• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/01145 (4-01145)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01145presentato daFRUSONE Lucatesto diMercoledì 19 settembre 2018, seduta n. 47

   FRUSONE, TRANO, SEGNERI, ILARIA FONTANA e DAGA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nella provincia di Frosinone la gestione del servizio idrico integrato è gestito dalla società Acea Ato 5, controllata quasi per la sua interezza dalla holding Acea spa;

   tale gestione ha creato innumerevoli disagi ai cittadini e in molti sono ora in stato di contestazione con il gestore, senza considerare i diversi ricorsi che pendono davanti ai tribunali;

   con decreto del 22 febbraio 2016 pubblicato il 10 marzo 2016 (16A01974), il Ministro pro tempore Padoan ha disposto che «ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla società Acea Ato 5 spa, in quanto relativi ad un servizio pubblico essenziale e nella considerazione che l'equilibrio economico-finanziario del gestore del servizio idrico integrato consenta di assicurare nel tempo la sostenibilità e la qualità delle risorse idriche; (...) è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Società Acea Ato 5 spa – Gruppo Acea spa nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 5 Lazio meridionale – Frosinone»;

   l'autorizzazione è stata concessa ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999;

   la richiamata disposizione, prevede che può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate di alcuni enti pubblici, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre, il comma 3-bis attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti adempiendo alla procedura di cui al comma 3-ter;

   l'interpretazione resa incidentalmente dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 335 del 2008, attribuisce alla tariffa la natura di corrispettivo contrattuale «... si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza» ed ha ritenuto inapplicabili «quelle modalità di riscossione mediante ruolo, che sono tipiche (anche se non esclusive) dei prelievi tributari»; quasi a voler escludere, o in ogni a caso a limitare, la riscossione mediante ruolo di corrispettivi di natura privatistica. Dunque, la riscossione mediante ruolo dovrebbe, considerarsi riservata ai soli enti pubblici in senso soggettivo, e non può estendersi, per il rilevato divieto di analogia, alle società private, quantunque integralmente possedute da enti pubblici;

   inoltre, il comma 3-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999 prevede che, in caso di emanazione dell'autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo «dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639», ponendo come condizione alla riscossione a mezzo ruolo la preventiva costituzione di un valido titolo esecutivo (rappresentato nella specie dall'ingiunzione fiscale);

   tale procedura sta colpendo sia morosi conclamati sia soggetti che hanno aperto una procedura conciliativa con il gestore e che ricevono comunque l'ingiunzione fiscale, avendo quindi come unica difesa il ricorso al giudice ribaltando le parti –:

   se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza per revocare l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 22 febbraio 2016 per i motivi esposti in premessa e in considerazione delle conciliazioni e dei ricorsi in atto;

   se intenda assumere un'immediata iniziativa normativa che limiti la possibilità per i soggetti privati, anche a partecipazione pubblica, di far uso delle procedure di riscossione descritte in premessa a tutela dei consumatori e degli utenti, considerando anche l'attuale uso dello strumento dell'ingiunzione fiscale.
(4-01145)