Testo MOZIONE
Atto a cui si riferisce:
C.1/00068 premesso che:
la peste suina africana (Psa) è una malattia infettiva del suino, causata da un virus della famiglia Asfaviridae, genere Asfivirus, che ha fatto la sua...
Atto Camera
Mozione 1-00068presentato daDEIDDA Salvatoretesto diVenerdì 26 ottobre 2018, seduta n. 72
La Camera,
premesso che:
la peste suina africana (Psa) è una malattia infettiva del suino, causata da un virus della famiglia Asfaviridae, genere Asfivirus, che ha fatto la sua prima comparsa in Sardegna nel 1978, dimodoché, fin dal 1982, la regione Sardegna si è vista impegnata nell'attuazione di misure e protocolli volti all'eradicazione della medesima malattia, al fine di salvaguardare un comparto fondamentale per l'intero sistema economico dell'isola;
la suindicata malattia si è diffusa anche in altri Paesi dell'Unione europea, quali Estonia, Lituania, Lettonia e Polonia, al punto che le istituzioni europee – pur non costituendo la medesima un rischio per l'uomo e col dichiarato fine di salvaguardare gli scambi commerciali – hanno ritenuto necessario vietare la commercializzazione, verso altri Paesi membri e Stati terzi e salvo la previsione di specifiche deroghe, dei prodotti di origine suina provenienti dagli Stati in cui sarebbe stata riscontrata la presenza di focolai;
con la direttiva 2002/60/CE del Consiglio sono state stabilite le misure minime da applicare all'interno dell'Unione; in particolare, è stato previsto che nel caso di comparsa di un focolaio lo Stato membro interessato debba elaborare un programma di eradicazione della peste, da sottoporre all'approvazione della Commissione;
con la decisione 2005/362/CE, la Commissione ha pure approvato il piano presentato dall'Italia per l'eradicazione della Psa in Sardegna: piano che, negli anni, ha comunque consentito il contenimento e la limitazione della diffusione della malattia, al punto che non appare più necessario il blocco totale ed indiscriminato delle movimentazioni, macellazioni ed esportazioni, che sta, tra l'altro, causando danni ingenti, con rischio di serrata, alle oltre 450 aziende suinicole sarde, assolutamente virtuose, accreditate, certificate secondo le regole della biosicurezza e i cui allevamenti non sono stati interessati dalla peste suina;
con l'ulteriore decisione 2014/709/UE, sostitutiva della precedente 2014/178/UE, sono state stabilite ulteriori misure di protezione da applicarsi, fatti salvi gli approvati piani di eradicazione, negli Stati membri interessati dal fenomeno – Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Italia – avuto riguardo alle aree specificamente indicate nell'allegato alla decisione;
la suindicata decisione, in particolare, da un lato, classifica le aree interessate degli Stati membri in quattro raggruppamenti differenti, i quali dovrebbero tenere conto del livello di rischio riscontrato; dall'altro lato, impone agli Stati interessati di vietare la spedizione dei prodotti di origine suina provenienti dai territori espressamente indicati, sia verso altri territori del medesimo Stato membro interessato che verso gli altri Stati, salva la possibilità di ottenere specifiche deroghe;
pur essendosi determinata nell'ambito della regione Sardegna una notevole flessione dell'incidenza della Psa ed essendo presenti nel medesimo ambito territoriale più di 450 aziende suinicole virtuose accreditate, indenni dalla peste suina e certificate secondo le regole della biosicurezza, l'intero territorio regionale è stato comunque incluso nella parte IV dell'allegato alla citata decisione, con conseguente divieto di esportazione per il quale di fatto non è possibile ottenere alcuna deroga;
la citata decisione resterà in vigore fino al 31 dicembre 2018 e nell'ambito dell'Unione europea, anche recentemente, sono stati riscontrati ulteriori focolai in altri Stati membri nei confronti dei quali, però, non è seguita l'applicazione di alcuna misura limitativa, come quella imposta, ormai da anni, alla regione Sardegna;
appare, ormai, necessario prevedere misure differenti dal divieto di esportazione, anche al fine di tutelare l'economia della Sardegna, la quale, altrimenti, vedrebbe registrarsi l'azzeramento di un simbolo che connota le tradizioni e produzioni sarde anche all'estero, con conseguente ingente danno per l'intera economia e per i numerosi allevamenti non colpiti dalla malattia in questione,
impegna il Governo
1) a porre in essere ogni necessaria iniziativa, anche intervenendo presso i competenti organismi comunitari, al fine di evitare che la Sardegna venga ancora una volta ricompresa tra i territori soggetti alle citate restrizioni, consentendo, così, finalmente, agli allevamenti in regola e certificati di poter esportare i prodotti di origine suina in tutto il territorio comunitario ed extracomunitario.
(1-00068) «Deidda, Bucalo, Montaruli, Ferro, Meloni, Bellucci, Rotelli, Mollicone, Luca De Carlo, Lucaselli, Rizzetto, Varchi, Silvestroni, Osnato, Foti, Butti, Trancassini, Gemmato, Maschio, Donzelli, Lollobrigida, Zucconi, Caretta, Ciaburro, Acquaroli, Delmastro Delle Vedove».