• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/01388 (4-01388)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01388presentato daCAPITANIO Massimilianotesto diLunedì 15 ottobre 2018, seduta n. 63

   CAPITANIO. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro dell'interno, al Ministro per la famiglia e le disabilità, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   in attuazione della in convenzione dell'Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, con la legge 12 luglio 2011, n. 112, è stata istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, avente funzioni in materia di tutela dei diritti e degli interessi delle persone minori di età;

   la medesima legge 12 luglio 2011, n. 112, prevede che, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante debba assicurare idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, che le regioni possono pertanto istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità nazionale;

   la legge istituisce altresì una Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dal Garante nazionale e composta dai garanti regionali;

   sul territorio nazionale operano 16 autorità garanti di livello regionale e provinciale, che si aggiungono all'Autorità nazionale;

   la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nasce, evidentemente, come momento di confronto e di scambio di esperienze e di buone pratiche, al fine di assicurare idonee forme di collaborazione con garanti regionali nel rispetto del principio di sussidiarietà, espressamente richiamato dalla stessa legge istitutiva;

   la legge 7 aprile 2017, n. 47, ha istituito la figura dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, uno strumento a disposizione dei territori e dei garanti regionali per aiutare i ragazzi, in modo particolare quelli stranieri, a integrarsi, fornendo loro tutela anche dal punto di vista giuridico;

   in data 25 giugno 2018 si è svolta la 16a Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel corso della quale i garanti regionali sono venuti a conoscenza dell'approvazione del progetto «Monitoraggio della tutela volontaria per MSNA in attuazione dell'art. 11, legge n. 47/2017» portato avanti dal Garante nazionale nell'ambito del fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020 (Fami);

   i garanti regionali e provinciali non sono stati coinvolti nel progetto e, dopo una richiesta di essere inseriti in un secondo momento in qualità di partner, i medesimi hanno ottenuto una risposta negativa –:

   se i Ministri interrogati siano informati di tali fatti e quali iniziative di carattere normativo, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare affinché sia riconosciuto e garantito un rapporto di «leale collaborazione» istituzionale tra l'Autorità garante nazionale e le Autorità regionali e, di conseguenza, possa costituirsi un rapporto formale di partnership tra tutte le autorità per la realizzazione del progetto richiamato in premessa.
(4-01388)