• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00674 (5-00674)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00674presentato daMARTINCIGLIO Vitatesto diMartedì 9 ottobre 2018, seduta n. 59

   MARTINCIGLIO, TRANO, APRILE, CABRAS, CANCELLERI, CASO, CURRÒ, GIULIODORI, GRIMALDI, MANIERO, MIGLIORINO, RADUZZI, RUOCCO, RUGGIERO, ZANICHELLI e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 190 del 2012 afferma, nell'ambito dell'impiego pubblico, il principio generale della temporaneità degli incarichi di direzione degli uffici imponendo periodicamente la rotazione per assicurare la trasparenza e neutralità nella assegnazione e gestione degli incarichi per contrastare i fenomeni corruttivi presenti nella pubblica amministrazione;

   le linee di indirizzo per la predisposizione del piano nazionale anticorruzione, all'articolo 3, lettera c), prevedono «la definizione di criteri atti ad assicurare la rotazione dei dipendenti, in particolare dei dirigenti, nei settori particolarmente esposti alla corruzione» e, all'articolo 5, impongono che le pubbliche amministrazioni, nell'adottare il proprio piano triennale, individuino le attività più esposte al rischio di corruzione e prevedano «l'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture (...) per evitare che possano consolidarsi delle rischiose posizioni “di privilegio” nella gestione diretta di certe attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti»;

   posto che con la disciplina «anticorruzione» il legislatore, manifestando disfavore verso la prolungata permanenza dei dirigenti pubblici negli incarichi conferiti, ha ribadito l'operatività del principio della temporaneità degli incarichi di direzione degli uffici e la loro rotazione anche per quelli di segreteria delle commissioni tributarie non dirigenziali, a maggior ragione la suddetta rotazione andrebbe assicurata ai dirigenti delle commissioni tributarie che garantiscono con la loro attività la corretta gestione e definizione delle controversie tributarie, con effetti diretti sulle entrate erariali e sul singolo contribuente;

   ciò consentirebbe al dirigente generale di espletare la propria attività in conformità ai princìpi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione) in settori, come quello delle finanze e tributario, particolarmente esposti alla corruzione;

   la Corte dei conti ha chiarito che se gli incarichi di funzioni dirigenziali sono rinnovabili, per il principio di rotazione non possono superare una ragionevole durata, essendo illegittimo prolungarli per anni o di fatto a vita;

   agli interroganti risulta che, contrariamente a quanto prescrive la legge non siano mai stati fatti interpelli per la rotazione dei dirigenti delle commissioni tributarie –:

   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative per accertare se siano stati banditi interpelli per la rotazione della figura del dirigente delle commissioni tributarie e, in caso negativo, quali iniziative di competenza intenda assumere per sanare la violazione del principio della obbligatoria rotazione.
(5-00674)