Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Atto a cui si riferisce:
S.3/00242 EVANGELISTA, PUGLIA, LANZI, LOMUTI, URRARO, TRENTACOSTE - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
le casse edili sono enti paritetici costituiti dalle...
Atto Senato
Interrogazione a risposta orale 3-00242 presentata da ELVIRA LUCIA EVANGELISTA
martedì 2 ottobre 2018, seduta n.042
EVANGELISTA, PUGLIA, LANZI, LOMUTI, URRARO, TRENTACOSTE - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
le casse edili sono enti paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nel settore dell'edilizia. La prima cassa edile venne istituita il 1° aprile 1919 a Milano, per garantire l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per gli operai edili;
esse svolgono un ruolo di rilievo nell'assicurare ai lavoratori l'attuazione del contratto di lavoro e degli accordi collettivi, garantendo il rispetto e la corretta applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione di settore (ferie, gratifica natalizia e anzianità professionale edile), oltre ad erogare prestazioni previdenziali ed assistenziali integrative a carattere mutualistico, finanziate tramite il versamento dei contributi in parte posti a carico del datore di lavoro ed in parte a carico dello stesso lavoratore;
l'istituzione degli uffici è avvenuta in forza della contrattazione di 2° livello con i contratti integrativi provinciali; essi sono, pertanto, per loro natura territoriali ed assicurano il controllo ed il presidio delle attività locali attraverso il rapporto diretto e personale con imprenditori e lavoratori, costituendo un riferimento normativo e gestionale, fonte di risparmio e assistenza;
la costituzione delle casse edili in ambito provinciale, ha consentito, tra gli altri, la creazione dell'anagrafe dei lavoratori, di una banca dati delle imprese e delle ore lavorate per impresa, che ha permesso di riconoscere anche ai lavoratori edili lo "scatto di anzianità" denominata APE (anzianità professionale edile) pagata in occasione del 1° maggio (festa dei lavoratori);
le casse si reggono attraverso una contribuzione stabilita provincia per provincia a carico dei lavoratori per 1/6 e delle imprese per 5/6, oltre che dalle quote di accantonamento salari (da restituire integralmente ai lavoratori ogni sei mesi), dal contributo per la scuola edile (a carico dell'impresa), a quello per la sicurezza igiene ed ambiente di lavoro (anch'esso a carico dell'impresa), al contributo destinato all'erogazione dell'anzianità professionale edile, alle quote di servizio provinciali e nazionali dovute in maniera paritaria da operai ed imprese. Le aliquote da applicare sugli imponibili salariali dei lavoratori sono stabilite a livello provinciale, tranne le quote di servizio nazionali e le quote di accantonamento salari, che vengono fissate da Roma;
nel corso del tempo le funzioni svolte dalle casse si sono arricchite, attualmente esse svolgono attività di assistenza contrattuale previste dal contratto nazionale (quali l'erogazione di una integrazione in caso di malattia e/o infortunio del lavoratore pari a circa il 50 per cento del salario non percepito, le restanti quote sono pagate da INPS e INAIL), ed attività di assistenza extracontrattuale (quali, per esempio, l'erogazione di sussidi in caso di matrimonio, nascita figlio) concepite a livello territoriale e legate alla disponibilità di bilancio delle singole casse;
di particolare rilievo la funzione pubblica svolta dalle casse edili, riconosciuta col decreto legislativo n. 276 del 2003, emanato in attuazione della legge n. 30 del 2003, che ha previsto che tutte le imprese edili, per lavori pubblici e privati, debbano essere in regola con i versamenti contributivi, sia nei confronti di INPS e INAIL, che nei confronti della cassa edile e che detta regolarità debba essere certificata mediante un unico documento di regolarità contributiva (DURC) rilasciato anche dalle casse edili;
considerato che:
il 18 luglio 2018 è stato siglato l'accordo per il rinnovo del CCNL edili, in cui si è dato atto che dall'inizio della crisi (2008) la perdita complessiva degli addetti nel settore è pari al 46,5 per cento. Con esso sono state introdotti nuovi ed elevati costi per l'impresa (quali quelli per la costituzione di un fondo nazionale per l'assistenza sanitaria integrativa), ed è stato previsto che le casse edili devono assolvere alla propria primaria attività di servizio a favore dei lavoratori e delle imprese in modo compatibile con i propri costi di gestione, e che la percentuale dei costi di ogni singola cassa edile, compreso il costo del personale, dovrà essere contenuta nel limite dello 0,75 per cento del complessivo contributo cassa edile, ed inoltre che i costi ordinari di gestione non potranno essere sostenuti dalle riserve delle casse, né da interessi finanziari;
considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:
quanto previsto in sede di rinnovo contrattuale, secondo cui il costo del personale, più i costi di gestione, debbano essere coperti attingendo all'aliquota contributiva massima dello 0,75 per cento sull'imponibile salariale provinciale, renderà impossibile per un numero imprecisato di casse edili, stimabile, comunque, nell'80 per cento circa, di continuare ad esistere, in quanto i limiti imposti non consentono la gestione da parte delle casse in provincie con meno di 65 milioni all'anno di imponibile, che corrispondono alla quasi totalità delle casse provinciali;
l'applicazione del contratto determinerà inevitabilmente una drastica riduzione del numero delle casse con considerevoli riflessi negativi per il venir meno del fondante principio della territorialità, con perdite a livello economico e professionale e la diminuzione di circa il 50 - 70 per cento della forza lavoro attuale; conseguentemente tante famiglie rimarranno prive di una fonte di reddito a partire da ottobre 2018,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti, vista l'inderogabile urgenza di garantire un posto di lavoro ai dipendenti delle casse provinciali, che dovranno chiudere e salvaguardare l'attuale livello occupazionale, il Ministro in indirizzo intenda adottare e quali interventi giudichi necessari per mantenere i presidi territoriali, al fine di assicurare risposte adeguate alle esigenze locali del settore;
quali iniziative di competenza intenda intraprendere e tra queste se non risulti più conveniente e giustificato procedere ad un accorpamento di questi enti all'INPS, con una legge apposita, al fine di assorbire e ricollocare il personale, che vanta un'anzianità di servizio in media superiore ai 20 anni, e consentire anche la gestione dei cospicui fondi e patrimoni immobiliari delle casse, stimabili in alcune centinaia di milioni di euro;
se, in alternativa, si possano impiegare le professionalità dei lavoratori delle casse edili nello stesso settore con compiti ispettivi di controllo finalizzato al contrasto del lavoro nero e dell'evasione fiscale, oltre alla possibilità di riconoscere loro, in quanto personale qualificato sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, compiti e funzioni di esperti in materia di sicurezza nello stesso comparto.
(3-00242)