• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/00112 (2-00112) «Pittalis».



Atto Camera

Interpellanza 2-00112presentato daPITTALIS Pietrotesto diVenerdì 21 settembre 2018, seduta n. 48

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   il Corpo nazionale dei vigili del fuoco «assicura gli interventi tecnici urgenti diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e, sulla base di preventivi accordi di programma, il medesimo Corpo pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi»;

   ai sensi del decreto legislativo n. 217 del 2005 il dipartimento non fruisce di personale con contratto a tempo non indeterminato;

   il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 139 del 2006 prevede che «Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, cui è assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 9» e il comma 2 stabilisce che «Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle intese di cui al comma 1, possono contribuire al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari anche mediante l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi e strumenti operativi da impiegare per le attività di soccorso pubblico»;

   l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006 stabilisce che «Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovra ordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

   l'attività del personale volontario dei vigili del fuoco ha assunto negli anni un'importanza straordinaria in termini di apporto fondamentale al pieno soddisfacimento della missione istituzionale del Corpo;

   è attesa definizione delle procedure volte a dare piena attuazione al nuovo piano di assunzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il prossimo quinquennio finalizzato all'incremento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché la stabilizzazione dei cosiddetti discontinui, come disposta ai commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017;

   i requisiti stabiliti per l'assunzione del personale volontario discontinuo sono i seguenti: per il personale maschile e femminile fino a 40 anni di età: 3 anni di iscrizione nella graduatoria, 120 giorni di servizio con almeno 1 richiamo negli ultimi quattro anni per il personale maschile e femminile da 40 a 45 anni compiuti: 3 anni di iscrizione nella graduatoria, 250 giorni di servizio per i maschi e 150 per le femmine, per tutti almeno un richiamo di 14 giorni negli ultimi 4 anni; per il personale con età superiore a 46 anni: 3 anni di iscrizione alla graduatoria, 400 giorni di servizio per i maschi e 200 per le femmine, per tutti almeno due richiami di 14 giorni negli ultimi 4 anni. Per il personale in possesso dei suddetti requisiti sono stabiliti, con decreto del Ministro dell'Interno, i criteri di verifica dell'idoneità psicofisica e le modalità abbreviate per il corso di formazione;

   in relazione al personale volontario e discontinuo dei vigili del fuoco della Sardegna, i predetti requisiti parrebbero oltremodo stringenti e non terrebbero conto del fatto che, con particolare riguardo ai 250 volontari della provincia di Nuoro, in pochissimi potrebbero vantare l'anzianità di servizio richieste stante il sostanziale blocco delle chiamate registratosi nelle ultime campagne antincendio della regione Sardegna, introducendo così, di fatto, una intollerabile disparità di trattamento a danno dello stesso personale nell'ambito delle procedure di stabilizzazione in argomento –:

   quale sia lo stato delle procedure di stabilizzazione del personale volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della Sardegna nonché la consistenza numerica del personale volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della Sardegna avente accesso alla procedura di stabilizzazione;

   quali iniziative ritenga di assumere per garantire ai 250 volontari della provincia di Nuoro in possesso delle anzianità di servizio previste, stante il sostanziale blocco delle chiamate registratosi nelle ultime campagne antincendio della Sardegna, di poter accedere comunque alle procedure di stabilizzazione, superando in tal modo la disparità di trattamento venutasi a creare a danno del predetto personale.
(2-00112) «Pittalis».