• C. 708 EPUB Proposta di legge presentata l'8 giugno 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.708 Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di eleggibilità e decadenza del presidente della provincia


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 708

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SORTE, BENIGNI

Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di eleggibilità e decadenza del presidente della provincia

Presentata l'8 giugno 2018

  Onorevoli Colleghi! — La riforma dell'ordinamento degli enti locali contenuta nella legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» (cosiddetta «legge Delrio»), oltre a introdurre elementi di caos normativo, contiene disposizioni contraddittorie e confuse, soprattutto per quello che riguarda le funzioni delle province e la legittimazione democratica degli organi di governo delle province e delle città metropolitane.
  Anziché semplificare e diminuire i costi, la legge Delrio ha moltiplicato di fatto i livelli burocratici e ridotto gli spazi di democrazia, aumentando il disordine sulla gestione dei servizi a livello locale e creando nuovi problemi a imprese e cittadini.
  La presente proposta di legge affronta alcune questioni in merito alla carica del presidente di provincia, sulle quali si registrano evidenti disfunzioni.
  Ad oggi, l'articolo 1, comma 60, della legge Delrio prevede che «Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni».
  Di fatto la norma esclude dalla possibilità di elezione tanti sindaci, determinando una forte limitazione della partecipazione democratica, rendendo impossibile una concreta rappresentatività di tutti i comuni, e, di fatto, creando una notevole disparità tra gli enti locali dal punto di vista dell'elettorato passivo. Un esempio su tutti: il caso della provincia di Bergamo, in cui soltanto poco più di un quinto dei sindaci potrebbe partecipare attivamente alla prossima elezione del presidente.
  La presente proposta di legge mira quindi innanzitutto ad eliminare il vincolo dei diciotto mesi, estendendo la possibilità di elezione a tutti i sindaci in carica al momento della presentazione delle candidature.
  Contestualmente, inoltre, la proposta provvede a sopprimere la disposizione di cui al comma 65 del citato articolo 1 della legge n. 56 del 2014, che prevede la decadenza del presidente della provincia in caso di cessazione dalla carica di sindaco. La cessazione dalla carica di sindaco può infatti essere determinata anche a seguito di sfiducia da parte del consiglio comunale; i consiglieri comunali sarebbero così investiti di un potere eccessivo, potendo di fatto contestualmente far decadere l'amministrazione comunale e costringere la provincia a nuove elezioni. La soppressione della suddetta disposizione appare quindi necessaria per rafforzare e rendere effettivamente operativa e indipendente la carica di presidente della provincia, a tutela di tutti gli enti locali rappresentati.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 60, le parole: «, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni» sono soppresse;

   b) il comma 65 è abrogato.