• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00057 (7-00057) «Epifani».



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00057presentato daEPIFANI Ettore Guglielmotesto diVenerdì 28 settembre 2018, seduta n. 52

   La XI Commissione,

   premesso che:

    a distanza di anni dall'approvazione della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», che ha, tra l'altro, disposto la concessione di un beneficio previdenziale a determinate categorie di lavoratori che durante l'attività lavorativa sono state esposte all'amianto, questo è ancora molto diffuso in Italia e tanti siti contaminati attendono di essere bonificati. Secondo il rapporto di Legambiente, solo 13 regioni hanno approvato un piano regionale per la bonifica, mentre secondo l'Istituto superiore per la prevenzione (Ispesl), ogni anno si registrerebbero almeno quattromila decessi, dovuti all'esposizione professionale, ambientale e domestica alla fibra «killer»;

    successivamente alla citata legge n. 257 del 1992 l'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha esteso la rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini pensionistici anche ai lavoratori non coperti dall'assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail;

    nella passata legislatura vi sono stati una serie di interventi in relazione ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto al fine di estendere la platea dei soggetti beneficiari e di riconoscere maggiori facilitazioni agli ex lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata. Nello specifico l'articolo 1, commi 115 e 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha esteso la platea dei lavoratori esposti all'amianto. Sono state riconosciute le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell'amianto ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto, ovvero per comprovata esposizione ambientale. In seguito, l'articolo 1, commi da 274 a 279, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha, tra l'altro, esteso la platea a cui si applicano le disposizioni richiamate, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell'Inps e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016. Inoltre, il beneficio previdenziale di cui dall'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1992 è stato esteso ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall'amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione. Infine, è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto, che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non. Successivamente, l'articolo 1, comma 250, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha attribuito, a decorrere dal 2017, entro limiti finanziari (20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni annui a decorrere dal 2018), il diritto alla pensione di inabilità per i soggetti affetti da determinate malattie connesse all'esposizione lavorativa all'amianto anche per i casi in cui manchi il presupposto dell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Infine, l'articolo 13-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (cosiddetto decreto per il Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha previsto benefìci pensionistici o sussidi di accompagnamento alla quiescenza per lavoratori affetti da patologia asbesto-correlata, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri finanziari;

    sempre nella precedente legislatura, è stata istituita la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; nel corso della sua attività la Commissione ha approfondito anche il delicato tema dell'amianto in Italia, ponendo ad esempio l'attenzione al caso dello stabilimento Isochimica di Avellino. Occorre poi ricordare il caso di Casale Monferrato i cui abitanti, dopo aver visto morire i lavoratori dell'amianto per asbestosi, corrono il rischio di aver contratto in massa il mesotelioma (il tumore ai polmoni che si rivela anche dopo 30 anni), inalando i filamenti cristallini per contatto indiretto. Infine, vi è il tema del controllo diretto o indiretto da parte della criminalità organizzata del sistema dello smaltimento irregolare dei rifiuti contenenti anche amianto, già nel passato monitorato dalle autorità competenti,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per tutelare i lavoratori che, considerando lo specifico luogo in cui operano, risultano maggiormente esposti all'amianto, con rischi e danni gravi alla salute, nonché al fine di verificare l'efficacia della normativa vigente in materia, con specifico riguardo ai benefìci previdenziali in favore di suddetti lavoratori.
(7-00057) «Epifani».