• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00212 MININNO, DONNO, BOGO DELEDDA, BOTTICI, CASTIELLO, FEDE, MAIORINO, ORTIS, ROMAGNOLI - Al Ministro della difesa - Premesso che: tra gli impegni sottoscritti nel "contratto per il governo...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00212 presentata da CATALDO MININNO
mercoledì 19 settembre 2018, seduta n.037

MININNO, DONNO, BOGO DELEDDA, BOTTICI, CASTIELLO, FEDE, MAIORINO, ORTIS, ROMAGNOLI - Al Ministro della difesa - Premesso che:

tra gli impegni sottoscritti nel "contratto per il governo del cambiamento", al capitolo 9, si stabilisce che "al fine di migliorare e rendere più efficiente il settore della Difesa risulta prioritaria la tutela del personale delle Forze Armate", con esplicito riferimento al tema del "ricongiungimento famigliare". Questo tema, profondamente sentito dal personale militare, non è di semplice soluzione, in quanto, a fronte di una massiccia presenza di basi militari nel Nord Italia, circa l'80 per cento del personale proviene dal Meridione e nella maggioranza dei casi, per varie ragioni, ambisce a ritornarvi;

ad avviso degli interroganti il Parlamento ha il dovere di farsi carico di questo problema. Per questo motivo, è stato presentato in Senato, a prima firma del senatore primo firmatario del presente atto, un disegno di legge in tema di "congiungimento famigliare", che si propone l'obiettivo di garantire maggiori tutele alla stabilità e serenità della famiglia, diritto fondamentale sancito dall'articolo 29 della Carta Costituzionale, evitando, per quanto possibile, gravi traumi familiari in relazione a quelle categorie di dipendenti pubblici, maggiormente soggette a trasferimenti di sede, tutelando, peraltro, le amministrazioni stesse, dal momento che le conseguenze della divisione familiare si ripercuotono inevitabilmente anche sul servizio del militare, oltre che sulla sua famiglia;

questo strumento da solo, però, non è risolutivo; anzi, al contrario, gli effetti di questa norma risulterebbero vanificati dalla carenza di posizioni organiche negli enti dislocati nel Sud Italia;

è noto, infatti, che ai sensi dell'art. 19 della legge n. 183 del 2010, lo stato giuridico del personale del comparto difesa, "in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti", è articolato in un complesso di doveri e diritti assolutamente singolare, differente, nella sostanza, rispetto a quello degli altri dipendenti pubblici;

peraltro, il decreto legislativo n. 165 del 2001, nel dettare le "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", all'art. 3, stabilisce che il rapporto d'impiego del personale militare resta regolamentato da norme speciali di diritto pubblico, sottraendolo al regime di lavoro subordinato "privatistico", proprio di altre amministrazioni pubbliche. Esiste, pertanto, una inevitabile prevalenza dell'interesse pubblico delle amministrazioni militari rispetto alle legittime richieste ed aspettative del dipendente con le stellette;

la logica conseguenza è che, seppur in possesso di tutti i requisiti per ottenere un trasferimento di sede, il militare si troverà, comunque, nelle condizioni di non essere movimentato perché, in caso di automatismo, le amministrazioni militari otterrebbero un eccesso di personale nelle basi del Meridione con corrispondente riduzione in quelle del Nord, che porterebbe a rendere queste ultime poco o per nulla efficienti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda implementare la presenza delle infrastrutture e del personale militare nel Mezzogiorno del Paese, con conseguente riduzione di quelli attualmente presenti al Nord, con particolare riferimento a quelle unità, i cui compiti non derivino da una motivazione strategica o operativa, per la quale si renda necessaria una specifica allocazione geografica.

(3-00212)