• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/00685 (5-00685)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00685presentato daVITIELLO Catellotesto diMercoledì 10 ottobre 2018, seduta n. 60

   VITIELLO e EMANUELA ROSSINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 18 settembre 2018 una donna tedesca di origine georgiana, detenuta a Rebibbia dalla fine di agosto per spaccio di stupefacenti, ha gettato i suoi figli di 4 mesi e 2 anni dalle scale, uccidendoli;

   secondo il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), al 31 agosto 2018, sono 52 le madri detenute nelle carceri italiane e 62 bambini vivono con loro in carcere: di queste 27 sono italiane con 33 bambini e 25 straniere con 29 figli;

   l'articolo 11 della legge n. 354 del 1975 prevede che alle madri sia consentito di tenere con sé i figli fino ai tre anni e contempla, inoltre, la possibilità di inserire medici specialisti nelle carceri per tutelare la salute psico-fisica dei bambini e delle madri e di istituire appositi asili-nido presso le strutture penitenziarie;

   successivamente vi sono state diverse novelle normative volte a introdurre misure di detenzione alternative per le madri detenute; la legge n. 62 del 2011, in particolare, ha disposto la creazione di istituti a custodia attenuata, dedicati alla detenzione delle madri con figli di età non superiore ai 10 anni, senza però prevedere nuovi o maggiori oneri per lo Stato e demandando agli enti locali il funzionamento di tali strutture; così gli istituti a custodia attenuata per detenute madri si sono rivelati una soluzione normativa inadeguata al problema;

   la giurisprudenza si è espressa ripetutamente in materia: la sentenza n. 5500 del 2018 della I sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che «il giudice deve fare una concreta valutazione degli interessi in gioco, bilanciando l'interesse dello Stato all'esecuzione in forma carceraria della sanzione penale con le esigenze familiari della richiedente» e le pronunce della Corte costituzionale, da ultimo la sentenza n. 76 del 2017 ribadisce l'orientamento a evitare la «carcerazione» degli infanti;

   l'ultima riforma (legge n. 103 del 2017), è rimasta in gran parte inattuata dopo l'insediamento dell'attuale Governo, specialmente le misure alternative alla detenzione; all'articolo 1, comma 85, lettera s), della suddetta legge si prevedeva una «revisione delle norme vigenti in materia di misure alternative alla detenzione proprio al fine di assicurare la tutela del rapporto tra detenute e figli minori»;

   il carcere per un bambino costituisce una violenza inaudita, in contraddizioni con la Convezione ONU sui diritti dell'infanzia, con la Carta di Nizza, per cui è considerazione preminente l'interesse superiore del fanciullo in tutte le decisioni dell'autorità pubblica e l'articolo 27 della Costituzione –:

   se intenda adottare rapidamente iniziative al fine di ampliare il numero delle strutture a custodia attenuata prevedendo per esempio misure strutturali, invece che emergenziali, per soluzioni alternative alla detenzione per le madri.
(5-00685)