• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00214 STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: attualmente, le associazioni sportive dilettantistiche ricorrono, nella quasi...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00214 presentata da DIETER STEGER
mercoledì 19 settembre 2018, seduta n.037

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

attualmente, le associazioni sportive dilettantistiche ricorrono, nella quasi totalità dei casi, al regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991, che non prevede particolari esclusioni per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta sulle operazioni commerciali attive, ma si limita a dettare specifiche modalità di determinazione dell'IVA a debito, nonché agevolazioni procedurali per quanto riguarda la gestione documentale;

nello specifico, l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, richiamato dall'articolo 2 della legge n. 398 del 1991, prevede che i soggetti rientranti nel regime agevolato siano esonerati dall'obbligo di fatturazione, ad eccezione, tra le altre, delle operazioni di sponsorizzazione, confermando in tal modo la rilevanza commerciale di questo tipo di prestazioni;

diversamente, il decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il codice del terzo settore, prevede che gli organismi di volontariato, tra i quali rientrerebbero le associazioni sportive dilettantistiche, rispettando alcune previsioni del codice medesimo, non siano soggetti passivi IVA, qualora decidano di applicare il "regime forfettario";

il regime forfettario è disciplinato, in particolare, dall'articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e prevede che gli organismi di volontariato (e le associazioni di promozione sociale) non siano tenute ad applicare l'IVA qualora l'ammontare dei ricavi commerciali conseguiti nel periodo d'imposta precedente non abbia superato in totale i 130.000 euro;

l'efficacia dell'articolo 86 è, tuttavia, subordinata al via libera da parte della Commissione UE, sia sotto il profilo dell'imposta sul valore aggiunto, sia per quanto riguarda la questione relativa agli aiuti di Stato, potendo pertanto divenire effettivamente applicabile solo a partire dall'esercizio successivo a quello in cui l'approvazione da parte della UE sarà effettivamente ottenuta;

tale approvazione potrebbe costituire elemento di supporto per un'eventuale estensione dell'agevolazione alle associazioni sportive dilettantistiche che, pur non volendo (o non potendo) applicare il regime forfettario di cui all'articolo 86 citato, si trovassero in una condizione soggettiva equivalente a quella degli enti autorizzati a godere dell'esclusione da IVA, quindi associazioni sportive con ricavi commerciali inferiori ai 130.000 euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia ipotizzabile una modifica della normativa vigente, finalizzata ad introdurre una previsione secondo cui, per le associazioni sportive dilettantistiche, le quali abbiano esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte dirette ed IVA, di cui all'articolo 2 della legge n. 398 del 1991, e il cui volume di ricavi conseguiti nell'anno precedente non sia superiore al limite individuato dall'articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017, le prestazioni di sponsorizzazione da esse rese, sempre che direttamente correlate e finalizzate allo svolgimento delle attività sportive, non siano considerate effettuate nell'ambito dell'attività di impresa.

(3-00214)