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Atto a cui si riferisce:
C.1137 Disposizioni per la città di Genova a seguito degli eccezionali eventi del 14 agosto 2018


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1137

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PAITA, VAZIO, BRAGA

Disposizioni per la città di Genova a seguito degli eccezionali eventi del 14 agosto 2018

Presentata il 4 settembre 2018

  Onorevoli Colleghi! — Il crollo nella mattinata del 14 agosto 2018 di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, noto come «ponte Morandi», rappresenta un'immensa tragedia per il comune di Genova e per l'intero Paese.
  Il crollo ha coinvolto circa 40 veicoli in transito ed è costato la vita a 43 persone; è stato inoltre necessario procedere all'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, con circa 600 persone interessate dalle operazioni di sgombero.
  Diverse, inoltre, sono le realtà economiche presenti nel territorio limitrofo al ponte che rischiano di vedere compromessa la loro attività, con conseguente grave preoccupazione per i lavoratori. L'evento ha infatti comportato gravi danni alle infrastrutture stradali e ferroviarie, tali da prefigurare il collasso del sistema trasportistico della città di Genova, della regione Liguria e, conseguentemente, dei traffici portuali nazionali.
  A distanza di due settimane dall'accaduto i primi interventi da parte del Governo si sono sostanziati unicamente nella delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018 per la dichiarazione dello stato di emergenza e nello stanziamento di risorse economiche, che paiono insufficienti, al fine di realizzare imprecisi interventi per fare fronte a questa grave tragedia. È pertanto necessario potenziare celermente il sistema dei trasporti, individuare quanto prima sistemazioni alternative per le famiglie che hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni considerate a rischio a causa del crollo e prevedere ulteriori efficaci misure specifiche per affrontare le criticità legate al crollo del ponte.
  C'è un'unica priorità: quella di dare risposte concrete e tempestive alla città di Genova e alla sua comunità, dal momento che il crollo del ponte Morandi ha tagliato di fatto la Valpolcevera lungo l'asse nord-sud, facendo immediatamente registrare gravi disagi nei collegamenti autostradali tra le due riviere liguri. In particolare, con la ripresa delle attività in autunno, si prevedono fortissime ripercussioni economiche dal momento che il porto di Genova è il principale snodo di movimentazione delle merci in Italia e uno dei principali in Europa.
  Nei confronti di una città che sta vivendo una situazione di grave difficoltà sociale ed economica è quindi doveroso agire assicurando il sostegno dello Stato con interventi concreti finalizzati al sostegno della stessa città. Per questo riteniamo urgente intervenire, attraverso la presente proposta di legge, con misure di agevolazione e semplificazione fiscale appositamente individuate per le famiglie e per le imprese di Genova colpite da questa grave tragedia.
  Un primo elemento di criticità riguarda la necessità di agire sospendendo i mutui su immobili che risultano danneggiati dal crollo: è da rilevare che il Governo non si è mosso in questa direzione, come invece era accaduto più volte nel corso della XVII legislatura (si citano solo due dei numerosi esempi: il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che ha disposto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e, da ultimo, la legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018, che ha istituito un fondo per i territori colpiti dal sisma del 21 agosto 2017). Per rassicurare i cittadini e le imprese ha invece ritenuto opportuno intervenire tempestivamente la protezione civile, con l'ordinanza n. 539 del 20 agosto 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 22 agosto) in accordo con l'Associazione bancaria italiana e comunque in attuazione dell'accordo siglato durante la precedente legislatura, il 26 ottobre 2015, nel corso del tavolo tecnico relativo al «Piano famiglie», alla presenza dell'allora Sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze, Pier Paolo Baretta.
  Nello specifico, la presente proposta di legge è volta ad ampliare le misure in favore delle famiglie e delle imprese coinvolte nel crollo del ponte Morandi; a tal fine, con l'articolo 1 si sospendono dal giorno del crollo i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari in favore dei contribuenti colpiti, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi. La norma si applica non solo alle persone fisiche che hanno la residenza o la sede operativa nella zona della città di Genova interdetta a seguito del crollo, ma anche alle imprese aventi la sede legale o la sede operativa nel medesimo territorio. Si demandano poi a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di attuazione dell'articolo.
  Con l'articolo 2, in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in caso di calamità naturali o eventi eccezionali, si istituisce una zona economica speciale (ZES) nella città di Genova; a tal fine si applica, per quanto compatibile, la disciplina già prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018. Tali norme hanno disciplinato le procedure e le condizioni per l'istituzione, in alcune aree del Paese comprendenti almeno un'area portuale, di ZES, caratterizzate dall'attribuzione di particolari benefìci al fine di sostenere lo sviluppo del territorio. L'istituzione di una ZES nella città di Genova costituisce, dunque, la soluzione proposta per il recupero di una progettualità di sviluppo e di rilancio dei territori colpiti, offrendo a lavoratori e imprese un sostegno rafforzato, attraverso la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano la crescita delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove realtà imprenditoriali.
  Tra le misure finalizzate a rafforzare l'economia dei territori colpiti, sono poi previsti specifici interventi destinati al sostegno del porto di Genova. L'articolo 3, al comma 1, prevede la sospensione delle tasse di ancoraggio e portuali per le navi, sia commerciali sia per il trasporto di passeggeri, prevista in prima istanza fino al 31 dicembre 2019; al comma 2 del medesimo articolo è disposta la riduzione delle accise sui prodotti energetici usati per il rifornimento dalle navi che svolgono attività di movimentazione nel porto di Genova nonché manovre strumentali al trasbordo delle merci all'interno del medesimo porto — secondo l'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – al fine di fornire un ulteriore sostegno concreto agli operatori.
  L'articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle nuove disposizioni a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dal crollo del ponte Morandi).

  1. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 14 agosto 2018, avevano la residenza ovvero la sede operativa nella zona della città di Genova interdetta a seguito del crollo del ponte Morandi sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che scadono nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 e il 16 dicembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nella zona della città di Genova interdetta a seguito del crollo del ponte Morandi.
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti a effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, si applica l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 2.
(Istituzione di una zona economica speciale nella città di Genova).

  1. In conseguenza degli eventi eccezionali del 14 agosto 2018 verificatisi nel territorio della città di Genova, ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona economica speciale (ZES) nella città di Genova.
  2. Ai fini della delimitazione delle aree da comprendere nella ZES di cui al comma 1 e della definizione del relativo piano di sviluppo strategico si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
  3. Alle nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 5, comma 3.

Art. 3.
(Misure di sostegno per il porto di Genova).

  1. Le tasse di ancoraggio e portuali, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, e dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non si applicano nel porto di Genova fino al 31 dicembre 2019.
  2. Le accise sui prodotti energetici usati per il rifornimento dalle navi che svolgono attività di movimentazione nel porto di Genova, nonché manovre strumentali al trasbordo delle merci all'interno del medesimo porto, sono ridotte di un importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Disposizione finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2018, in 7 milioni di euro per l'anno 2019 e in 18 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.