di attuazione di piani di recupero di beni demaniali dismessi.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 80.
(Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento)

  1. Le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono incrementate dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Art. 81.
(Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;

   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;

   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».

  2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

Art. 82.
(Soppressione dell'imposta sul reddito d'impresa)

  1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017:

   a) al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 23, comma 1, lettera g), le parole: «, nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo» sono soppresse;

    2) l'articolo 55-bis è abrogato;

    3) all'articolo 116:

     3.1) il comma 2-bis è abrogato;

     3.2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria»;

   b) il comma 548 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.

Art. 83.
(Differimento della deduzione delle svalutazioni e perdite su crediti)

  1. La deduzione della quota del 10 per cento dell'ammontare dei componenti negativi, prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, è differita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.
  2. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 non si tiene conto delle disposizioni del comma 1.

Art. 84.
(Rideterminazione dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni)

  1. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.

Art. 85.
(Deducibilità delle perdite su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9)

  1. I componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti di cui al paragrafo 5.5 dell’International financial reporting standard (IFRS) 9, iscritti in bilancio in sede di prima adozione del medesimo IFRS 9, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.
  2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i componenti di cui al comma 1 del presente articolo relativi ai crediti verso la clientela sono deducibili dalla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

Art. 86.
(Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati)

  1. All'articolo 39-octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera a), le parole: «10,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11 per cento»;

   b) al comma 5:

    1) alla lettera a), le parole: «euro 25» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30»;

    2) alla lettera c), le parole: «euro 120» sono sostituite dalle seguenti: «euro 125»;

   c) al comma 6:

    1) le parole: «175,54» sono sostituite dalle seguenti: «180,14»;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies, il predetto onere fiscale minimo è pari al 95,22 per cento della somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette”».

  2. Nell'allegato I al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla voce– «Tabacchi lavorati», le aliquote indicate alle lettere a), b) e c) sono stabilite, rispettivamente, nella misura del 23,5 per cento, del 23,5 per cento e del 59,5 per cento.
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella A «sigarette» allegata alla determinazione direttoriale del 25 gennaio 2018, prot. n. 11047/R.U., la tabella B «sigari» allegata alla determinazione direttoriale del 7 gennaio 2015, prot. n. 30/R.U., e le tabelle C «sigaretti» e D «tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette», allegate al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge.
  4. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) le aliquote di base di cui al comma 1 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995 nonché le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5;»;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. L'onere fiscale minimo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, non può superare la somma dell'accisa globale e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al “PMP-sigarette” di cui all'articolo 39-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;

   c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «alla misura percentuale» sono sostituite dalle seguenti: «alle misure percentuali».

  5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dalla data di applicazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico rideterminate, per l'anno 2019, ai sensi all'articolo 39-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 87.
(Deducibilità delle quote di ammortamento del valore dell'avviamento e di altri beni immateriali)

  1. Le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applicano i commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non ancora dedotte nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, per il 3 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, per il 10 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, per il 12 per cento del loro ammontare complessivo nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, per il 5 per cento del loro ammontare complessivo nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029.

Art. 88.
(Soppressione dell'Aiuto alla crescita economica – ACE)

  1. L'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 553 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati; tuttavia, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2017, emanato in attuazione del citato articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativamente all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Capo II
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 89.
(Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G – Banda larga)

  1. I maggiori introiti derivanti dalla gara per la procedura di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, concorrono al conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in coerenza con i criteri di contabilizzazione previsti per i saldi di finanza pubblica.

TITOLO X
FONDI

Art. 90.
(Fondi)

  1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2019-2021, sono determinati, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

PARTE II
SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 91.
(Stato di previsione dell'entrata)

  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2019, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 92.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2019, in 62.000 milioni di euro.
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 22.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
  4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2019, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
  5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2019, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 6.500 milioni di euro.
  6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2019, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  7. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2019, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio», azione «Promozione e garanzia delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2019, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
  12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
  14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2019, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
  15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2019, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
  17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
  18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2019, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.

Art. 93.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2019, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

Art. 94.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 95.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019.

Art. 96.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2019, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 97.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 98.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2019, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2019, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
  6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
  7. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  9. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società Poste Italiane Spa, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 99.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 100.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2019, è fissato in 136 unità.
  4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2019, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 101.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

   a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

    1) Esercito n. 63;

    2) Marina n. 47;

    3) Aeronautica n. 64;

    4) Carabinieri n. 0;

   b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

    1) Esercito n. 0;

    2) Marina n. 27;

    3) Aeronautica n. 9;

   c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

    1) Esercito n. 103;

    2) Marina n. 30;

    3) Aeronautica n. 40;

    4) Carabinieri n. 80.

  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2019, come segue:

    1) Esercito n. 289;

    2) Marina n. 295;

    3) Aeronautica n. 245;

    4) Carabinieri n. 110.

  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2019, come segue:

    1) Esercito n. 406;

    2) Marina n. 374;

    3) Aeronautica n. 281.

  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2019, come segue:

    1) Esercito n. 500;

    2) Marina n. 207;

    3) Aeronautica n. 135.

  6. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
  7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2019, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dal CIP, dalle singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 102.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  4. Per l'anno finanziario 2019 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 103.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
  4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 104.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2019, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
  2. Per l'anno finanziario 2019, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, su proposta del Ministero della salute, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 105.
(Totale generale della spesa)

  1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 877.346.939.404, in euro 878.865.654.072 e in euro 891.881.539.733 in termini di competenza, nonché in euro 913.000.022.188, in euro 891.099.177.215, in euro 900.958.378.317 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2019-2021.

Art. 106.
(Quadro generale riassuntivo)

  1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2019-2021, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 107.
(Disposizioni diverse)

  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2019, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
  3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'esercizio finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
  4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2018 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 «Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2019, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2018, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
  16. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
  17. Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative a iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 2019.
  18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2019-2021 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.
  20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
  21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  22. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2018. L'utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.
  23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
  24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, è autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2018.
  25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2019, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
  26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».
  27. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  28. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
  29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2019, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
  30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da assegnare per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2019. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2019 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.
  32. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
  33. In relazione al riordino delle attribuzioni, ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

Art. 108.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019.

ALLEGATI

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

– COMPETENZA –

  Descrizione risultato differenziale

  2019

  2020

  2021

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

  -68.179

  -55.343

  -43.895

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

  299.687

  284.252

  288.730

– CASSA –

  Descrizione risultato differenziale

  2019

  2020

  2021

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

  -146.309

  -109.319

  -94.488

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

  377.818

  338.228

  339.323

  (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Allegato 2
(articolo 4, comma 2)

«Allegato 4

(articolo 1, comma 64)

(Regime forfetario dei contribuenti minimi)

  Progressivo

  Gruppo di settore

  Codici attività
  ATECO 2007

  Coefficiente
  di redditività

  1

  Industrie alimentari e delle bevande

  (10-11)

  40%

  2

  Commercio all'ingrosso e al dettaglio

  45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9

  40%

  3

  Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

  47.81

  40%

  4

  Commercio ambulante di altri prodotti

  47.82 – 47.89

  54%

  5

  Costruzioni e attività immobiliari

  (41-42-43) – (68)

  86%

  6

  Intermediari del commercio

  46.1

  62%

  7

  Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

  (55-56)

  40%

  8

  Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi

  (64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)

  78%

  9

  Altre attività economiche

  (01-02-03) – (05-06-07-08-09) – (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) – (35) (36-37-38-39) – (49-50-51-52-53) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) – (94-95-96) – (97-98) – (99)

  67%

».

TABELLE

Tabella 1
(articolo 29, comma 3)

«Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

  A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione

1

  B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

  C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

0

  Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

  Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione

1

  Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

1

  D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

60

  E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

455

  F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

1

  G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

  H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti

53

  I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

314

  L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado

9.611

  M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

200

  N. Magistrati ordinari in tirocinio

  (numero pari a quello
  dei posti vacanti
  nell'organico)

TOTALE

10.751

».

Tabella 2
(articolo 30, comma 4)

.

Tabella 3
(articolo 61, comma 2)

  Regioni

  Percentuali
  di riparto

Riparto del contributo per investimenti (anno 2019)

  Contributo
  anno 2019

  Nuovi
  investimenti
  2019

  Nuovi
  investimenti
  2020

  Nuovi
  investimenti
  2021

Nuovi
investimenti
2022

  Abruzzo

  3,16%

  78.944.295,68

  25.300.631,58

  17.881.221,37

  17.881.221,37

  17.881.221,37

  Basilicata

  2,50%

  62.369.527,68

  19.988.631,58

  14.126.965,37

  14.126.965,37

  14.126.965,37

  Calabria

  4,46%

  111.344.971,68

  35.684.631,58

  25.220.113,37

  25.220.113,37

  25.220.113,37

  Campania

  10,54%

  263.095.538,63

  84.318.736,84

  59.592.267,26

  59.592.267,26

  59.592.267,26

  Emilia-Romagna

  8,51%

  212.341.223,68

  68.052.631,58

  48.096.197,37

  48.096.197,37

  48.096.197,37

  Lazio

  11,70%

  292.138.168,74

  93.626.526,32

  66.170.547,47

  66.170.547,47

  66.170.547,47

  Liguria

  3,10%

  77.401.906,84

  24.806.315,79

  17.531.863,68

  17.531.863,68

  17.531.863,68

  Lombardia

  17,48%

  436.398.821,89

  139.860.210,53

  98.846.203,79

  98.846.203,79

  98.846.203,79

  Marche

  3,48%

  86.926.880,53

  27.858.947,37

  19.689.311,05

  19.689.311,05

  19.689.311,05

  Molise

  0,96%

  23.893.889,16

  7.657.684,21

  5.412.068,32

  5.412.068,32

  5.412.068,32

  Piemonte

  8,23%

  205.367.629,16

  65.817.684,21

  46.516.648,32

  46.516.648,32

  46.516.648,32

  Puglia

  8,15%

  203.507.303,26

  65.221.473,68

  46.095.276,53

  46.095.276,53

  46.095.276,53

  Toscana

  7,82%

  195.135.836,74

  62.538.526,32

  44.199.103,47

  44.199.103,47

  44.199.103,47

  Umbria

  1,96%

  48.976.757,79

  15.696.421,05

  11.093.445,58

  11.093.445,58

  11.093.445,58

  Veneto

  7,95%

  198.357.248,53

  63.570.947,37

  44.928.767,05

  44.928.767,05

  44.928.767,05

  TOTALE

  100,00%

  2.496.200.000,00

  800.000.000,00

  565.400.000,00

  565.400.000,00

  565.400.000,00

Tabella 4
(articolo 61, comma 4)

  Regioni

  Percentuali
  di riparto

Riparto del contributo per investimenti (anno 2020)

  Contributo
  anno 2020

  Nuovi
  investimenti
  2020

  Nuovi
  investimenti
  2021

  Nuovi
  investimenti
  2022

Nuovi
investimenti
2023

  Abruzzo

  3,16%

  55.224.953,58

  10.847.645,79

  14.794.544,32

  14.791.381,74

  14.791.381,74

  Basilicata

  2,50%

  43.630.185,58

  8.570.125,79

  11.688.352,32

  11.685.853,74

  11.685.853,74

  Calabria

  4,46%

  77.890.629,58

  15.299.785,79

  20.866.588,32

  20.862.127,74

  20.862.127,74

  Campania

  10,54%

  184.046.722,84

  36.151.658,42

  49.305.381,37

  49.294.841,53

  49.294.841,53

  Emilia-Romagna

  8,51%

  148.541.881,58

  29.177.565,79

  39.793.776,32

  39.785.269,74

  39.785.269,74

  Lazio

  11,70%

  204.363.300,32

  40.142.373,16

  54.748.111,26

  54.736.407,95

  54.736.407,95

  Liguria

  3,10%

  54.145.985,79

  10.635.707,89

  14.505.493,16

  14.502.392,37

  14.502.392,37

  Lombardia

  17,48%

  305.279.874,53

  59.965.065,26

  81.783.258,11

  81.765.775,58

  81.765.775,58

  Marche

  3,48%

  60.809.117,37

  11.944.523,68

  16.290.519,47

  16.287.037,11

  16.287.037,11

  Molise

  0,96%

  16.714.810,21

  3.283.232,11

  4.477.830,84

  4.476.873,63

  4.476.873,63

  Piemonte

  8,23%

  143.663.550,21

  28.219.332,11

  38.486.890,84

  38.478.663,63

  38.478.663,63

  Puglia

  8,15%

  142.362.171,68

  27.963.706,84

  38.138.256,74

  38.130.104,05

  38.130.104,05

  Toscana

  7,82%

  136.505.968,32

  26.813.393,16

  36.569.403,26

  36.561.585,95

  36.561.585,95

  Umbria

  1,96%

  34.261.363,05

  6.729.840,53

  9.178.482,21

  9.176.520,16

  9.176.520,16

  Veneto

  7,95%

  138.759.485,37

  27.256.043,68

  37.173.111,47

  37.165.165,11

  37.165.165,11

  TOTALE

  100,00%

  1.746.200.000,00

  343.000.000,00

  467.800.000,00

  467.700.000,00

  467.700.000,00

Tabella 5
(articolo 61, comma 10, lettere a) e b))

  Regioni

Percentuali
di riparto

Valore positivo del saldo
di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016

2019

2020

  Abruzzo

  3,16%

  53.643.664,11

  26.496.086,42

  Basilicata

  2,50%

  42.380.896,11

  20.933.094,42

  Calabria

  4,46%

  75.660.340,11

  37.370.730,42

  Campania

  10,54%

  178.776.801,79

  88.302.797,16

  Emilia-Romagna

  8,51%

  144.288.592,11

  71.268.118,42

  Lazio

  11,70%

  198.511.642,42

  98.050.379,68

  Liguria

  3,10%

  52.595.591,05

  25.978.414,21

  Lombardia

  17,48%

  296.538.611,37

  146.468.605,47

  Marche

  3,48%

  59.067.933,16

  29.175.282,63

  Molise

  0,96%

  16.236.204,95

  8.019.509,79

  Piemonte

  8,23%

  139.549.944,95

  68.927.569,79

  Puglia

  8,15%

  138.285.829,58

  68.303.188,32

  Toscana

  7,82%

  132.597.310,42

  65.493.471,68

  Umbria

  1,96%

  33.280.336,74

  16.438.076,95

  Veneto

  7,95%

  134.786.301,16

  66.574.674,63

  TOTALE

  100,00%

  1.696.200.000,00

  837.800.000,00

Tabella 6
(articolo 62, comma 1)

Somme da
compensare
FINALE

Rate per anni 15
a partire
dal 1° gennaio 2020

  ABRUZZO

  1.913.245,32

  127.549,69

  BASILICATA

  3.219.189,22

  214.612,61

  BOLZANO

  23.324.017,67

  1.554.934,51

  CALABRIA

  3.633.802,90

  242.253,53

  CAMPANIA

  -21.152.967,18

  -1.410.197,81

  EMILIA-ROMAGNA

  -12.624.370,28

  -841.624,69

  FRIULI VENEZIA GIULIA

  8.936.797,60

  595.786,51

  LAZIO

  -51.703.309,44

  -3.446.887,30

  LIGURIA

  -2.669.553,16

  -177.970,21

  LOMBARDIA

  119.535.525,38

  7.969.035,03

  MARCHE

  -111.454,45

  -7.430,30

  MOLISE

  3.181.797,07

  212.119,80

  PIEMONTE

  3.078.983,21

  205.265,55

  PUGLIA

  -3.703.758,14

  -246.917,21

  SARDEGNA

  3.710.431,46

  247.362,10

  SICILIA

  3.089.189,53

  205.945,97

  TOSCANA

  19.513.798,53

  1.300.919,90

  TRENTO

  2.065.165,03

  137.677,67

  UMBRIA

  -108.268,87

  -7.217,92

  VALLE D'AOSTA

  19.433.173,30

  1.295.544,89

  VENETO

  -122.561.434,72

  -8.170.762,31

  TOTALE

  -0,00

  -0,00

Tabella 7
(articolo 63, comma 1)

(in milioni di euro)

2019

2020

2021

  Valle d'Aosta

123

103

103

  Friuli Venezia Giulia

716

836

836

  Sicilia

  1.001

  1.001

  1.001

  Sardegna

536

536

536

  TOTALE

  2.376

  2.476

  2.476

Tabella A
(articolo 86, comma 3)

TABELLA A

SIGARETTE
di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera b),
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

(in euro)

QUOTA
AL FORNITORE

AGGIO
AL RIVENDITORE

IMPOSTA
SUL VALORE
AGGIUNTO

ACCISA

PREZZO
DI VENDITA
AL PUBBLICO

0,76

20,10

36,25

143,89

201,00

1,66

20,20

36,43

143,71

202,00

2,11

20,25

36,52

143,62

202,50

2,56

20,30

36,61

143,53

203,00

3,46

20,40

36,79

143,35

204,00

4,36

20,50

36,97

143,17

205,00

5,26

20,60

37,15

142,99

206,00

6,16

20,70

37,33

142,81

207,00

6,61

20,75

37,42

142,72

207,50

7,06

20,80

37,51

142,63

208,00

7,96

20,90

37,69

142,45

209,00

8,86

21,00

37,87

142,27

210,00

9,76

21,10

38,05

142,09

211,00

10,66

21,20

38,23

141,91

212,00

11,11

21,25

38,32

141,82

212,50

11,56

21,30

38,41

141,73

213,00

12,46

21,40

38,59

141,55

214,00

13,36

21,50

38,77

141,37

215,00

14,26

21,60

38,95

141,19

216,00

15,16

21,70

39,13

141,01

217,00

15,61

21,75

39,22

140,92

217,50

16,06

21,80

39,31

140,83

218,00

16,96

21,90

39,49

140,65

219,00

17,86

22,00

39,67

140,47

220,00

18,76

22,10

39,85

140,29

221,00

19,66

22,20

40,03

140,11

222,00

20,11

22,25

40,12

140,02

222,50

20,56

22,30

40,21

139,93

223,00

21,46

22,40

40,39

139,75

224,00

22,36

22,50

40,57

139,57

225,00

23,26

22,60

40,75

139,39

226,00

24,16

22,70

40,93

139,21

227,00

24,61

22,75

41,02

139,12

227,50

25,06

22,80

41,11

139,03

228,00

25,96

22,90

41,30

138,84

229,00

26,86

23,00

41,48

138,66

230,00

27,76

23,10

41,66

138,48

231,00

28,32

23,20

41,84

138,64

232,00

28,42

23,25

41,93

138,90

232,50

28,53

23,30

42,02

139,15

233,00

28,74

23,40

42,20

139,66

234,00

28,95

23,50

42,38

140,17

235,00

29,16

23,60

42,56

140,68

236,00

29,37

23,70

42,74

141,19

237,00

29,47

23,75

42,83

141,45

237,50

29,58

23,80

42,92

141,70

238,00

29,79

23,90

43,10

142,21

239,00

30,00

24,00

43,28

142,72

240,00

30,21

24,10

43,46

143,23

241,00

30,42

24,20

43,64

143,74

242,00

30,53

24,25

43,73

143,99

242,50

30,63

24,30

43,82

144,25

243,00

30,84

24,40

44,00

144,76

244,00

31,05

24,50

44,18

145,27

245,00

31,26

24,60

44,36

145,78

246,00

31,47

24,70

44,54

146,29

247,00

31,58

24,75

44,63

146,54

247,50

31,68

24,80

44,72

146,80

248,00

31,89

24,90

44,90

147,31

249,00

32,10

25,00

45,08

147,82

250,00

32,31

25,10

45,26

148,33

251,00

32,52

25,20

45,44

148,84

252,00

32,73

25,30

45,62

149,35

253,00

32,94

25,40

45,80

149,86

254,00

33,15

25,50

45,98

150,37

255,00

33,36

25,60

46,16

150,88

256,00

33,57

25,70

46,34

151,39

257,00

33,79

25,80

46,52

151,89

258,00

34,00

25,90

46,70

152,40

259,00

34,20

26,00

46,89

152,91

260,00

34,41

26,10

47,07

153,42

261,00

34,62

26,20

47,25

153,93

262,00

34,83

26,30

47,43

154,44

263,00

35,04

26,40

47,61

154,95

264,00

35,25

26,50

47,79

155,46

265,00

35,46

26,60

47,97

155,97

266,00

35,67

26,70

48,15

156,48

267,00

35,88

26,80

48,33

156,99

268,00

36,09

26,90

48,51

157,50

269,00

36,30

27,00

48,69

158,01

270,00

36,51

27,10

48,87

158,52

271,00

36,72

27,20

49,05

159,03

272,00

36,93

27,30

49,23

159,54

273,00

37,14

27,40

49,41

160,05

274,00

37,35

27,50

49,59

160,56

275,00

37,56

27,60

49,77

161,07

276,00

37,77

27,70

49,95

161,58

277,00

37,98

27,80

50,13

162,09

278,00

38,19

27,90

50,31

162,60

279,00

38,40

28,00

50,49

163,11

280,00

38,61

28,10

50,67

163,62

281,00

38,82

28,20

50,85

164,13

282,00

39,03

28,30

51,03

164,64

283,00

39,24

28,40

51,21

165,15

284,00

39,45

28,50

51,39

165,66

285,00

39,66

28,60

51,57

166,17

286,00

39,87

28,70

51,75

166,68

287,00

40,08

28,80

51,93

167,19

288,00

40,29

28,90

52,11

167,70

289,00

40,49

29,00

52,30

168,21

290,00

40,70

29,10

52,48

168,72

291,00

40,91

29,20

52,66

169,23

292,00

41,12

29,30

52,84

169,74

293,00

41,33

29,40

53,02

170,25

294,00

41,55

29,50

53,20

170,75

295,00

41,76

29,60

53,38

171,26

296,00

41,97

29,70

53,56

171,77

297,00

42,18

29,80

53,74

172,28

298,00

42,39

29,90

53,92

172,79

299,00

42,60

30,00

54,10

173,30

300,00

42,81

30,10

54,28

173,81

301,00

43,02

30,20

54,46

174,32

302,00

43,23

30,30

54,64

174,83

303,00

43,44

30,40

54,82

175,34

304,00

43,65

30,50

55,00

175,85

305,00

43,86

30,60

55,18

176,36

306,00

44,07

30,70

55,36

176,87

307,00

44,28

30,80

55,54

177,38

308,00

44,49

30,90

55,72

177,89

309,00

44,70

31,00

55,90

178,40

310,00

44,91

31,10

56,08

178,91

311,00

45,12

31,20

56,26

179,42

312,00

45,33

31,30

56,44

179,93

313,00

45,54

31,40

56,62

180,44

314,00

45,75

31,50

56,80

180,95

315,00

45,96

31,60

56,98

181,46

316,00

46,17

31,70

57,16

181,97

317,00

46,38

31,80

57,34

182,48

318,00

46,59

31,90

57,52

182,99

319,00

46,80

32,00

57,70

183,50

320,00

47,00

32,10

57,89

184,01

321,00

47,21

32,20

58,07

184,52

322,00

47,42

32,30

58,25

185,03

323,00

47,63

32,40

58,43

185,54

324,00

47,84

32,50

58,61

186,05

325,00

48,05

32,60

58,79

186,56

326,00

48,26

32,70

58,97

187,07

327,00

48,47

32,80

59,15

187,58

328,00

48,68

32,90

59,33

188,09

329,00

48,89

33,00

59,51

188,60

330,00

49,10

33,10

59,69

189,11

331,00

49,31

33,20

59,87

189,62

332,00

49,53

33,30

60,05

190,12

333,00

49,74

33,40

60,23

190,63

334,00

49,95

33,50

60,41

191,14

335,00

50,16

33,60

60,59

191,65

336,00

50,37

33,70

60,77

192,16

337,00

50,58

33,80

60,95

192,67

338,00

50,79

33,90

61,13

193,18

339,00

51,00

34,00

61,31

193,69

340,00

51,21

34,10

61,49

194,20

341,00

51,42

34,20

61,67

194,71

342,00

51,63

34,30

61,85

195,22

343,00

51,84

34,40

62,03

195,73

344,00

52,05

34,50

62,21

196,24

345,00

52,26

34,60

62,39

196,75

346,00

52,47

34,70

62,57

197,26

347,00

52,68

34,80

62,75

197,77

348,00

52,89

34,90

62,93

198,28

349,00

53,10

35,00

63,11

198,79

350,00

53,30

35,10

63,30

199,30

351,00

53,51

35,20

63,48

199,81

352,00

53,72

35,30

63,66

200,32

353,00

53,93

35,40

63,84

200,83

354,00

54,14

35,50

64,02

201,34

355,00

54,35

35,60

64,20

201,85

356,00

54,56

35,70

64,38

202,36

357,00

54,77

35,80

64,56

202,87

358,00

54,98

35,90

64,74

203,38

359,00

55,19

36,00

64,92

203,89

360,00

55,40

36,10

65,10

204,40

361,00

55,61

36,20

65,28

204,91

362,00

55,82

36,30

65,46

205,42

363,00

56,03

36,40

65,64

205,93

364,00

56,24

36,50

65,82

206,44

365,00

56,45

36,60

66,00

206,95

366,00

56,66

36,70

66,18

207,46

367,00

56,87

36,80

66,36

207,97

368,00

57,08

36,90

66,54

208,48

369,00

57,30

37,00

66,72

208,98

370,00

57,51

37,10

66,90

209,49

371,00

57,72

37,20

67,08

210,00

372,00

57,93

37,30

67,26

210,51

373,00

58,14

37,40

67,44

211,02

374,00

58,35

37,50

67,62

211,53

375,00

58,56

37,60

67,80

212,04

376,00

58,77

37,70

67,98

212,55

377,00

58,98

37,80

68,16

213,06

378,00

59,19

37,90

68,34

213,57

379,00

59,40

38,00

68,52

214,08

380,00

59,61

38,10

68,70

214,59

381,00

59,81

38,20

68,89

215,10

382,00

60,02

38,30

69,07

215,61

383,00

60,23

38,40

69,25

216,12

384,00

60,44

38,50

69,43

216,63

385,00

60,65

38,60

69,61

217,14

386,00

60,86

38,70

69,79

217,65

387,00

61,07

38,80

69,97

218,16

388,00

61,28

38,90

70,15

218,67

389,00

61,49

39,00

70,33

219,18

390,00

61,70

39,10

70,51

219,69

391,00

61,91

39,20

70,69

220,20

392,00

62,12

39,30

70,87

220,71

393,00

62,33

39,40

71,05

221,22

394,00

62,54

39,50

71,23

221,73

395,00

62,75

39,60

71,41

222,24

396,00

62,96

39,70

71,59

222,75

397,00

63,17

39,80

71,77

223,26

398,00

63,38

39,90

71,95

223,77

399,00

63,59

40,00

72,13

224,28

400,00

84,59

50,00

90,16

275,25

500,00

105,58

60,00

108,20

326,22

600,00

126,57

70,00

126,23

377,20

700,00

147,57

80,00

144,26

428,17

800,00

168,56

90,00

162,30

479,14

900,00

189,55

100,00

180,33

530,12

1.000,00

210,55

110,00

198,36

581,09

1.100,00

231,55

120,00

216,39

632,06

1.200,00

252,53

130,00

234,43

683,04

1.300,00

273,53

140,00

252,46

734,01

1.400,00

294,53

150,00

270,49

784,98

1.500,00

Tabella B
(articolo 86, comma 3)

TABELLA B

SIGARI
di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a),
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

(in euro)

QUOTA
AL FORNITORE

AGGIO
AL RIVENDITORE

IMPOSTA
SUL VALORE
AGGIUNTO

ACCISA

PREZZO
DI VENDITA
AL PUBBLICO

0,23

4,20

7,57

30,00

42,00

1,67

4,40

7,93

30,00

44,00

3,10

4,60

8,30

30,00

46,00

4,54

4,80

8,66

30,00

48,00

5,98

5,00

9,02

30,00

50,00

7,42

5,20

9,38

30,00

52,00

8,86

5,40

9,74

30,00

54,00

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1.507,54

1.964,60

8.360,00

4.056,71

837,00

1.509,34

1.966,95

8.370,00

4.061,55

838,00

1.511,15

1.969,30

8.380,00

4.066,40

839,00

1.512,95

1.971,65

8.390,00

4.071,25

840,00

1.514,75

1.974,00

8.400,00

4.076,09

841,00

1.516,56

1.976,35

8.410,00

4.080,94

842,00

1.518,36

1.978,70

8.420,00

4.085,79

843,00

1.520,16

1.981,05

8.430,00

4.090,63

844,00

1.521,97

1.983,40

8.440,00

4.095,48

845,00

1.523,77

1.985,75

8.450,00

4.100,33

846,00

1.525,57

1.988,10

8.460,00

4.105,17

847,00

1.527,38

1.990,45

8.470,00

4.110,02

848,00

1.529,18

1.992,80

8.480,00

4.114,87

849,00

1.530,98

1.995,15

8.490,00

4.119,71

850,00

1.532,79

1.997,50

8.500,00

4.124,56

851,00

1.534,59

1.999,85

8.510,00

4.129,41

852,00

1.536,39

2.002,20

8.520,00

4.134,25

853,00

1.538,20

2.004,55

8.530,00

4.139,10

854,00

1.540,00

2.006,90

8.540,00

4.143,95

855,00

1.541,80

2.009,25

8.550,00

4.148,79

856,00

1.543,61

2.011,60

8.560,00

4.153,64

857,00

1.545,41

2.013,95

8.570,00

4.158,49

858,00

1.547,21

2.016,30

8.580,00

4.163,33

859,00

1.549,02

2.018,65

8.590,00

4.168,18

860,00

1.550,82

2.021,00

8.600,00

4.173,03

861,00

1.552,62

2.023,35

8.610,00

4.177,87

862,00

1.554,43

2.025,70

8.620,00

4.182,72

863,00

1.556,23

2.028,05

8.630,00

4.187,57

864,00

1.558,03

2.030,40

8.640,00

4.192,41

865,00

1.559,84

2.032,75

8.650,00

4.197,26

866,00

1.561,64

2.035,10

8.660,00

4.202,11

867,00

1.563,44

2.037,45

8.670,00

4.206,95

868,00

1.565,25

2.039,80

8.680,00

4.211,80

869,00

1.567,05

2.042,15

8.690,00

4.216,65

870,00

1.568,85

2.044,50

8.700,00

4.221,49

871,00

1.570,66

2.046,85

8.710,00

4.226,34

872,00

1.572,46

2.049,20

8.720,00

4.231,19

873,00

1.574,26

2.051,55

8.730,00

4.236,03

874,00

1.576,07

2.053,90

8.740,00

4.240,88

875,00

1.577,87

2.056,25

8.750,00

4.245,73

876,00

1.579,67

2.058,60

8.760,00

4.250,57

877,00

1.581,48

2.060,95

8.770,00

4.255,42

878,00

1.583,28

2.063,30

8.780,00

4.260,27

879,00

1.585,08

2.065,65

8.790,00

4.265,11

880,00

1.586,89

2.068,00

8.800,00

4.269,96

881,00

1.588,69

2.070,35

8.810,00

4.274,81

882,00

1.590,49

2.072,70

8.820,00

4.279,65

883,00

1.592,30

2.075,05

8.830,00

4.284,50

884,00

1.594,10

2.077,40

8.840,00

4.289,35

885,00

1.595,90

2.079,75

8.850,00

4.294,20

886,00

1.597,70

2.082,10

8.860,00

4.299,04

887,00

1.599,51

2.084,45

8.870,00

4.303,89

888,00

1.601,31

2.086,80

8.880,00

4.308,74

889,00

1.603,11

2.089,15

8.890,00

4.313,58

890,00

1.604,92

2.091,50

8.900,00

4.318,43

891,00

1.606,72

2.093,85

8.910,00

4.323,28

892,00

1.608,52

2.096,20

8.920,00

4.328,12

893,00

1.610,33

2.098,55

8.930,00

4.332,97

894,00

1.612,13

2.100,90

8.940,00

4.337,82

895,00

1.613,93

2.103,25

8.950,00

4.342,66

896,00

1.615,74

2.105,60

8.960,00

4.347,51

897,00

1.617,54

2.107,95

8.970,00

4.352,36

898,00

1.619,34

2.110,30

8.980,00

4.357,20

899,00

1.621,15

2.112,65

8.990,00

4.362,05

900,00

1.622,95

2.115,00

9.000,00

4.458,98

920,00

1.659,02

2.162,00

9.200,00

4.555,92

940,00

1.695,08

2.209,00

9.400,00

4.652,85

960,00

1.731,15

2.256,00

9.600,00

4.749,79

980,00

1.767,21

2.303,00

9.800,00

4.846,72

1.000,00

1.803,28

2.350,00

10.000,00

5.040,59

1.040,00

1.875,41

2.444,00

10.400,00

5.331,39

1.100,00

1.983,61

2.585,00

11.000,00

5.622,20

1.160,00

2.091,80

2.726,00

11.600,00

5.816,07

1.200,00

2.163,93

2.820,00

12.000,00

5.913,00

1.220,00

2.200,00

2.867,00

12.200,00

6.009,93

1.240,00

2.236,07

2.914,00

12.400,00

6.058,40

1.250,00

2.254,10

2.937,50

12.500,00

6.300,74

1.300,00

2.344,26

3.055,00

13.000,00

6.397,67

1.320,00

2.380,33

3.102,00

13.200,00

7.754,75

1.600,00

2.885,25

3.760,00

16.000,00

9.693,44

2.000,00

3.606,56

4.700,00

20.000,00

14.540,16

3.000,00

5.409,84

7.050,00

30.000,00

16.478,85

3.400,00

6.131,15

7.990,00

34.000,00

20.356,23

4.200,00

7.573,77

9.870,00

42.000,00

Tabella C
(articolo 86, comma 3)

TABELLA C

SIGARETTI
di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera a),
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

(in euro)

QUOTA
AL FORNITORE

AGGIO
AL RIVENDITORE

IMPOSTA
SUL VALORE
AGGIUNTO

ACCISA

PREZZO
DI VENDITA
AL PUBBLICO

0,23

4,20

7,57

30,00

42,00

1,67

4,40

7,93

30,00

44,00

3,10

4,60

8,30

30,00

46,00

4,54

4,80

8,66

30,00

48,00

5,98

5,00

9,02

30,00

50,00

7,42

5,20

9,38

30,00

52,00

8,86

5,40

9,74

30,00

54,00

10,30

5,60

10,10

30,00

56,00

11,74

5,80

10,46

30,00

58,00

13,18

6,00

10,82

30,00

60,00

14,62

6,20

11,18

30,00

62,00

16,06

6,40

11,54

30,00

64,00

17,50

6,60

11,90

30,00

66,00

18,94

6,80

12,26

30,00

68,00

20,38

7,00

12,62

30,00

70,00

20,80

7,06

12,73

30,00

70,59

21,82

7,20

12,98

30,00

72,00

22,78

7,33

13,23

30,00

73,34

23,26

7,40

13,34

30,00

74,00

24,70

7,60

13,70

30,00

76,00

25,88

7,77

14,00

30,00

77,65

26,13

7,80

14,07

30,00

78,00

26,85

7,90

14,25

30,00

79,00

27,57

8,00

14,43

30,00

80,00

29,01

8,20

14,79

30,00

82,00

29,97

8,33

15,03

30,00

83,33

30,45

8,40

15,15

30,00

84,00

31,17

8,50

15,33

30,00

85,00

31,69

8,57

15,46

30,00

85,72

31,89

8,60

15,51

30,00

86,00

32,97

8,75

15,78

30,00

87,50

33,33

8,80

15,87

30,00

88,00

34,77

9,00

16,23

30,00

90,00

35,81

9,14

16,49

30,00

91,44

36,21

9,20

16,59

30,00

92,00

36,93

9,30

16,77

30,00

93,00

37,65

9,40

16,95

30,00

94,00

37,86

9,43

17,00

30,00

94,29

38,37

9,50

17,13

30,00

95,00

39,09

9,60

17,31

30,00

96,00

39,81

9,70

17,49

30,00

97,00

39,91

9,72

17,52

30,00

97,15

40,53

9,80

17,67

30,00

98,00

41,25

9,90

17,85

30,00

99,00

41,97

10,00

18,03

30,00

100,00

42,69

10,10

18,21

30,00

101,00

43,41

10,20

18,39

30,00

102,00

44,02

10,29

18,55

30,00

102,86

44,85

10,40

18,75

30,00

104,00

45,57

10,50

18,93

30,00

105,00

46,09

10,57

19,06

30,00

105,72

46,29

10,60

19,11

30,00

106,00

47,72

10,80

19,48

30,00

108,00

48,44

10,90

19,66

30,00

109,00

49,16

11,00

19,84

30,00

110,00

50,60

11,20

20,20

30,00

112,00

51,32

11,30

20,38

30,00

113,00

52,04

11,40

20,56

30,00

114,00

52,76

11,50

20,74

30,00

115,00

53,48

11,60

20,92

30,00

116,00

54,92

11,80

21,28

30,00

118,00

55,64

11,90

21,46

30,00

119,00

56,36

12,00

21,64

30,00

120,00

57,80

12,20

22,00

30,00

122,00

59,24

12,40

22,36

30,00

124,00

59,96

12,50

22,54

30,00

125,00

60,68

12,60

22,72

30,00

126,00

61,15

12,67

22,84

30,00

126,66

62,04

12,80

23,08

30,08

128,00

63,01

13,00

23,44

30,55

130,00

63,98

13,20

23,80

31,02

132,00

64,64

13,34

24,05

31,34

133,37

64,95

13,40

24,16

31,49

134,00

65,43

13,50

24,34

31,73

135,00

65,92

13,60

24,52

31,96

136,00

66,23

13,67

24,65

32,12

136,67

66,88

13,80

24,89

32,43

138,00

67,85

14,00

25,25

32,90

140,00

68,82

14,20

25,61

33,37

142,00

69,79

14,40

25,97

33,84

144,00

70,76

14,60

26,33

34,31

146,00

71,73

14,80

26,69

34,78

148,00

72,70

15,00

27,05

35,25

150,00

73,67

15,20

27,41

35,72

152,00

74,64

15,40

27,77

36,19

154,00

75,61

15,60

28,13

36,66

156,00

76,58

15,80

28,49

37,13

158,00

77,55

16,00

28,85

37,60

160,00

78,52

16,20

29,21

38,07

162,00

79,49

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698,42

2.972,00

1.441,41

297,40

536,30

698,89

2.974,00

1.442,38

297,60

536,66

699,36

2.976,00

1.443,35

297,80

537,02

699,83

2.978,00

1.444,32

298,00

537,38

700,30

2.980,00

1.445,29

298,20

537,74

700,77

2.982,00

1.446,26

298,40

538,10

701,24

2.984,00

1.447,23

298,60

538,46

701,71

2.986,00

1.448,20

298,80

538,82

702,18

2.988,00

1.449,17

299,00

539,18

702,65

2.990,00

1.450,14

299,20

539,54

703,12

2.992,00

1.451,11

299,40

539,90

703,59

2.994,00

1.452,08

299,60

540,26

704,06

2.996,00

1.453,05

299,80

540,62

704,53

2.998,00

1.454,02

300,00

540,98

705,00

3.000,00

1.454,99

300,20

541,34

705,47

3.002,00

1.455,96

300,40

541,70

705,94

3.004,00

1.456,92

300,60

542,07

706,41

3.006,00

1.457,89

300,80

542,43

706,88

3.008,00

1.458,86

301,00

542,79

707,35

3.010,00

1.459,83

301,20

543,15

707,82

3.012,00

1.460,80

301,40

543,51

708,29

3.014,00

1.461,77

301,60

543,87

708,76

3.016,00

1.462,74

301,80

544,23

709,23

3.018,00

1.463,71

302,00

544,59

709,70

3.020,00

1.464,68

302,20

544,95

710,17

3.022,00

1.465,65

302,40

545,31

710,64

3.024,00

1.466,62

302,60

545,67

711,11

3.026,00

1.467,59

302,80

546,03

711,58

3.028,00

1.468,56

303,00

546,39

712,05

3.030,00

1.469,53

303,20

546,75

712,52

3.032,00

1.470,50

303,40

547,11

712,99

3.034,00

1.471,46

303,60

547,48

713,46

3.036,00

1.472,43

303,80

547,84

713,93

3.038,00

1.473,40

304,00

548,20

714,40

3.040,00

1.474,37

304,20

548,56

714,87

3.042,00

1.475,34

304,40

548,92

715,34

3.044,00

1.476,31

304,60

549,28

715,81

3.046,00

1.477,28

304,80

549,64

716,28

3.048,00

1.478,25

305,00

550,00

716,75

3.050,00

1.479,22

305,20

550,36

717,22

3.052,00

1.480,19

305,40

550,72

717,69

3.054,00

1.481,16

305,60

551,08

718,16

3.056,00

1.482,13

305,80

551,44

718,63

3.058,00

1.483,10

306,00

551,80

719,10

3.060,00

1.484,07

306,20

552,16

719,57

3.062,00

1.485,04

306,40

552,52

720,04

3.064,00

1.486,00

306,60

552,89

720,51

3.066,00

1.486,97

306,80

553,25

720,98

3.068,00

1.487,94

307,00

553,61

721,45

3.070,00

1.488,91

307,20

553,97

721,92

3.072,00

1.489,88

307,40

554,33

722,39

3.074,00

1.490,85

307,60

554,69

722,86

3.076,00

1.491,82

307,80

555,05

723,33

3.078,00

1.492,79

308,00

555,41

723,80

3.080,00

1.493,76

308,20

555,77

724,27

3.082,00

1.494,73

308,40

556,13

724,74

3.084,00

1.495,70

308,60

556,49

725,21

3.086,00

1.496,67

308,80

556,85

725,68

3.088,00

1.497,64

309,00

557,21

726,15

3.090,00

1.498,61

309,20

557,57

726,62

3.092,00

1.499,58

309,40

557,93

727,09

3.094,00

1.500,54

309,60

558,30

727,56

3.096,00

1.501,51

309,80

558,66

728,03

3.098,00

1.502,48

310,00

559,02

728,50

3.100,00

1.512,18

312,00

562,62

733,20

3.120,00

1.570,34

324,00

584,26

761,40

3.240,00

Tabella D
(articolo 86, comma 3)

TABELLA D

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE
di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1),
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504

(in euro)

QUOTA
AL FORNITORE

AGGIO
AL RIVENDITORE

IMPOSTA
SUL VALORE
AGGIUNTO

ACCISA

PREZZO
DI VENDITA
AL PUBBLICO

0,22

17,40

31,38

125,00

174,00

0,94

17,50

31,56

125,00

175,00

1,66

17,60

31,74

125,00

176,00

2,38

17,70

31,92

125,00

177,00

2,74

17,75

32,01

125,00

177,50

3,10

17,80

32,10

125,00

178,00

3,82

17,90

32,28

125,00

179,00

4,54

18,00

32,46

125,00

180,00

5,26

18,10

32,64

125,00

181,00

5,44

18,13

32,68

125,00

181,25

5,98

18,20

32,82

125,00

182,00

6,60

18,29

32,97

125,00

182,86

6,70

18,30

33,00

125,00

183,00

6,95

18,33

33,06

125,00

183,34

7,23

18,38

33,14

125,00

183,75

7,42

18,40

33,18

125,00

184,00

7,63

18,43

33,23

125,00

184,29

8,14

18,50

33,36

125,00

185,00

8,38

18,53

33,42

125,00

185,33

8,86

18,60

33,54

125,00

186,00

9,34

18,67

33,66

125,00

186,67

9,58

18,70

33,72

125,00

187,00

9,94

18,75

33,81

125,00

187,50

10,30

18,80

33,90

125,00

188,00

11,02

18,90

34,08

125,00

189,00

11,74

19,00

34,26

125,00

190,00

12,46

19,10

34,44

125,00

191,00

13,18

19,20

34,62

125,00

192,00

13,54

19,25

34,71

125,00

192,50

13,79

19,29

34,78

125,00

192,86

13,90

19,30

34,80

125,00

193,00

14,15

19,33

34,86

125,00

193,34

14,62

19,40

34,98

125,00

194,00

14,82

19,43

35,04

125,00

194,29

15,34

19,50

35,16

125,00

195,00

15,86

19,57

35,29

125,00

195,72

16,06

19,60

35,34

125,00

196,00

16,23

19,63

35,39

125,00

196,25

16,53

19,67

35,47

125,00

196,67

16,78

19,70

35,52

125,00

197,00

16,88

19,72

35,55

125,00

197,15

17,14

19,75

35,61

125,00

197,50

17,33

19,78

35,67

125,00

197,78

17,50

19,80

35,70

125,00

198,00

17,74

19,83

35,77

125,00

198,34

18,03

19,88

35,84

125,00

198,75

18,21

19,90

35,89

125,00

199,00

18,93

20,00

36,07

125,00

200,00

19,65

20,10

36,25

125,00

201,00

20,37

20,20

36,43

125,00

202,00

20,73

20,25

36,52

125,00

202,50

21,09

20,30

36,61

125,00

203,00

21,81

20,40

36,79

125,00

204,00

22,02

20,43

36,84

125,00

204,29

22,13

20,45

36,87

125,00

204,45

22,53

20,50

36,97

125,00

205,00

23,25

20,60

37,15

125,00

206,00

23,73

20,67

37,27

125,00

206,67

23,97

20,70

37,33

125,00

207,00

24,33

20,75

37,42

125,00

207,50

24,69

20,80

37,51

125,00

208,00

25,41

20,90

37,69

125,00

209,00

26,13

21,00

37,87

125,00

210,00

26,85

21,10

38,05

125,00

211,00

27,57

21,20

38,23

125,00

212,00

27,93

21,25

38,32

125,00

212,50

28,29

21,30

38,41

125,00

213,00

28,54

21,33

38,47

125,00

213,34

28,82

21,40

38,59

125,19

214,00

28,95

21,50

38,77

125,78

215,00

29,09

21,60

38,95

126,36

216,00

29,22

21,70

39,13

126,95

217,00

29,36

21,80

39,31

127,53

218,00

29,49

21,90

39,49

128,12

219,00

29,63

22,00

39,67

128,70

220,00

29,76

22,10

39,85

129,29

221,00

29,90

22,20

40,03

129,87

222,00

30,03

22,30

40,21

130,46

223,00

30,17

22,40

40,39

131,04

224,00

30,30

22,50

40,57

131,63

225,00

30,44

22,60

40,75

132,21

226,00

30,57

22,70

40,93

132,80

227,00

30,71

22,80

41,11

133,38

228,00

30,83

22,90

41,30

133,97

229,00

30,97

23,00

41,48

134,55

230,00

31,10

23,10

41,66

135,14

231,00

31,24

23,20

41,84

135,72

232,00

31,37

23,30

42,02

136,31

233,00

31,51

23,40

42,20

136,89

234,00

31,64

23,50

42,38

137,48

235,00

31,78

23,60

42,56

138,06

236,00

31,91

23,70

42,74

138,65

237,00

32,05

23,80

42,92

139,23

238,00

32,18

23,90

43,10

139,82

239,00

32,32

24,00

43,28

140,40

240,00

32,45

24,10

43,46

140,99

241,00

32,59

24,20

43,64

141,57

242,00

32,72

24,30

43,82

142,16

243,00

32,86

24,40

44,00

142,74

244,00

32,99

24,50

44,18

143,33

245,00

33,13

24,60

44,36

143,91

246,00

33,26

24,70

44,54

144,50

247,00

33,40

24,80

44,72

145,08

248,00

33,53

24,90

44,90

145,67

249,00

33,67

25,00

45,08

146,25

250,00

33,80

25,10

45,26

146,84

251,00

33,94

25,20

45,44

147,42

252,00

34,07

25,30

45,62

148,01

253,00

34,21

25,40

45,80

148,59

254,00

34,34

25,50

45,98

149,18

255,00

34,48

25,60

46,16

149,76

256,00

34,61

25,70

46,34

150,35

257,00

34,75

25,80

46,52

150,93

258,00

34,88

25,90

46,70

151,52

259,00

35,01

26,00

46,89

152,10

260,00

35,14

26,10

47,07

152,69

261,00

35,28

26,20

47,25

153,27

262,00

35,41

26,30

47,43

153,86

263,00

35,55

26,40

47,61

154,44

264,00

35,68

26,50

47,79

155,03

265,00

35,82

26,60

47,97

155,61

266,00

35,95

26,70

48,15

156,20

267,00

36,09

26,80

48,33

156,78

268,00

36,22

26,90

48,51

157,37

269,00

36,36

27,00

48,69

157,95

270,00

36,49

27,10

48,87

158,54

271,00

36,63

27,20

49,05

159,12

272,00

36,76

27,30

49,23

159,71

273,00

36,90

27,40

49,41

160,29

274,00

37,03

27,50

49,59

160,88

275,00

37,17

27,60

49,77

161,46

276,00

37,30

27,70

49,95

162,05

277,00

37,44

27,80

50,13

162,63

278,00

37,57

27,90

50,31

163,22

279,00

37,71

28,00

50,49

163,80

280,00

37,84

28,10

50,67

164,39

281,00

37,98

28,20

50,85

164,97

282,00

38,11

28,30

51,03

165,56

283,00

38,25

28,40

51,21

166,14

284,00

38,38

28,50

51,39

166,73

285,00

38,52

28,60

51,57

167,31

286,00

38,65

28,70

51,75

167,90

287,00

38,79

28,80

51,93

168,48

288,00

38,92

28,90

52,11

169,07

289,00

39,05

29,00

52,30

169,65

290,00

39,18

29,10

52,48

170,24

291,00

39,32

29,20

52,66

170,82

292,00

39,45

29,30

52,84

171,41

293,00

39,59

29,40

53,02

171,99

294,00

39,72

29,50

53,20

172,58

295,00

39,86

29,60

53,38

173,16

296,00

39,99

29,70

53,56

173,75

297,00

40,13

29,80

53,74

174,33

298,00

40,26

29,90

53,92

174,92

299,00

40,40

30,00

54,10

175,50

300,00

40,53

30,10

54,28

176,09

301,00

40,67

30,20

54,46

176,67

302,00

40,80

30,30

54,64

177,26

303,00

40,94

30,40

54,82

177,84

304,00

41,07

30,50

55,00

178,43

305,00

41,21

30,60

55,18

179,01

306,00

41,34

30,70

55,36

179,60

307,00

41,48

30,80

55,54

180,18

308,00

41,61

30,90

55,72

180,77

309,00

41,75

31,00

55,90

181,35

310,00

41,88

31,10

56,08

181,94

311,00

42,02

31,20

56,26

182,52

312,00

42,15

31,30

56,44

183,11

313,00

42,29

31,40

56,62

183,69

314,00

42,42

31,50

56,80

184,28

315,00

42,56

31,60

56,98

184,86

316,00

42,69

31,70

57,16

185,45

317,00

42,83

31,80

57,34

186,03

318,00

42,96

31,90

57,52

186,62

319,00

43,10

32,00

57,70

187,20

320,00

43,22

32,10

57,89

187,79

321,00

43,36

32,20

58,07

188,37

322,00

43,49

32,30

58,25

188,96

323,00

43,63

32,40

58,43

189,54

324,00

43,76

32,50

58,61

190,13

325,00

43,90

32,60

58,79

190,71

326,00

44,03

32,70

58,97

191,30

327,00

44,17

32,80

59,15

191,88

328,00

44,30

32,90

59,33

192,47

329,00

44,44

33,00

59,51

193,05

330,00

44,57

33,10

59,69

193,64

331,00

44,71

33,20

59,87

194,22

332,00

44,84

33,30

60,05

194,81

333,00

44,98

33,40

60,23

195,39

334,00

45,11

33,50

60,41

195,98

335,00

45,25

33,60

60,59

196,56

336,00

45,38

33,70

60,77

197,15

337,00

45,52

33,80

60,95

197,73

338,00

45,65

33,90

61,13

198,32

339,00

45,79

34,00

61,31

198,90

340,00

45,92

34,10

61,49

199,49

341,00

46,06

34,20

61,67

200,07

342,00

46,19

34,30

61,85

200,66

343,00

46,33

34,40

62,03

201,24

344,00

46,46

34,50

62,21

201,83

345,00

46,60

34,60

62,39

202,41

346,00

46,73

34,70

62,57

203,00

347,00

46,87

34,80

62,75

203,58

348,00

47,00

34,90

62,93

204,17

349,00

47,14

35,00

63,11

204,75

350,00

47,26

35,10

63,30

205,34

351,00

47,40

35,20

63,48

205,92

352,00

47,53

35,30

63,66

206,51

353,00

47,67

35,40

63,84

207,09

354,00

47,80

35,50

64,02

207,68

355,00

47,94

35,60

64,20

208,26

356,00

48,07

35,70

64,38

208,85

357,00

48,21

35,80

64,56

209,43

358,00

48,34

35,90

64,74

210,02

359,00

48,48

36,00

64,92

210,60

360,00

48,61

36,10

65,10

211,19

361,00

48,75

36,20

65,28

211,77

362,00

48,88

36,30

65,46

212,36

363,00

49,02

36,40

65,64

212,94

364,00

49,15

36,50

65,82

213,53

365,00

49,29

36,60

66,00

214,11

366,00

49,42

36,70

66,18

214,70

367,00

49,56

36,80

66,36

215,28

368,00

49,69

36,90

66,54

215,87

369,00

49,83

37,00

66,72

216,45

370,00

49,96

37,10

66,90

217,04

371,00

50,10

37,20

67,08

217,62

372,00

50,23

37,30

67,26

218,21

373,00

50,37

37,40

67,44

218,79

374,00

50,50

37,50

67,62

219,38

375,00

50,64

37,60

67,80

219,96

376,00

50,77

37,70

67,98

220,55

377,00

50,91

37,80

68,16

221,13

378,00

51,04

37,90

68,34

221,72

379,00

51,18

38,00

68,52

222,30

380,00

51,31

38,10

68,70

222,89

381,00

51,44

38,20

68,89

223,47

382,00

51,57

38,30

69,07

224,06

383,00

51,71

38,40

69,25

224,64

384,00

51,84

38,50

69,43

225,23

385,00

51,98

38,60

69,61

225,81

386,00

52,11

38,70

69,79

226,40

387,00

52,25

38,80

69,97

226,98

388,00

52,38

38,90

70,15

227,57

389,00

52,52

39,00

70,33

228,15

390,00

52,65

39,10

70,51

228,74

391,00

52,79

39,20

70,69

229,32

392,00

52,92

39,30

70,87

229,91

393,00

53,06

39,40

71,05

230,49

394,00

53,19

39,50

71,23

231,08

395,00

53,33

39,60

71,41

231,66

396,00

53,46

39,70

71,59

232,25

397,00

53,60

39,80

71,77

232,83

398,00

53,73

39,90

71,95

233,42

399,00

53,87

40,00

72,13

234,00

400,00

ELENCO

Elenco n. 1
(articolo 59, comma 9)

  Denominazione

  Riduzione a decorrere dal 2020

  Legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 18, comma 1
  CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ESERCENTI DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE

3.965.250

  Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 319
  CREDITI D'IMPOSTA, FRUITI DAGLI ESERCENTI DI ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI LIBRI, SUGLI IMPORTI PAGATI A TITOLO DI IMU, TASI, TARI E SPESE DI LOCAZIONE

1.250.000

  Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8
  CREDITI D'IMPOSTA FRUITI DALLE IMPRESE PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI CHE INVESTONO IN BENI STRUMENTALI O IN PROGRAMMI DI RISTRUTTURAZIONE ECONOMICA PRODUTTIVA

375.000

  Totale

5.590.250

TABELLE A E B

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

  OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2019

2020

2021

  ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  70.928.000

  131.136.000

  106.136.000

  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  10.000.000

  10.000.000

  10.000.000

  MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  10.000.000

  10.000.000

  10.000.000

  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  17.661.000

  20.661.000

  30.661.000

  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

  74.376.000

  76.037.000

  86.037.000

  MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  15.000.000

  15.000.000

  15.000.000

  MINISTERO DELL'INTERNO

  15.000.000

  20.000.000

  20.000.000

  MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  14.000.000

  14.000.000

  14.000.000

  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  10.093.000

  10.176.000

  10.176.000

  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

  20.000.000

  20.000.000

  20.000.000

  MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

  20.000.000

  20.000.000

  20.000.000

  MINISTERO DELLA SALUTE

  15.000.000

  15.000.000

  20.000.000

  TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

  292.058.000

  362.010.000

  362.010.000

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA

-

-

-

DI CUI LIMITE IMPEGNO

-

-

-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

  OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

2019

2020

2021

  ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

  MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  226.848.000

  203.148.000

  183.148.000

  MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  60.000.000

  70.000.000

  80.000.000

  MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  27.753.000

  27.753.000

  27.753.000

  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

  15.000.000

  25.000.000

  25.000.000

  MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

  10.000.000

  10.000.000

  10.000.000

  MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

  30.000.000

  30.000.000

  30.000.000

  MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  50.000.000

  50.000.000

  50.000.000

  MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  30.000.000

  40.000.000

  50.000.000

  MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

  20.000.000

  20.000.000

  20.000.000

  MINISTERO DELLA SALUTE

  3.000.000

  23.000.000

  23.000.000

  TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

  472.601.000

  498.901.000

  498.901.000

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA

-

-

-

DI CUI LIMITE IMPEGNO

-

-

-

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  (*) L'illustrazione dell'Ecobilancio dello Stato è pubblicata a parte in separato fascicolo.