• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/01340 (4-01340)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01340presentato daFOTI Tommasotesto diMercoledì 10 ottobre 2018, seduta n. 60

   FOTI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   con l'entrata in vigore del regolamento dell'Ivass n. 40/2018, alcune imprese di assicurazione stanno impartendo alle agenzie istruzioni relative all'attività di «acquisizione dal contraente delle informazioni utili e pertinenti in relazione alla tipologia del contratto offerto», invocando al riguardo l'articolo 58 del regolamento in questione. L'acquisizione di dette informazioni da parte dell'agente sarebbe finalizzata alla valutazione della coerenza della copertura assicurativa alle richieste ed esigenze manifestate dal contraente. Si tratta di un'attività sostanzialmente corrispondente a quella che nel Regolamento n. 5/2006 era finalizzata all'osservanza degli obblighi relativi alla «adeguatezza dei contratti offerti», tant'è che il detto concetto di adeguatezza è tuttora previsto tra gli obblighi a carico dell'agente (articolo 119/ter del codice delle assicurazioni);

   si evidenzia che il ruolo di consulenza del distributore è valorizzato dalla direttiva europea sulla distribuzione assicurativa e la stessa Ivass ha precisato, nel documento di risposta alla pubblica consultazione, che l'impresa ha una funzione «di supporto a un'attività in cui il distributore assume un ruolo fondamentale e di cui è pienamente responsabile»;

   vi sono casi in cui le istruzioni impartite dalle compagnie sono orientate alla raccolta di informazioni che esulano da quelle strettamente «utili e pertinenti in relazione alla tipologia di contratto offerto » (articolo 58 del codice delle assicurazioni). È il caso di alcuni formulari relativi alle polizze auto in cui sono richieste informazioni sulle proprietà immobiliari, sull'esistenza di mutui, sul reddito familiare, sull'attitudine ad effettuare acquisto di beni e servizi online, sul possesso di tablet e di smartphone e su altre materie estranee all'oggetto della copertura assicurativa. In taluni casi l'acquisizione di dette informazioni è addirittura vincolante per l'emissione della polizza;

   è evidente la strumentale interpretazione che si fa della norma allo scopo di acquisire informazioni utili alla segmentazione dei clienti a fini di marketing. Per contro, è necessario che ciascun distributore valuti con attenzione la rispondenza dei formulari al richiamato principio della utilità e pertinenza delle informazioni da richiedere al cliente. Del resto proprio Ivass sostiene che: «il distributore valuterà caso per caso quali informazioni richiedere, in quanto pertinenti rispetto al tipo di rischio assicurato e alle caratteristiche del contraente» (riferimento: esiti pubblica consultazione — risposte Ivass — articolo 58 - regolamento n. 40/2018) –:

   se e quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato per quanto di competenza, affinché sia chiarito che il ruolo di supporto delle imprese assicuratrici all'attività professionale di consulenza del cliente svolta dall'agente si limiti a fornire indicazioni agli intermediari, senza che quest'ultime risultino vincolanti per gli intermediari stessi.
(4-01340)