• C. 28 EPUB Proposta di legge presentata il 23 marzo 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.28 Disposizioni concernenti l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei macelli e negli allevamenti


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 28

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Disposizioni concernenti l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei macelli e negli allevamenti

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha la finalità di prevenire e contrastare i reati di maltrattamento e di abbandono di animali nei macelli e negli allevamenti, integranti le fattispecie criminose di cui agli articoli 544-ter e 727 del codice penale, favorendo la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali reati, nonché di contrastare le violazioni delle prescrizioni igienico-sanitarie, garantendo piena attuazione della legislazione vigente.
  Proprio allo scopo di agevolare la perseguibilità dei menzionati reati, l'iniziativa legislativa prevede che all'interno dei macelli e degli allevamenti siano installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.
  L'esigenza che spinge all'introduzione di tali strumenti di controllo nasce dalla constatazione che troppo spesso si verificano crudeli episodi di sevizie e di brutale trattamento ai quali sono costretti gli animali destinati all'abbattimento, nonostante la legislazione vigente detti precise prescrizioni a tale scopo e per tutte le operazioni correlate, prescrizioni finalizzate a evitare o a ridurre al minimo la sofferenza degli animali durante l'intero processo di macellazione.
  Sconcertanti condizioni di maltrattamento sono riscontrabili anche negli allevamenti, in particolare in quelli intensivi, dove in alcuni casi è totale l'incuria per le esigenze sociali ed etologiche delle specie animali allevate derivanti dalla situazione in cui gli animali sono costretti a vivere. Spesso essi sono sottoposti a inutili sofferenze e lesioni a causa delle loro condizioni di alloggiamento e di alimentazione. Non solo le sevizie, le torture o le crudeltà caratterizzate da dolo, ma anche le suddette condizioni di vita sono idonee a integrare quei comportamenti colposi di abbandono e di incuria che incidono sulla condizione psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi e che quindi integrano il reato di abbandono di animali.
  Gli episodi verificatisi nel mattatoio intercomunale di Soule, a Mauléon-Licharre, in Francia, ad esempio, sono venuti alla luce proprio grazie a un video realizzato con telecamere nascoste dall'associazione animalista L214 che ha mostrato le atrocità del dolore inflitto e la ferocia del tormento patito da mucche, maiali e pecore durante le operazioni per l'abbattimento. Proprio tale video è servito a comprovare l'illegalità delle condotte messe in atto dagli operatori, che avevano violato le norme relative allo stordimento preventivo obbligatorio e che avevano procurato, per negligenza o intenzionalmente, dolore, ansia e sofferenza atroce agli animali. Inoltre, proprio a seguito della reazione di ripugnanza che tale video ha suscitato nell'opinione pubblica, è stata istituita una Commissione parlamentare di inchiesta che ha presentato le sue conclusioni sul tema. Tra queste la proposta di rendere sistematica la videosorveglianza stante il fatto che il controllo su come gli animali destinati alla macellazione vengono uccisi non può essere affidato alle iniziative lodevoli, ma al limite della legalità, delle associazioni animaliste.
  Anche in Italia si sono verificati numerosi episodi del genere. Ad esempio, un video realizzato dall'associazione di Bologna «Essere animali» ha evidenziato le terribili condizioni dei suini in un allevamento di Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena, che peraltro rifornisce il Consorzio del prosciutto di Parma. Il video ha mostrato le atroci immagini di maiali malati o addirittura agonizzanti sui corridoi di cemento, smagriti, tremanti di febbre, feriti per gli scontri causati dal sovraffollamento e comunque abbandonati al loro destino.
  Considerando che il benessere degli animali è un bene tutelato anche dai trattati europei, occorre che ogni Paese si doti di quanto necessario per garantire il massimo livello di protezione degli animali durante la macellazione o negli allevamenti, per evitare sofferenze inutili a tali esseri senzienti e assicurare per quanto possibile condizioni di vita rispondenti alle caratteristiche etologiche di ciascuna specie. Su questa linea si colloca la presente iniziativa legislativa che, come già evidenziato, vuole anche offrire uno strumento utile a favorire la raccolta di dati utilizzabili a scopi probatori in sede di accertamento del reato di maltrattamento di animali destinati all'uccisione ai fini della macellazione, che non possono essere sottoposti a sofferenze più gravi di quelle che sono necessarie, nel minimo, per ucciderli e del reato di abbandono di animali che troppo spesso si verifica negli allevamenti intensivi.
  In particolare l'articolo 2 prevede che nei macelli e negli allevamenti che impiegano sistemi intensivi siano installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi, nel pieno rispetto della privacy dei lavoratori. L'accesso alle registrazioni è consentito all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia secondo le modalità stabilite dal libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale e all'organo accertatore nel caso di accertamento di illecito amministrativo da parte dell'autorità addetta ai controlli.
  L'articolo 3 prevede un incentivo fiscale allo scopo di alleggerire il peso economico in capo ai gestori degli impianti che a proprie spese installeranno i dispositivi audiovisivi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge ha la finalità di prevenire e contrastare i reati di maltrattamento e di abbandono di animali nei macelli e negli allevamenti che impiegano sistemi intensivi, di favorire la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali reati, nonché di contrastare le violazioni delle prescrizioni igienico-sanitarie, garantendo la piena attuazione della legislazione vigente per la tutela della salute del cittadino e del benessere degli animali.

Art. 2.
(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei macelli e negli allevamenti).

  1. Per assicurare il conseguimento della finalità di cui all'articolo 1, nei macelli e negli allevamenti che impiegano sistemi intensivi sono installati con costi a carico dei gestori delle strutture, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali è l'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 17 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per la verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. L'esito della verifica preliminare è comunicato al soggetto richiedente entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, l'esito si intende positivo.
  2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
  3. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale. In caso di accertamento di illecito amministrativo da parte dell'autorità addetta ai controlli, l'accesso è consentito all'organo accertatore.
  4. I sistemi di cui al comma 1 sono installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 sono installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
  5. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale delle strutture di cui all'articolo 1 hanno diritto a un'informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al citato comma 1, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi.
  6. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.
  7. Nelle strutture di cui all'articolo 1 è vietato l'utilizzo di webcam.
  8. In caso di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 6 si applicano le sanzioni stabilite dal titolo III della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  9. La mancata installazione dei sistemi di videosorveglianza entro il termine di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 15.000 euro a 40.000 euro. In caso di recidiva la sanzione è aumentata del doppio e l'attività di macellazione o allevamento è sospesa fino all'installazione dei predetti sistemi.

Art. 3.
(Credito d'imposta).

  1. Ai macelli e agli allevamenti che installano gli impianti di videosorveglianza di cui all'articolo 2 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute non cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.
  2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui ai commi 1 e 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.