• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/00543-A/005    premesso che:     il diritto di voto si acquista, ai sensi dell'articolo 48, I comma della Costituzione e del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, Testo...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00543-A/005presentato daBALDINO Vittoriatesto diGiovedì 11 ottobre 2018, seduta n. 61

   La Camera,
   premesso che:
    il diritto di voto si acquista, ai sensi dell'articolo 48, I comma della Costituzione e del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, Testo Unico sull'elettorato attivo, al compimento del 18o anno di età, sempre che non sussistano gli impedimenti previsti dall'ordinamento vigente;
    l'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 stabilisce che «alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale» e che «in ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico; nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune»;
    all'acquisizione del diritto, l'elettore viene iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza, identificato con un numero di lista generale ed assegnato ad una sezione elettorale dove eserciterà il diritto di voto;
    la tessera elettorale, istituita con la legge 30 aprile 1999, n. 120, è il documento che permette l'esercizio del diritto di voto, unitamente a un valido documento di identità;
    in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 è stata istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale;
    ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 2000 «in caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza»;
    mentre il successivo articolo 7 stabilisce che «in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione»;
    l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 stabilisce che «le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1 devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti» e che «l'ufficiale d'anagrafe provvede alla comunicazione di avvio del procedimento nei confronti degli interessati»;
    il successivo articolo 18-bis stabilisce che «l'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione»; mentre il successivo articolo 19 prevede che «l'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione o la mutazione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato»;
    l'articolo 5, comma 5-bis, del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012, (rubricato «Cambio di residenza in tempo reale») prevede inoltre che «in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione»;
    come emerso da organi di stampa, ma come anche attestato da diverse segnalazioni pervenute alla titolare del presente atto, sembra essere ormai diffuso il fenomeno del massiccio cambio di residenza, che avviene esclusivamente per ragioni elettorali e per spostare gli equilibri tra le forze politiche in competizione;
    il rischio del verificarsi di tali fenomeni è ovviamente più alto (ed è in grado di incidere sul risultato elettorale) nei piccoli comuni dove anche decine di cambi di residenza posso determinare la vittoria di un candidato a scapito degli altri competitor;
    come si è visto la nuova disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012 (poi trasfusa nel suddetto articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989) ha introdotto il cosiddetto «cambio di residenza in tempo reale» attraverso il quale ai cittadini si permette di ottenere la residenza del comune prescelto entro 45 giorni dalla dichiarazione di trasferimento;
    a ridosso di competizioni elettorali si ritiene indispensabile, per il regolare svolgimento delle elezioni e per la correttezza, in generale, delle operazioni elettorali, che – in caso di mutamenti di residenza – sia la tessera elettorale che l'attestato sostitutivo di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 2000 vengano rilasciati da parte del comune di nuova residenza, esclusivamente all'esito degli accertamenti da parte degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato,

impegna il Governo

a valutare, per quanto di competenza, di adottare un'iniziativa, anche legislativa, al fine di consentire, in caso di mutamenti di residenza, il rilascio della tessera elettorale nonché dell'attestato sostitutivo di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 299 del 2000, esclusivamente all'esito degli accertamenti da parte degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato.
9/543-A/5. Baldino, Macina, Dieni.