• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/00433 (5-00433)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00433presentato daPARENTELA Paolotesto diGiovedì 13 settembre 2018, seduta n. 44

   PARENTELA, VIGNAROLI, CILLIS, GAGNARLI, DEL SESTO, PIGNATONE, CIMINO, LOMBARDO, CADEDDU, L'ABBATE, CASSESE e MARZANA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   come noto, lo scopo della direttiva 92/43/CEE, anche detta «Direttiva Habitat», è la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato;

   per il raggiungimento di questo obiettivo, la direttiva stabilisce misure volte ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati;

   le introduzioni di antagonisti naturali, indispensabili per la lotta biologica, debbono seguire le indicazioni previste dallo standard EPPO PM 6/1(1) - First import of exotic biological control agents for research under contained conditions e PM 6/2(1) - Import and release of exotic biological control agents;

   lo stesso articolo 22 della direttiva in parola indica chiaramente che gli Stati membri «controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale, né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione»;

   il legislatore italiano, nel recepimento di tale direttiva, con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, aggiornato e coordinato con il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003 n. 120, non ha tuttavia previsto alcuna possibilità di deroga e non ha delineato nessun percorso autorizzatorio, bloccando di fatto ogni intervento di lotta biologica con utilizzo di antagonisti naturali introdotti da altri areali;

   il disposto di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 si limita, infatti, a vietare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone, specificando i termini di «introduzione» e «di non autoctona» –:

   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative per rivedere urgentemente il quadro normativo vigente al fine di introdurre deroghe che consentano, ancorché in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali interessati, né alla fauna né alla flora selvatiche locali, interventi mirati di lotta biologica con l'utilizzo di antagonisti naturali provenienti da altri areali.
(5-00433)