• C. 540 EPUB Proposta di legge presentata il 18 aprile 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.540 Disposizioni per il contrasto della ludopatia e la razionalizzazione dei punti di vendita di gioco pubblico


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 540

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BITONCI, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, BISA, CAPARVI, CAVANDOLI, COLMELLERE, COVOLO, FANTUZ, FOGLIANI, GIACOMETTI, GOBBATO, LAZZARINI, LUCCHINI, PATERNOSTER, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, TOMBOLATO, TURRI

Disposizioni per il contrasto della ludopatia e la razionalizzazione
dei punti di vendita di gioco pubblico

Presentata il 18 aprile 2018

  Onorevoli Colleghi! — I più recenti dati sul gioco pubblico mostrano in Italia una progressiva espansione di fatturato e di giocatori. In base agli ultimi dati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la raccolta, ossia l'insieme delle puntate effettuate in un anno, nel 2016 è stata pari a circa 96 miliardi di euro (+8 per cento circa rispetto al 2015, quando fu superiore a 88 miliardi) e la spesa, ossia la differenza tra la raccolta e le vincite al gioco, nel 2016 si è aggirata intorno ai 19 miliardi (nel 2015 fu pari a 17,5 miliardi). I valori sono quindi in continua crescita: basti pensare che, nel 2012, il settore è cresciuto tra il 13 per cento ed il 14 per cento rispetto al 2011. Il settore del gioco è ad oggi ai primi posti in Italia per volume d'affari.
  Secondo i dati rilevati dai monopoli di Stato, il mercato dei giochi d'azzardo è così suddiviso: slot machine (51 per cento), lotterie e gratta e vinci (9 per cento), lotto (8 per cento), giochi di abilità a distanza con vincita in denaro (cosiddetti skillgames) (17 per cento), scommesse sportive (esempio Totocalcio e Totogol) (8 per cento), altri giochi (7 per cento, di cui 2 per cento bingo, 2 per cento giochi a totalizzatore, 1 per cento scommesse virtuali, 1 per cento betting exchange e 1 per cento giochi a base ippica).
  La crescente offerta di gioco pubblico si accompagna ad una progressiva frammentazione dei punti di offerta di gioco sul territorio. I cosiddetti apparecchi da intrattenimento, ad esempio, sono oggi presenti in una molteplicità di esercizi commerciali che non fondano il proprio core business sul gioco: bar, tabaccherie, stabilimenti balneari. Si tratta di locali dove la vendita di giochi pubblici è accessoria rispetto all'attività principale e dove quindi non ci sono professionalità in grado di garantire il controllo sugli apparecchi e la salvaguardia dei giocatori.
  L'eccesso di offerta di gioco determina un duplice effetto: rendere più difficili i controlli sul territorio, esponendo quindi maggiormente il settore al rischio di infiltrazioni malavitose, e innalzare il rischio di dipendenza dei soggetti più deboli come giovani, pensionati e disoccupati che hanno la possibilità di accedere al gioco senza alcuna forma di controllo.
  È necessario quindi ripensare l'offerta di gioco limitando la presenza delle slot machine solo in quei locali dove viene assicurato un controllo professionale sugli apparecchi e sui giocatori. Tali locali, peraltro, sono gli unici in grado di garantire maggiori possibilità di controllo assicurando il presidio sul territorio.
  La presente proposta di legge si propone di dettare criteri più stringenti per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento, al fine di limitare l'accesso indiscriminato ad essi. La ludopatia, infatti, intesa come malattia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, colpisce circa 900.000 persone, motivo per cui, nel 2012, è stato previsto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da tale patologia.
  Nonostante i diversi interventi legislativi in materia di protezione dei minori e di restrizioni in materia di pubblicità rivolta agli stessi, e nonostante la prevista riduzione, con la legge di stabilità 2016, del complessivo numero di slot machine del 33 per cento circa (fino a raggiungere il numero massimo di 265.000), non sembrano ancora essere state prese idonee misure di contrasto del fenomeno della ludopatia, che deve essere considerato un problema di livello non soltanto personale, ma collettivo, proprio per il forte impatto che questa patologia può avere sull'intero sistema sociale.
  L'articolo 1 specifica le finalità della legge, riferite alla necessità di evitare l'eccessivo frazionamento e polverizzazione dell'offerta di gioco, di innalzare la professionalità degli operatori allo scopo di proteggere le categorie più deboli, di contrastare il fenomeno del gioco illegale. L'articolo 2 detta, quindi, nuovi criteri per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di pubblica sicurezza (new slot), al fine di limitarne l'eccessivo proliferare in bar, ristoranti e tutti quegli esercizi commerciali che non fanno del gioco la loro attività principale.
  In particolare, è vietata l'installazione delle new slot negli esercizi commerciali con attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico che abbiano una superficie inferiore a 20 metri quadrati. L'installazione è inoltre vietata negli stabilimenti balneari, nei circoli privati, nei centri di raccolta scommesse che raccolgono in Italia per conto di operatori esteri – che operano in forza della sentenza cosiddetta Costa Cifone emessa il 16 febbraio 2012 dalla Corte di giustizia dell'Unione europea – e nelle sale pubbliche da gioco dove, in aggiunta, è vietata anche l'installazione delle videolottery di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di pubblica sicurezza.
  Viene, inoltre, ridisegnato il sistema del contingentamento – ossia il numero massimo di congegni che è consentito installare in rapporto alla superficie dei locali destinata alla vendita o all'attività economica e sociale – nei bar, nei ristoranti e negli alberghi, riducendo il numero massimo di apparecchi installabili rispetto al numero oggi consentito.
  Sono infine dettate disposizioni sulla realizzazione dei locali destinati all'installazione delle new slot negli esercizi commerciali. Essi devono essere architettonicamente separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio e la loro superficie non deve essere prevalente rispetto a quella dedicata all'attività principale. In tali locali deve essere prevista un'apposita area destinata ai fumatori nel pieno rispetto della normativa anti-fumo.
  L'articolo 3 detta nuove disposizioni in materia di orario, al fine di evitare che la possibilità dell'accesso al gioco, a qualsiasi orario del giorno e della notte, possa favorire in maniera indiscriminata la dipendenza, almeno per i dispositivi fisici, tenuto conto dell'ormai dilagante fenomeno del gioco on line illegale su cui, invece, è più difficile intervenire. Si ricorda, a questo proposito, che la stessa Commissione europea ha approvato una raccomandazione agli Stati membri sui servizi di gioco d'azzardo telematico, contenente le linee guida da adottare al fine di tutelare in maniera più efficace i cittadini, e soprattutto i minori, dal rischio del gioco digitale, ormai diffusissimo. Si prevede, altresì, una regolamentazione più stringente riguardo l'ubicazione geografica dei dispositivi, stabilendo norme sulla distanza tra questi ultimi e luoghi sensibili come scuole, ospedali, centri sportivi, parchi pubblichi e centri parrocchiali, visto che fra i fruitori vi sono spesso soggetti psicologicamente più fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che più facilmente, data la loro condizione sociale ed economica, possono cadere in vere forme di dipendenza psicologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali. Allo stesso modo, è anche prevista una distanza minima dagli sportelli bancari o postali, tale da scoraggiare, quanto più possibile, il prelievo di contante, considerato che il giocatore d'azzardo ha un'incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare d'azzardo in grado di compromettere se stesso, la propria famiglia e le proprie attività o il proprio patrimonio.
  L'articolo 4 intende devolvere il 30 per cento delle entrate derivanti dal prelievo erariale unico alle amministrazioni comunali, che oggi sono sempre più chiamate a sostenere l'onere dei controlli negli esercizi commerciali e nelle sale da gioco e a dare il proprio sostegno nella lotta alla ludopatia. Le modalità di attribuzione ai comuni della quota parte loro spettante sono rimandate ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e finanze.
  L'articolo 5 è teso a limitare il ricorso alle carte di debito per il pagamento delle giocate: sempre più spesso, infatti, accade che alcuni giocatori, pur di continuare a giocare, siano disposti a indebitarsi ulteriormente, aggirando, con l'utilizzo della carta di debito, i limiti imposti al prelievo di contanti.
  L'articolo 6 reca una serie di misure dedicate al contrasto del gioco illegale o irregolare, nonché volte a garantire il versamento di una garanzia fidejussoria anche da parte di quei soggetti giuridici, operanti con sede all'estero, che fino ad ora lo hanno evitato, equiparandoli di conseguenza agli operatori italiani.
  L'articolo 7 stabilisce sanzioni amministrative di natura pecuniaria, nonché la chiusura dell'esercizio, in caso di reiterazione della violazione degli obblighi imposti dalla legge.
  L'articolo 8, infine, prevede l'adozione dei regolamenti di attuazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge è finalizzata a ridurre il frazionamento e la frammentazione dei punti di offerta di gioco esistenti nel territorio nazionale, in modo da renderne possibile il controllo da parte degli organi competenti, in particolare al fine di assicurare l'idonea professionalità degli operatori del gioco legale a tutela delle fasce più deboli di giocatori e dei minorenni, per i quali il gioco è vietato, nonché a promuovere l'adeguamento professionale dei medesimi operatori, a contrastare il gioco illegale o irregolare e a limitare gli eccessi di gioco che possono favorire l'insorgenza del gioco d'azzardo patologico.

Art. 2.
(Nuovi criteri per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento).

  1. A decorrere dal 1° giugno 2018:

   a) è vietata l'installazione:

    1) degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «TULPS», nei punti di vendita aventi attività principale diversa dalla commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, con superficie destinata all'attività principale non superiore a 20 metri quadrati;

    2) degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS negli stabilimenti balneari e nei circoli privati di qualsiasi natura e scopo sociale, nei centri di trasmissione dati per la raccolta di scommesse operanti nel territorio nazionale in base alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012, cause riunite C-72/10 e C-77/10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 100 del 17 aprile 2010, e nelle sale pubbliche da gioco in cui è consentito l'accesso ai minori di anni diciotto;

    3) di oltre due apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS in ciascun bar, ristorante ed esercizio assimilato con superficie non inferiore a 20 metri quadrati e non superiore a 50 metri quadrati. Il numero degli apparecchi è elevabile di una unità per ogni 50 metri quadrati ulteriori di superficie, fino a un numero massimo di sei apparecchi;

    4) di un numero superiore a uno ogni venti camere di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS in ciascun albergo ed esercizio assimilabile. Il numero di apparecchi non può essere superiore a quattro per esercizi che hanno fino a cento camere; esso è elevabile di una unità per ogni ulteriori cento camere, fino a un massimo di sei apparecchi;

   b) in tutti gli esercizi di cui alla lettera a) gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS sono collocati in locali strutturalmente e architettonicamente separati dalle aree destinate all'attività principale dell'esercizio. Tali locali separati prevedono un'apposita area dedicata ai fumatori, realizzata sulla base dei requisiti tecnici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003. La superficie complessiva destinata all'installazione degli apparecchi da intrattenimento non può essere superiore a quella dedicata all'attività principale dell'esercizio;

   c) i preposti alle sale da gioco devono essere iscritti a un apposito albo, a cui si accede a seguito del superamento di un corso abilitante, organizzato a cura delle regioni.

Art. 3.
(Disciplina degli orari di apertura e dell'ubicazione delle sale da gioco).

  1. L'orario di esercizio delle sale da gioco, salva la possibilità che le leggi regionali prevedano orari più restrittivi, è fissato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 per tutti giorni della settimana, compresi i giorni festivi. L'orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, collocati in esercizi diversi dalle sale da gioco, autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del medesimo TULPS, è fissato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 per tutti giorni della settimana, compresi i giorni festivi. Gli apparecchi, nelle ore di non funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.
  2. Qualsiasi locale in cui è svolta l'attività di sala pubblica da gioco deve essere distante almeno 1.000 metri da:

   a) istituti scolastici e universitari;

   b) impianti sportivi e centri parrocchiali;

   c) giardini e parchi pubblici;

   d) ospedali;

   e) centri per anziani.

  3. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio o di titolo equivalente è tenuto all'esposizione:

   a) di apposite targhe, in un luogo ben visibile al pubblico, recanti formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro;

   b) di un cartello indicante l'orario di apertura delle sale da gioco o di funzionamento degli apparecchi.

  4. Al fine della tutela della salute, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca un incentivo al gioco, il locale in cui è svolta l'attività di sala pubblica da gioco deve essere distante almeno 100 metri da sportelli bancari, postali o bancomat, agenzie di prestito di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o altri oggetti preziosi.
  5. La distanza tra i locali in cui è svolta l'attività di sala pubblica da gioco e i luoghi di cui ai commi 2 e 4 è calcolata dal centro della porta di ingresso del locale, seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al centro della porta di ingresso dei luoghi di cui ai citati commi 2 e 4.
  6. L'esercizio delle attività di cui alla presente legge è vietato negli immobili di proprietà pubblica o gestiti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4.
(Devoluzione del prelievo erariale unico ai territori).

  1. Un importo pari al 30 per cento delle entrate derivanti dal prelievo erariale unico applicato sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS è devoluto ai comuni per il finanziamento delle attività civiche e amministrative di competenza.
  2. Al fine di corrispondere ai comuni le entrate di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e finanze individua con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso le quali i concessionari di rete comunicano periodicamente i proventi da raccolta delle giocate su base comunale e le modalità di attribuzione ai comuni della quota parte ad essi spettante.

Art. 5.
(Divieto d'utilizzo delle carte di debito per il pagamento delle puntate di gioco).

  1. Negli esercizi di cui all'articolo 2 è vietato mettere a disposizione del giocatore strumenti per il pagamento delle giocate effettuate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, mediante carte di debito.
  2. In caso di violazione della disposizione del comma 1, il trasgressore è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 10.000 per ogni violazione del divieto.

Art. 6.
(Contrasto del gioco illegale e irregolare).

  1. L'attività di raccolta di gioco attraverso l'utilizzo di centri di trasmissione dati per la raccolta di scommesse con operatori esteri privi di concessione governativa è vietata. Tale divieto si applica anche qualora l'attività legata al gioco non sia quella prevalente.
  2. Il gioco del poker con vincita in denaro, in tutte le sue varianti, non è ammesso all'interno dei circoli privati.
  3. È vietato installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS presso i circoli privati.
  4. L'esercizio dell'attività da parte di soggetti che effettuano la trasmissione di dati verso operatori di scommesse esteri in possesso di concessione governativa è soggetto al versamento di una fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.

Art. 7.
(Sanzioni).

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5, in caso di inosservanza degli obblighi prescritti dalla presente legge al trasgressore si applica:

   a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000, per la violazione delle norme in materia di criteri di installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 2;

   b) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, per la violazione dei limiti di orario previsti dal comma 1 dell'articolo 3;

   c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 20.000, per la violazione delle norme in materia di ubicazione degli apparecchi di cui al comma 2 dell'articolo 3;

   d) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000, per la violazione degli obblighi di informazione di cui al comma 3 dell'articolo 3;

   e) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000, per la violazione delle norme in materia di ubicazione delle sale da gioco di cui al comma 4 dell'articolo 3;

   f) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000, per la violazione del divieto di esercizio delle attività di gioco negli immobili previsto dal comma 6 dell'articolo 3.

  2. In caso di particolare gravità o recidiva delle violazioni di cui al comma 1, si applica la misura accessoria della sospensione dell'attività, per un periodo da sette a trenta giorni, delle sale da gioco autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi; la recidiva si verifica qualora la violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  3. La violazione del provvedimento di sospensione dell'attività di cui al comma 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 e la confisca amministrativa degli apparecchi da intrattenimento quali cose che costituiscono oggetto della violazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge.
  4. La detenzione abusiva degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS comporta l'obbligo di rimozione degli stessi entro trenta giorni dalla rilevazione della violazione.
  5. L'accertata inottemperanza al provvedimento di rimozione di cui al comma 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000 e la confisca degli apparecchi ivi previsti quali cose che costituiscono oggetto della violazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della medesima legge.
  6. La violazione di altre disposizioni della presente legge, non disciplinate dal TULPS o da altre disposizioni normative, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.
  7. Le violazioni delle disposizioni richiamate dal presente articolo non sono sanabili.

Art. 8.
(Regolamenti di attuazione).

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare, con propri decreti, i regolamenti di attuazione della medesima legge.