• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00482 (5-00482)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00482presentato daTRANO Raffaeletesto diMercoledì 19 settembre 2018, seduta n. 47

   TRANO, LIUZZI e RUGGIERO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 20 novembre 2017 concerne l'applicazione della quota variabile della Tari sulle pertinenze delle abitazioni catastalmente distinte;

   il Ministero chiarisce che, con riferimento alle pertinenze dell'abitazione, appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica;

   pertanto, laddove il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile effettuato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, si prevede che lo stesso possa chiedere il rimborso del relativo importo a partire dall'annualità 2014;

   per quanto riguarda, in particolare, l'istanza di rimborso in parola, il documento di prassi fa presente che la stessa deve essere proposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento;

   ciò premesso e considerato, l'interpretazione fornita ha messo in difficoltà comuni che avevano applicato diversamente la disposizione legislativa, ritenendo corretto esigere la quota variabile familiare anche sulle pertinenze;

   posta la doverosa copertura integrale dei costi del servizio, l'applicazione retroattiva dei nuovi criteri fa sorgere un credito per indebito pagamento a favore dell'utenza domestica con pertinenza e contestualmente, vista l'invarianza dei costi per l'amministrazione e la volontà di non gravare sulla fiscalità generale, una posizione debitoria a carico degli altri contribuenti;

   una soluzione idonea a garantire il ripristino del corretto riparto dei costi del servizio potrebbe consistere nel ricalcolo delle tariffe per gli anni 2014-2015-2016-2017 secondo il nuovo criterio applicativo, con conseguente richiesta della differenza a conguaglio ovvero rimborso dell'eccedenza versata per singola utenza;

   in tal modo, garantendo comunque la copertura integrale dei costi del servizio e la neutralità dell'operazione per l'ente, le somme rimborsate troverebbero piena compensazione con le maggiori entrate incassate dai soggetti che hanno indebitamente fruito di una tassazione inferiore;

   alcuni comuni, tra l'altro, ritengono di poter procedere ai rimborsi d'ufficio, senza necessità di un'apposita istanza, atteso che si tratta spesso di privati cittadini ignari del diritto di credito vantato –:

   se reputi corretto l'operato dei comuni indicato in premessa, ovvero quali altre soluzioni possano legittimamente adottare con riguardo alla problematica segnalata.
(5-00482)