• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00055 (7-00055) «Rizzetto, Bucalo».



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00055presentato daRIZZETTO Waltertesto diGiovedì 27 settembre 2018, seduta n. 51

   La XI Commissione,

   premesso che:

    con la legge n. 257 del 1992, Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto, l'Italia ha finalmente messo al bando l'attività di estrazione, importazione ed esportazione, produzione e commercializzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono;

    tale importante intervento normativo non ha però risolto il problema dell'amianto in modo definitivo: le bonifiche vanno estremamente a rilento e sono previsti decenni per rimuovere le tonnellate ancora diffuse sul territorio nazionale. Pertanto, nel tempo di amianto si continuerà purtroppo a morire, come è anche emerso dai fatti resi noti con la storica sentenza del tribunale di Torino, n. 565, del 13 febbraio 2012, nei confronti della multinazionale Eternit;

    tale drammatica situazione impone di intervenire rispetto a più profili, quali la prevenzione, procedendo alla rimozione integrale del materiale cancerogeno ancora presente, e la tutela di coloro che sono più esposti ai pericoli derivanti dalla presenza di amianto, in particolare, presso i luoghi di lavoro. Ciò anche in conformità alla direttiva 2009/148/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

    al riguardo, si fa presente che il rischio connesso ai materiali contenenti amianto coinvolge molti edifici scolastici italiani, poiché costruiti in un'epoca in cui l'amianto era molto utilizzato in edilizia; difatti, è frequente rinvenire al loro interno materiale contenente amianto. A distanza di anni dalla legge n. 257 del 1992, il censimento delle scuole non è ancora stato completato;

    già nel 2012, l'Osservatorio nazionale amianto (Ona) ha reso pubblici i dati relativi alla presenza di amianto in 2.400 edifici scolastici, con una condizione di rischio estesa a 350.000 studenti e 50.000 lavoratori della scuola. Successivamente, anche il Censis ha confermato questi dati;

    secondo il registro nazionale mesoteliomi istituito presso l'Inail, che censisce le neoplasie dovute all'amianto (pleura, peritoneo, pericardio e tunica vaginale del testicolo) nel 2012 – ultimo anno analizzato – erano stati registrati 63 casi nel comparto istruzione, di ogni categorie professionale (insegnanti, bidelli, tecnici di laboratorio, e altro): 41 uomini e 22 donne;

    nel «libro bianco delle morti di amianto in Italia», l'Ona ha reso pubblici i dati dell'incidenza dell'amianto in Italia: 1.900 di mesotelioma (che provoca la morte dei pazienti nel 95 per cento dei casi); 600 per asbestosi; 3.600 per tumori polmonari;

    l'amianto provoca anche altre patologie neoplastiche (il tumore della faringe, della laringe, dello stomaco, delle ovaie e del colon retto). Spesso possono bastare anche esposizioni non elevate per provocare l'insorgenza del mesotelioma e delle altre patologie tumorali asbesto correlate;

    il picco di mesoteliomi e di altre patologie asbesto correlate è previsto tra il 2025 e il 2030 e poi inizierà una lenta decrescita;

    in Italia, ci sono ancora 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto, di cui 33 milioni di amianto compatto e 8 milioni di tonnellate di amianto friabile;

    ebbene, nella convinzione che ancora non venga affrontato adeguatamente il rischio connesso alla presenza del materiale cancerogeno nei luoghi di lavoro, si ritiene necessario intervenire, imponendo l'adozione di ogni misura disponibile volta a evitare il contatto umano con le polveri di amianto e prevedendo che l'attività lavorativa debba essere condotta utilizzando i migliori strumenti tecnologici alla luce delle conoscenze tecniche più recenti;

    si impone, inoltre, la necessità di coordinare e integrare la normativa in materia di amianto, attraverso la costituzione di un testo unico che disciplini e regolamenti tale ambito, in particolare, rispetto ai profili della tutela e della sicurezza del lavoro e delle misure previdenziali per gli aventi diritto;

    un ulteriore intervento è richiesto rispetto all'accesso anticipato al pensionamento riconosciuto, a determinate condizioni, ai lavoratori esposti ad amianto dalla citata legge, n. 257, del 1992. Sul punto, infatti, va affrontata una volta per tutte la necessità di riaprire i termini per la presentazione delle istanze finalizzate al riconoscimento dei benefici previdenziali, non più esigibili dal 15 giugno 2005, in favore dei lavoratori esposti a amianto. Ciò individuando soluzioni che escludano trattamenti diseguali come avvenuto in passato;

    tra i più penalizzati vi sono i militari, e i dipendenti del comparto sicurezza, in particolare coloro che sono stati addetti a svolgere «missioni» imbarcati nelle unità navali della Marina militare, gli stessi finanzieri «ramo mare», i vigili del fuoco e altri, che a maggior ragione, non essendo assicurati Inail, si sono trovati nell'impossibilità di poter far valere il loro diritto, così determinando una ingiustificata discriminazione;

   è, dunque, urgente dare delle risposte efficaci a tutti i lavoratori esposti ad amianto,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative volte a tutelare i lavoratori che, in considerazione del luogo di lavoro, rischiano maggiormente danni da esposizione da amianto e adottare innovative misure di protezione che, grazie alle conoscenze tecniche più recenti, possano prevenire il contatto con le polveri cancerogene;

   ad adottare idonee iniziative normative finalizzate al coordinamento e all'integrazione della disciplina vigente, con la costituzione di un testo unico che disciplini la materia rispetto alla sicurezza sul lavoro e alle misure previdenziali;

   a porre in essere iniziative normative a tutela dei lavoratori esposti ad amianto, affinché siano riaperti i termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dei benefici previdenziali riconosciuti dalla legge n. 257 del 1992 e non più esigibili dal 15 giugno 2005, estesi anche al personale civile e militare delle Forze armate e del comparto sicurezza (Guardia di finanza, polizia di Stato, vigili del fuoco).
(7-00055) «Rizzetto, Bucalo».