• C. 768 EPUB Proposta di legge presentata il 22 giugno 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.768 Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello dell'Aquila e delega al Governo per l'integrazione della sua competenza territoriale


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 768

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COLLETTI, DEL GROSSO, TORTO

Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello dell'Aquila e delega al Governo per l'integrazione della sua competenza territoriale

Presentata il 22 giugno 2018

  Onorevoli Colleghi! — Il distretto della corte d'appello con sede all'Aquila si estende sull'intero territorio della regione abruzzese, vasto 10.794 chilometri quadrati, con una popolazione di oltre 1,3 milioni di abitanti e comprendente i circondari di otto tribunali: Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto, L'Aquila, Sulmona, Avezzano e Teramo.
  A seguito della riforma sulla geografia giudiziaria per alcuni di questi tribunali è stata prevista la chiusura, poi posticipata di qualche anno anche a causa degli effetti del terremoto che ha sconvolto L'Aquila e la sua provincia.
  Nel corso degli ultimi decenni la fascia costiera della regione è stata interessata da radicati mutamenti di natura sociale ed economica fra cui, in particolare, una forte crescita demografica. Nel 2011, il tasso migratorio interno (0,9 per mille) e quello estero (5,4 per mille) sono stati i più significativi nell'area del Mezzogiorno (dove la media è stata rispettivamente: –2,2 e 2,5 per mille). Parallelamente si è avuto un continuo insediamento di attività imprenditoriali, nonostante la crisi degli ultimi anni.
  Una delle conseguenze di questa situazione è che si sta determinando un costante aumento delle controversie civili e dei procedimenti penali che porta i cittadini a dover spesso ricorrere alla corte d'appello dell'Aquila, quale giudice di secondo grado. Purtroppo questa sede è molto distante dalle sedi dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto (in media 150 chilometri) e, soprattutto durante il periodo invernale, è difficilmente raggiungibile a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Ciò crea inevitabilmente numerosi disagi e, soprattutto, costi per i cittadini e per gli operatori del diritto abruzzesi. Questi ultimi, infatti, vengono messi in concreta difficoltà nel garantire e assicurare alla propria clientela la continuità di patrocinio e, di conseguenza, i cittadini sono spesso costretti a rivolgersi ad avvocati dell'Aquila, con un significativo aggravio di tempi e di costi, non sempre sostenibile.
  Decentrando le funzioni della corte d'appello dell'Aquila a Pescara tramite l'istituzione di una sezione distaccata, invece, verrebbero garantiti e tutelati i diritti di difesa dei cittadini di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto. Infatti, la distanza media da Pescara di questi ultimi è di circa 50 chilometri, anziché 150, senza dimenticare che a Pescara vi sono collegamenti autostradali diretti e un sistema di trasporti pubblici più rapido ed efficiente.
  Passando all'esame dei singoli articoli della presente proposta di legge, con l'articolo 1 si istituisce a Pescara la sezione distaccata della corte d'appello dell'Aquila e si determina l'ambito territoriale della sua giurisdizione.
  L'articolo 2 autorizza il Ministro della giustizia a determinare con proprio decreto l'organico del personale della sezione.
  L'articolo 3 autorizza il Ministro della giustizia a stabilire la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata.
  L'articolo 4 stabilisce le modalità di ripartizione di tutto il contenzioso giudiziario all'atto dell'entrata in funzione della sezione. Di conseguenza l'istituzione della sezione non comporta nessun ampliamento di organico e nessuna maggiore spesa; essa potrà essere ospitata nell'attuale palazzo di giustizia, inaugurato da pochi anni, nel quale sono attualmente situati i tribunali civile, penale e amministrativo regionale.
  In conclusione, si tratta di una proposta di legge che mira a tutelare maggiormente il diritto di difesa dei cittadini e, al tempo stesso, garantire una più spedita e funzionale amministrazione della giustizia.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. È istituita nella città di Pescara una sezione distaccata della corte d'appello dell'Aquila, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto.
  2. Il Ministro della giustizia provvede, se ritenuto opportuno, con proprio decreto, a riorganizzare la competenza territoriale della giurisdizione della sezione distaccata di Pescara per potervi includere cause la cui competenza risulta a carico della provincia di Teramo. Con il medesimo decreto possono altresì essere devoluti alla competenza territoriale del tribunale di Pescara affari civili e penali e alla competenza del tribunale amministrativo regionale di Pescara procedimenti la cui competenza territoriale è a carico della provincia di Teramo.

Art. 2.

  1. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare l'organico del personale necessario al funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia. Gli oneri correnti connessi alla prima attivazione della citata sezione sono comunque contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.

Art. 3.

  1. Il Ministro della giustizia stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1.

Art. 4.

  1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti alla corte d'appello dell'Aquila e al tribunale per i minorenni dell'Aquila rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio, rispettivamente, della citata sezione distaccata e del tribunale per i minorenni di Pescara, sono devoluti alla cognizione di tali uffici.
  2. La disposizione del comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata fissata ai sensi dell'articolo 3.