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Atto a cui si riferisce:
C.1195 Disposizioni e delega al Governo per la riduzione della produzione e dell'immissione in commercio degli oggetti in plastica e per il contrasto dell'inquinamento ambientale derivante dall'abbandono di rifiuti in plastica


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1195

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PRESTIGIACOMO, CORTELAZZO, CASINO, GAGLIARDI, GIACOMETTO, LABRIOLA, MAZZETTI, RUFFINO, BAGNASCO, BARTOLOZZI, BATTILOCCHIO, BERGAMINI, CAPPELLACCI, D'ATTIS, FATUZZO, FIORINI, GERMANÀ, MARIN, MINARDO, NEVI, NOVELLI, PELLA, PENTANGELO, PEREGO DI CREMNAGO, PETTARIN, PITTALIS, POLIDORI, ROTONDI, SPENA, VERSACE, VIETINA

Disposizioni e delega al Governo per la riduzione della produzione e dell'immissione in commercio degli oggetti in plastica e per il contrasto dell'inquinamento ambientale derivante dall'abbandono di rifiuti in plastica

Presentata il 25 settembre 2018

  Onorevoli Colleghi! — La quantità di rifiuti in plastica dispersi nell'ambiente, in particolare in quello marino, è in aumento, con un evidente e gravissimo danno alla biodiversità, agli ecosistemi e alla salute umana.
  Questo materiale plastico, che si stima costituisca circa l'80 per cento del totale dei rifiuti marini potrebbe essere reintrodotto nell'economia attraverso il riciclaggio. Invece, secondo un rapporto dell'OCSE sul mercato della plastica riciclata nel mondo, soltanto il 15 per cento dei rifiuti di plastica viene riciclato, il 25 per cento viene bruciato in inceneritori o termovalorizzatori e il restante 60 per cento è smaltito nelle discariche, viene bruciato all'aperto o è disperso nell'ambiente. Nell'Unione europea si ricicla, in media, il 30 per cento dei rifiuti di plastica, il 45 per cento in Italia e negli Stati Uniti d'America appena il 10 per cento.
  Secondo un rapporto dell'organizzazione Greenpeace, il 91 per cento degli oggetti in plastica recuperati nelle spiagge e nel mare è costituito da prodotti «usa e getta». La gran parte di questi oggetti è costituita da polietilene, cioè dal polimero utilizzato per produrre quasi tutti gli imballaggi del tipo «usa e getta».
  Uno degli aspetti più preoccupanti è che concentrazioni elevate di microplastiche sono presenti anche nel nostro mar Mediterraneo, un bacino semi-chiuso, caratterizzato da una forte presenza umana e con un limitato riciclo d'acqua che consente l'accumulo di tali sostanze.
  I campionamenti in mare effettuati dalla stessa Greenpeace durante la campagna «Meno plastica più Mediterraneo», i cui risultati sono stati diffusi dalla stessa associazione, dall'Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche di Genova e dall'Università politecnica delle Marche, hanno mostrato che il livello delle microplastiche presenti nelle acque marine superficiali italiane è paragonabile a quello dei vortici oceanici nel Pacifico settentrionale. I campioni provengono sia da zone sottoposte a un forte impatto da parte dell'uomo, come foci di fiumi e porti, sia da aree marine protette, e i dati raccolti confermano che i nostri mari stanno letteralmente «soffocando» sotto una quantità enorme di plastica e di microplastica, per lo più derivante dall'uso e dalla dispersione di articoli monouso.
  Secondo una ricerca condotta dalla società Arcadis Italia srl per conto della Commissione europea, quasi tutti i rifiuti che si trovano sulle spiagge del mar Mediterraneo, dell'oceano Atlantico e degli altri mari su cui s'affaccia l'Europa sono stati abbandonati in prossimità della spiaggia dai turisti, come le stoviglie del tipo «usa e getta», oppure nel corso delle attività di pesca, come le cassette di polistirolo per il pesce, i cordami e i frammenti di reti e di galleggianti.
  Va comunque considerato che per ridurre sensibilmente la quantità dei rifiuti presenti nel mare è anche importante intervenire sulle acque interne. I rifiuti marini provengono, infatti, per la gran parte dalla terraferma e raggiungono il mare prevalentemente attraverso i corsi d'acqua e gli scarichi urbani, mentre solo per il 20 per cento derivano da attività di pesca e di navigazione. Tra le principali cause vi sono la non corretta gestione dei rifiuti urbani e industriali, la scarsa pulizia delle strade, gli abbandoni e gli smaltimenti illeciti.
  Proprio per cercare di evitare che la gran parte dei rifiuti, di plastica e no, sia dispersa in mare, si stanno sperimentando alcuni importanti interventi, che utilizzano tecnologie italiane e che stanno dando risultati importanti, suscettibili di essere replicati su una scala più vasta. Ad esempio, per la raccolta dei rifiuti nelle acque fluviali, con la collaborazione del consorzio italiano Castalia, nelle acque del fiume Po si è provveduto alla posa di una diga sperimentale che raccoglie gli oggetti in plastica che galleggiano sul fiume, i quali altrimenti sarebbero portati dalla corrente fino al mare: oggetti che, quindi, dopo essere stati raccolti non arriveranno fino ai mari Adriatico e Mediterraneo. Peraltro, il recupero dei rifiuti in plastica nei fiumi prima del loro arrivo in mare consente di favorirne il riciclo poiché, quando si contamina con il sale del mare (si ricorda che il sale è fatto di sodio e di cloro) la plastica non è più riciclabile e non può nemmeno essere recuperata come fonte di energia, perché il cloro, bruciando, sviluppa composti pericolosi.
  È inoltre importante sottolineare che sono sempre più numerose le amministrazioni comunali che hanno provveduto a emanare ordinanze e regolamenti per fissare norme di comportamento relative alla limitazione o al divieto di portare oggetti di plastica monouso o di polistirolo sulla spiaggia.
  Già da alcuni anni, anche il comune di Cabras, in provincia di Oristano, ha emesso un'ordinanza per tutelare la bellezza delle proprie spiagge e dell'intera costa del Sinis. La stessa decisione è stata presa nelle isole Tremiti, dove il sindaco, con apposita ordinanza, ha stabilito il divieto di portare stoviglie in plastica e contenitori monouso nelle località e nelle spiagge dell'arcipelago, consentendo solo oggetti costituiti da materiali biodegradabili. Altri comuni hanno allargato tale divieto in spiaggia anche alle sigarette.
  In considerazione del costante e sempre più insostenibile aumento dei rifiuti di plastica nei mari e dei danni che ne conseguono, la Commissione europea, il 28 maggio scorso, ha presentato una proposta di direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (COM(2018) 340 final). La proposta di direttiva va sicuramente nella giusta direzione, anche se è importante che ogni Paese si attivi a livello nazionale per raggiungere obiettivi più ambiziosi di riduzione dei rifiuti in plastica.
  La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione individua una serie di misure volte a favorire la riduzione della produzione della plastica non biodegradabile, con particolare riguardo agli oggetti in plastica del tipo «usa e getta», e a favorire il recupero e lo smaltimento dei rifiuti in plastica. L'articolo 1 riguarda le gare di appalto indette dalla pubblica amministrazione per servizi di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari. Si dispone che in tali casi le clausole contrattuali debbano prevedere l'obbligo di assegnare un punteggio premiante all'offerente che si impegna a fornire contenitori e imballaggi realizzati con materiali biodegradabili o compostabili o in plastica riciclata, in luogo della plastica vergine o del polistirolo.
  Inoltre, attraverso una modifica al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, con riferimento ai criteri oggettivi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si introduce anche il criterio della minore quantità di contenitori e di imballaggi, a parità di prodotto contenuto, nonché delle loro caratteristiche qualitative, con particolare riguardo all'assenza di plastica o alla percentuale di materiale biodegradabile o compostabile e di plastica riciclata certificata utilizzata.
  Infine si prevede il divieto, dal 2020, di stipulare contratti per l'acquisto di oggetti in plastica monouso.
  L'articolo 2 prevede l'applicazione di misure premiali, consistenti nella riduzione della tariffa della tassa sui rifiuti, alle attività commerciali e produttive in proporzione alla riduzione di prodotti in plastica monouso nonché alla quantità sostituita, debitamente certificata, di imballaggi e contenitori in plastica o polistirolo, prodotti o commercializzati, con contenitori e imballaggi realizzati con materiali biodegradabili o compostabili o comunque in plastica riciclata in luogo della plastica vergine.
  L'articolo 3 reca una delega al Governo per introdurre incentivi e benefìci, anche fiscali, volti alla riduzione della produzione e dell'utilizzo dei beni in plastica vergine, nonché per favorirne la riciclabilità e biodegradabilità.
  L'articolo 4 dispone misure per la limitazione dell'uso di beni in plastica nelle spiagge e in altri ambiti naturali. Tra queste si prevede che i comuni costieri stabiliscano, mediante ordinanze e regolamenti, limitazioni e divieti in merito all'introduzione, all'utilizzo e all'abbandono di oggetti e contenitori monouso in plastica non biodegradabile o in polistirolo – quali, ad esempio, piatti, bicchieri, posate, bottiglie e recipienti – nelle spiagge e nei tratti di costa.
  L'articolo 5 prevede misure volte a favorire la raccolta dei rifiuti di plastica dispersi in mare e nelle acque interne. Tra queste misure si contempla la possibilità per le imbarcazioni da pesca di beneficiare di una riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo, proporzionalmente alla quantità di rifiuti in plastica rinvenuti in mare e conferiti a terra presso un idoneo impianto portuale di raccolta dei rifiuti rinvenuti in mare.
  Inoltre, si interviene per favorire il recupero dei rifiuti, in particolare di quelli in plastica, presenti nei fiumi e destinati in buona parte a finire in mare. A tale fine si prevede che le autorità di bacino adottino specifiche iniziative per il recupero e la rimozione del materiale plastico presente nei corpi idrici, attraverso l'uso di barriere antiplastica o di altri strumenti, anche tecnologici, utili per tali finalità, anche sulla base di esperienze e di progetti, pure sperimentali, già positivamente avviati sul territorio nazionale.
  L'articolo 6, in considerazione del fatto che la prima e più importante forma di lotta all'inquinamento è sempre l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini, prevede l'avvio di idonee campagne di informazione e di sensibilizzazione per favorire pratiche di consumo consapevole ed ecosostenibile.
  L'articolo 7 dispone in materia di copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Appalti della pubblica amministrazione volti alla sostenibilità ambientale e alla riduzione nell'uso della plastica nel confezionamento degli alimenti e delle bevande e nella produzione di imballaggi).

  1. Nel rispetto delle disposizioni degli articoli 34 e 144 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nell'ambito delle gare di appalto relative alla ristorazione collettiva e alla fornitura di derrate alimentari, con particolare riguardo al confezionamento degli alimenti e delle bevande per servizi di ristorazione collettiva e di fornitura di derrate alimentari, è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di inserire specifiche tecniche e clausole contrattuali che prevedano l'obbligo di assegnare punteggi premianti all'offerente che si impegna a fornire contenitori e imballaggi realizzati con materiali biodegradabili o compostabili, ovvero in plastica riciclata in luogo della plastica vergine o del polistirolo.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1.
  3. Dopo la lettera b) del comma 6 dell'articolo 95 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserita la seguente:

   «b-bis) la minore quantità di contenitori e di imballaggi a parità di prodotto contenuto, nonché le loro caratteristiche qualitative, con particolare riguardo all'assenza di plastica e alla percentuale di materiale biodegradabile o compostabile e di plastica riciclata certificata utilizzata;».

  4. Dal 1° gennaio 2020 è fatto divieto alla pubblica amministrazione di stipulare contratti per l'acquisto di oggetti in plastica monouso. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sono individuate eventuali deroghe al divieto di cui al presente comma.

Art. 2.
(Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti).

  1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comune è altresì tenuto ad applicare alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali e produttive un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla riduzione di prodotti in plastica monouso nonché alla quantità sostituita, debitamente certificata, di imballaggi e di contenitori in plastica vergine o polistirolo, prodotti o commercializzati, con contenitori e imballaggi realizzati con materiali biodegradabili o compostabili o comunque in plastica riciclata in luogo della plastica vergine».
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.
(Delega al Governo per introdurre incentivi e benefìci volti alla riduzione della produzione e dell'utilizzo di oggetti in plastica vergine, nonché per favorirne la loro riciclabilità e biodegradabilità).

  1. In attuazione delle politiche e degli obiettivi dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare, al fine di introdurre meccanismi premiali nonché incentivi e benefìci, anche fiscali, per favorire e orientare il mercato verso una produzione e un consumo più sostenibili delle materie plastiche, prevedendo la riduzione della loro produzione e del loro utilizzo, nonché l'aumento della loro riciclabilità e biodegradabilità, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) previsione di specifici benefìci, anche fiscali, che favoriscano la produzione e la commercializzazione di contenitori e di imballaggi realizzati con materiali biodegradabili o compostabili in luogo del polistirolo e della plastica vergine, nonché dei prodotti in plastica non monouso;

   b) introduzione di misure premiali volte a incentivare l'utilizzo della plastica riciclata e biodegradabile, riducendo la presenza di eventuali sostanze pericolose e migliorando la qualità delle materie prime secondarie plastiche;

   c) introduzione di incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione ecocompatibili al fine di sviluppare nuove tecnologie del riciclo nel settore della plastica e di favorire l'individuazione di soluzioni tecnologiche che aumentino il tasso di riciclo della medesima;

   d) agevolazioni fiscali per le imprese produttrici di oggetti in materiale plastico, finalizzate a favorire la riconversione della produzione verso materie prime più sostenibili, incentivando la sostituzione della produzione e della commercializzazione dei beni per i quali sono disponibili alternative sostenibili.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari, i decreti possono essere comunque adottati.

Art. 4.
(Misure per la limitazione dell'uso di oggetti in plastica nelle spiagge e in altri ambiti naturali).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dei comuni costieri dispongono, con ordinanze e regolamenti, limitazioni e divieti in merito all'introduzione, all'utilizzo e all'abbandono nelle spiagge e nei tratti di costa dei territori di rispettiva competenza di beni e di contenitori monouso in plastica non biodegradabile o in polistirolo.
  2. I comuni, anche non costieri, possono inoltre individuare ulteriori aree, con particolare riguardo a quelle di maggiore valenza ambientale e storica, nelle quali si applicano le limitazioni e i divieti di cui al comma 1.
  3. Alla mancata osservanza delle limitazioni e dei divieti disposti ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5.
(Misure per favorire la raccolta di rifiuti di plastica dispersi in mare e nelle acque interne).

  1. Al fine di incentivare le attività di recupero in mare dei rifiuti svolte dagli equipaggi delle imbarcazioni da pesca, il soggetto passivo tenuto a corrispondere la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dall'imbarcazione beneficia, per il deposito a terra dei rifiuti rinvenuti in mare diversi dai residui del carico e dai rifiuti prodotti dall'imbarcazione, di una riduzione della tariffa medesima in misura proporzionale alla quantità di rifiuti in plastica rinvenuti in mare e conferita a terra presso un idoneo impianto portuale di raccolta dei rifiuti rinvenuti in mare.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni del comma 1 del presente articolo, sulla base dei quali i comuni individuano e applicano la riduzione di cui al medesimo comma.
  3. Le autorità di bacino avviano specifiche iniziative e programmi di contrasto dell'inquinamento da rifiuti delle acque interne, attraverso il recupero e la rimozione del materiale plastico presente nei corpi idrici, nonché l'uso di barriere antiplastica o di altri strumenti utili a tali finalità, anche sulla base di esperienze e di progetti, compresi quelli ancora in fase sperimentale, già positivamente avviati nel territorio nazionale.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 3 sono stanziati 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di finanziamento delle iniziative e dei programmi di cui al citato comma 3 nonché i criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.

Art. 6.
(Campagne di informazione e di sensibilizzazione per un consumo consapevole ed ecosostenibile).

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, predispone idonee iniziative e campagne nazionali di informazione e di sensibilizzazione sull'economia circolare e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, con particolare riguardo alla plastica monouso, ai sistemi di riutilizzo disponibili e alle migliori prassi di gestione dei rifiuti di tali beni e prodotti.
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove presso le scuole di ogni ordine e grado iniziative volte a sensibilizzare gli studenti circa l'importanza dal punto di vista dell'ecosostenibilità del recupero e del riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo e per un loro corretto smaltimento, nonché per disincentivare il consumo della plastica monouso a favore dell'utilizzo di imballaggi e di contenitori biodegradabili o compostabili o in plastica riciclata.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 5 si provvede, a decorrere dall'anno 2019 e nei limiti di 120 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.