• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00777 (5-00777)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00777presentato daRADUZZI Raphaeltesto diVenerdì 19 ottobre 2018, seduta n. 67

   RADUZZI, TRANO, APRILE, CABRAS, CANCELLERI, CASO, CURRÒ, GIULIODORI, GRIMALDI, ZANICHELLI e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'Associazione nazionale dei consulenti finanziari – Anasf, come più volte rappresentato presso le istituzioni finanziarie in particolare nel corso della consultazione pubblica organizzata dal dipartimento del tesoro nel 2016, per il recepimento della Mifid II (la normativa europea che disciplina i servizi di investimento) all'interno del Tuf, (il testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, previsto dal decreto legislativo n. 58 del 1998 aggiornato dal decreto legislativo n. 68 del 2018) rileva il mancato recepimento della figura dell'agente collegato (ai sensi dell'articolo 4 della direttiva Mifid II, per agente collegato s'intende la persona fisica o giuridica, che sotto la piena responsabilità di una sola impresa di investimento, promuove servizi d'investimento e/o accessori presso clienti o potenziali clienti in forma giuridica;

   la suesposta Associazione, al riguardo, evidenzia che l'assenza di tale disposizione, rappresenta un'anomalia italiana, considerando come il nostro Paese sia l'unico dell'Unione europea a non contemplare tale forma giuridica, la cui introduzione della norma all'interno dell'ordinamento nazionale, consentirebbe la costituzione di società tra consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, operanti in virtù della riserva di attività stabilita dall'articolo 30 del Tuf;

   l'interrogante evidenzia, a tal fine, che il recepimento nell'ordinamento italiano dell'agente collegato come persona giuridica, sarebbe del tutto compatibile con il mantenimento della riserva all'esercizio professionale, dell'offerta fuori sede; inoltre, l'aggiornamento del quadro normativo richiesto si accompagnerebbe alla previsione di puntuali requisiti sia per i soci che per gli amministratori e, in particolare, lo svolgimento dell'attività di offerta fuori sede per conto della società verrebbe riservato in via esclusiva a consulenti iscritti all'albo unico;

   la necessità di recepire nell'ordinamento italiano la figura dell'agente collegato si pone, a parere dell'interrogante, anche rispetto all'esigenza di garantire la parità di regole e di opportunità tra gli operatori italiani e quelli degli altri Stati membri –:

   quali orientamenti il Governo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa e se, al riguardo, condivida le considerazioni espresse dall'Associazione nazionale dei consulenti finanziari in relazione alla necessità di assumere iniziative per il recepimento nel nostro Paese della norma relativa alla figura giuridica dell'agente collegato, considerato che allo stato attuale rappresenta un'anomalia solo italiana all'interno dell'Unione europea.
(5-00777)