• C. 401 EPUB Proposta di legge presentata il 27 marzo 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.401 Disposizioni concernenti la disciplina dell'attività di tatuatore e piercer professionista e la formazione universitaria per il suo esercizio


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 401

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAOLO RUSSO, BARTOLOZZI, BERGAMINI, CANNIZZARO, CARFAGNA, CASCIELLO, D'ATTIS, D'ETTORE, FASANO, FASCINA, GERMANÀ, MARTINO, MILANATO, NAPOLI, NEVI, PENTANGELO, POLIDORI, ROTONDI, RUFFINO, SARRO, COSIMO SIBILIA, SIRACUSANO, SOZZANI, VIETINA

Disposizioni concernenti la disciplina dell'attività di tatuatore e piercer professionista e la formazione universitaria per il suo esercizio

Presentata il 27 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — Da tempo oramai si avverte l'esigenza di regolamentare il settore relativo all'attività di tatuatore e piercer professionista, soprattutto riguardo al percorso formativo propedeutico al raggiungimento della qualificazione professionale per lo svolgimento dell'attività, alla luce del fatto che tali pratiche di interventi sul corpo hanno avuto negli ultimi anni una diffusione crescente in tutta Italia e risultano particolarmente diffuse tra gli adolescenti e i giovani adulti di entrambi i sessi.
  Ad oggi si stima, da una parte, che il giro di affari misuri oltre 200 milioni di euro l'anno e che a questa cifra corrisponda per lo meno una cifra pari di sommerso e, dall'altra, che le imprese di tatuatori, che erano 1.537 nel 2013, oggi siano circa 4.000 (un incremento in cinque anni di circa il 170 per cento).
  È noto, infatti, come, ad oggi, non esista in Italia una legislazione prescrittiva specifica: a livello nazionale, infatti, il quadro normativo è sostanzialmente rintracciabile e confinato nelle «Linee guida del Ministero della salute per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza» (circolari del Ministero della sanità del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 e del 16 luglio 1998 n. 2.8/633).
  Nel complesso, tali circolari ministeriali prendono in considerazione i diversi aspetti legati ai rischi di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica, oltre che di infezioni cutanee ed effetti tossici dovuti alle sostanze utilizzate per la pigmentazione del derma. Esse, inoltre, individuano alcune misure da adottare al fine di procedere a un controllo effettivo del rischio, che riguardano norme igieniche generali; misure di barriera e precauzioni universali, nonché misure di controllo ambientali.
  Non esiste, dunque, ad oggi una legge che disciplini in modo organico e omogeneo l'attività di esecuzione di tatuaggi e di piercing e meno che mai pare definito il percorso studiorum per esercitare la professione di tatuatore e piercer.
  A livello regionale si è registrata, inoltre, un'elevata disomogeneità dell'approccio normativo, in quanto solo alcune regioni, come Campania, Toscana e Friuli Venezia Giulia, hanno recepito le Linee guida del Ministero della salute, emanando leggi o altri atti normativi, mentre altre regioni non hanno emanato alcun provvedimento ma, nell'ambito dei diversi contesti, hanno organizzato corsi di formazione per gli operatori, presso le varie aziende sanitarie locali, di durata varia e con livelli di qualificazione ben diversi.
  Insomma, in alcuni casi queste attività sono consentite nell'ambito delle attività produttive o commerciali, talvolta equiparate alle attività di estetista, talaltra a quelle dei truccatori.
  Davvero una babele di vuoti normativi e di interpretazioni, di rincorse estensive e di improprie equivalenze, di linee guida e di auto formazione.
  Ne deriva, dunque, un concreto problema in quanto un quadro così lacunoso e frastagliato come quello delineato non garantisce, a livello nazionale, un'adeguata e uniforme tutela dei cittadini né una formazione rigorosa e omogenea per gli operatori professionali.
  Pare superfluo, quindi, sottolineare ancora la necessità di procedere a un'armonizzazione dei requisiti e a un'adeguata formazione degli operatori del settore.
  Anche l'Unione europea ha tentato di disciplinare il tema attraverso l'emanazione della risoluzione ResAP (2008)1 del 20 febbraio 2008, indicando una serie di requisiti e di criteri per la valutazione della sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente. La risoluzione, nello specifico, disciplina i diversi aspetti legati all'etichettatura e alla composizione dei prodotti per tatuaggio e per trucco permanente; ai rischi delle sostanze impiegate nella composizione degli inchiostri; alle condizioni igieniche necessarie per la pratica del tatuaggio e del trucco permanente; all'obbligo di divulgazione dei rischi sulla salute che i tatuaggi e il trucco permanente possono comportare. La risoluzione contiene anche una lista di sostanze vietate negli inchiostri e un elenco di restrizioni per altri componenti.
  L'eterogeneità e l'estrema frammentarietà della disciplina in materia di esecuzione di tatuaggi e di piercing si riverberano, come anticipato, anche sui requisiti attinenti i percorsi formativi e di studio necessari per lo svolgimento della stessa attività. Attualmente, infatti, per chi voglia intraprendere la professione di tatuatore e piercer è richiesto solamente lo svolgimento di un corso professionale obbligatorio da organizzare a livello regionale o comunale. Ciò produce, nei fatti, differenti percorsi di studio e di preparazione di coloro i quali decidano di intraprendere questa professione.
  Una babele così descritta rappresenta un problema rilevante proprio per la delicatezza intrinseca che l'attività di esecuzione di tatuaggi e piercing comporta: essa, infatti, tecnicamente implica l'utilizzo di aghi e di taglierini che possono essere causa di numerosi rischi e potenzialmente veicolo per infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica, oltre che di affezioni cutanee, anche gravi, se non vengono scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione necessarie, anche alla luce del fatto che in alcuni casi, anche se rari, le procedure di esecuzione di tatuaggi e piercing hanno determinato finanche gravi reazioni avverse.
  La complessità interdisciplinare dell'attività di esecuzione di tatuaggi è, peraltro, accentuata da una ricerca condotta da alcuni scienziati dell'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi, della Ludwig-Maximilians university, del Physikalisch-Technische Bundesonstalte e del Laboratorio europeo delle radiazioni al sincrotone, sui possibili rischi che si incorrono dopo un tatuaggio, per via degli elementi chimici dell'inchiostro che, migrando nel corpo sotto forma di micro e nanoparticelle, attraverso il sangue possono raggiungere i linfonodi, vere e proprie «sentinelle» delle difese immunitarie.
  Inoltre, sono noti i sempre più diffusi episodi, alcuni con esiti gravissimi, aventi ad oggetto tatuaggi o piercing con complicazioni, nonché la sempre più crescente incidenza, da molti denunciata, di patologie infettive insorte proprio a seguito dell'esecuzione di tatuaggi e di piercing, che devono indurre a comprendere che è arrivato ineludibilmente il momento di introdurre una normativa che qualifichi la preparazione e il grado di conoscenza dei vari ambiti di coloro i quali si accingono a svolgere tale attività.
  Una recente indagine condotta dall'Istituto superiore di sanità mostra, inoltre, che in Italia quasi 7 milioni di persone hanno effettuato un tatuaggio: un dato che ha condotto il Presidente dello stesso Istituto, Walter Ricciardi, ad affermare che «si tratta di un fenomeno in crescita che va osservato con attenzione per le sue ricadute sanitarie». La percentuale, infatti, è pari al 12,8 per cento della popolazione, con una diffusione maggiore fra le donne (13,8 per cento delle intervistate) rispetto agli uomini (11,7 per cento). Tuttavia, sempre secondo i dati forniti dall'indagine, un'elevata percentuale di tatuati, ben il 17,2 per cento, ha dichiarato di voler rimuovere il proprio tatuaggio e di questi il 4,3 per cento l'ha già fatto.
  Ma ancora poco si è detto e scritto sul fenomeno largamente crescente del ricorso a tatuatori al fine di rimuovere, anche con strumentazione ad alta tecnologia biomedica, precedenti tatuaggi dilavati, migrati o addirittura per porre rimedio a tatuaggi errati nelle forme, nei colori o nelle modalità.
  Da quanto esposto emerge, dunque, l'imprescindibile necessità che i soggetti che abbiano intenzione di intraprendere l'attività di tatuatore piercer professionista frequentino un percorso di studi universitario.
  Alla luce di ciò, quindi, la presente proposta di legge persegue lo scopo di prevedere l'istituzione di un corso di studi universitario che abbia un profilo sanitario accanto a uno artistico, antropologico ed etnologico, affidando a un successivo decreto interministeriale il relativo ordinamento didattico, così come avvenuto anche in altri settori (si pensi alla professione di infermiere), al fine di permettere ai soggetti che vogliano svolgere l'attività di esecuzione dei tatuaggi e dei piercing in piena sicurezza e affidabilità di acquisire tutte le specifiche e approfondite conoscenze di base, ovviamente garantendo a quanti esercitino da almeno tre anni e abbiano frequentato presso le aziende sanitarie locali un corso di formazione regionale una sostanziale equipollenza al titolo di studio universitario al fine dell'esercizio dell'attività di tatuatore e piercer (esattamente come accaduto per altre professioni come quella di infermiere).
  Il testo di legge si compone di quattro articoli: l'articolo 1 istituisce la professione di tatuatore e piercer professionista, mentre l'articolo 2 prevede che, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sia definito l'ordinamento didattico del corso di laurea per la formazione della figura del tatuatore e piercer. L'articolo 3 prevede la regolamentazione della professione attraverso un decreto del Ministro della salute e l'articolo 4 stabilisce le sanzioni.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della professione di tatuatore e piercer professionista).

  1. È istituita la professione di tatuatore e piercer professionista. Per l'esercizio della professione è necessario il possesso della laurea abilitante di cui all'articolo 2.
  2. L'esercizio dell'attività di tatuatore e piercer è consentito anche a chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia esercitato tale attività da almeno tre anni, documentalmente comprovabile, e abbia seguito con profitto presso le aziende sanitarie locali almeno un corso di formazione regionale.

Art. 2.
(Formazione universitaria).

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria in tatuatore e piercer professionista.
  2. Il corso di laurea di cui al comma 1 ha durata triennale e consta di insegnamenti in materie sanitarie, artistiche, antropologiche ed etnologiche con specifico riferimento alle attività pratiche, anche ricorrendo alla formazione presso studi e laboratori di tatuaggi e piercing appositamente convenzionati con le università.
  3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di indicare i criteri e i requisiti necessari per le convenzioni degli studi e dei laboratori di tatuaggi e piercing di cui al comma 2.
  4. Ai fini dello svolgimento della professione di cui all'articolo 1, possono accedere al corso di laurea di cui al comma 1 del presente articolo tutti i soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo equipollente per legge.

Art. 3.
(Regolamentazione della professione).

  1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecniche degli ambienti che ospitano studi e laboratori deputati all'esercizio dell'attività di tatuatore e piercer professionista, precisando in particolare che:

   a) l'attività può essere esercitata solo da tatuatori e piercer professionisti abilitati e in ambienti fisicamente distinti da palestre sportive, beauty farm, attività di manicure, estetista, trucco, parrucchiere e barbiere e da qualsiasi altra attività che pregiudichi la tutela della salute e di igiene dei luoghi;

   b) è vietato tatuare o applicare un piercing a soggetti minori di diciotto anni non accompagnati da un genitore o, in assenza, da chi esercita la responsabilità genitoriale;

   c) è vietato tatuare le mani, il collo, il viso e la testa di soggetti minori di diciotto anni, anche se accompagnati da un genitore o, in assenza, da chi esercita la responsabilità genitoriale;

   d) è vietata qualsiasi pratica di impianto, di incisione anatomica e di modifica delle sembianze o delle funzioni nei soggetti minori di diciotto anni, anche se accompagnati da un genitore o, in assenza, da chi esercita la responsabilità genitoriale.

  2. L'esercizio professionale è consentito nelle forme e nei modi già disciplinati, anche in forma associata, comprese le società di capitali.

Art. 4.
(Sanzioni).

  1. Chiunque esercita l'attività di tatuatore e piercer in mancanza del titolo professionale è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale prevedendo, altresì, la confisca delle attrezzature utilizzate.
  2. Chiunque esercita l'attività di tatuatore e piercer in mancanza dei titoli autorizzativi è punito con una sanzione da euro 2.500 a euro 25.000, con il sequestro delle attrezzature utilizzate e con la sospensione dell'attività per sei mesi. In caso di reiterazione sono previste la confisca delle attrezzature utilizzate e l'interdizione perpetua all'esercizio dell'attività.
  3. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque effettua un tatuaggio o applica un piercing su un soggetto minore di diciotto anni non accompagnato da un genitore o, in assenza, da chi esercita la responsabilità genitoriale, è punito con una sanzione da euro 2.500 a euro 25.000, con il sequestro delle attrezzature utilizzate e con la sospensione dell'attività per sei mesi. In caso di reiterazione sono previste la confisca delle attrezzature utilizzate e l'interdizione perpetua all'esercizio dell'attività.
  4. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque effettua un tatuaggio sulle mani, sul collo, sul viso o sulla testa di un soggetto minore di diciotto anni anche se accompagnato da un genitore o da chi, in assenza, esercita la responsabilità genitoriale, è punito con la sanzione da euro 2.500 a euro 25.000, con il sequestro delle attrezzature utilizzate e con la sospensione dell'attività per sei mesi. In caso di reiterazione sono previste la confisca delle attrezzature utilizzate e l'interdizione perpetua all'esercizio dell'attività.
  5. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque impianta, incide o modifica le sembianze o le funzioni di un soggetto minore di diciotto anni, anche se accompagnato da un genitore o da chi, in assenza, esercita la responsabilità genitoriale, è punito con la sanzione da euro 2.500 a euro 25.000, con il sequestro delle attrezzature utilizzate e la con sospensione dell'attività per sei mesi. In caso di reiterazione sono previste la confisca delle attrezzature utilizzate e l'interdizione perpetua all'esercizio dell'attività.
  6. Chiunque esercita l'attività di tatuatore e piercer in forma ambulante, presso fiere, raduni o altre manifestazioni, escluse quelle preventivamente autorizzate, e comunque al di fuori degli studi o dei laboratori autorizzati è punito con la sanzione da euro 2.500 a euro 25.000 e con la confisca delle attrezzature utilizzate. La stessa sanzione pecuniaria si applica anche ai soggetti che ospitino illegalmente le attività di tatuaggio e piercing e agli organizzatori della manifestazione, ai quali si applica, inoltre, il sequestro della struttura. In caso di mancanza del titolo professionale da parte dei soggetti che esercitano l'attività di tatuatore e piercer, ove il fatto non costituisca più grave reato, essi sono altresì puniti ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
  7. Chiunque, seppur autorizzato, pratica tatuaggi e piercing senza il consenso informato sottoscritto dall'utente è punito, fatti salvi e impregiudicati altri profili di eventuale responsabilità, con una sanzione da 2.500 euro a 25.000 euro.