Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/01117-A/017 premesso che:
con riferimento alle società pubbliche, la categoria degli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati diversi dalle azioni è categoria esistente...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/01117-A/017presentato daCORTELAZZO Piergiorgiotesto diVenerdì 14 settembre 2018, seduta n. 44
La Camera,
premesso che:
con riferimento alle società pubbliche, la categoria degli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati diversi dalle azioni è categoria esistente sin dai decreti-legge n. 201 del 2011 (articolo 23-bis) e n. 69 del 2013 (articolo 84-ter). Numerose società pubbliche hanno colto tale possibilità di finanziamento a sostegno dei propri investimenti, alternativo ad un sistema strettamente bancario, assoggettandosi al rigido sistema di regole e trasparenza dei mercati. Tale rigido sistema di regole e trasparenza è posto a tutela degli investitori, garantendo piena e rigorosa trasparenza sulle informazioni relative alla situazione finanziaria, ai fatti rilevanti che le riguardano, alle caratteristiche relative agli strumenti finanziari e alla gestione societaria;
la lettera p) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (c.d. «Decreto Madia») concernente «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», definisce le società quotate, come «le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati»;
tuttavia, tutte le società che hanno emesso strumenti finanziari, essendo società di medio-piccole dimensioni, hanno optato per i mercati loro propri, a regolazione semplificata nell’iter di emissione dello strumento finanziario, ma con il medesimo regime sostanziale di pubblicità, trasparenza e vigilanza da parte di Consob o Borsa Italiana spa, ovvero di altri organismi di controllo europei, L'obiettivo del legislatore era di incentivare l'accesso a detti mercati dei capitali da parte delle società pubbliche, senza alcuna limitazione (che peraltro non troverebbe ragione) in riferimento a mercati con un tasso di regolazione di emissione più o meno elevato;
di conseguenza non vi è mai stato un uso della locuzione in termini distintivi tra mercati «regolamentati» e «non regolamentati» ai sensi Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), in relazione al tasso di maggiore o minore rigidità della regolamentazione;
l'articolo 68 dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca Centrale Europea del 19 dicembre 2014 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) mira a limitare l'ambito degli strumenti finanziari ammessi a quelli valutati positivamente – in termini di sicurezza, trasparenza e accessibilità – dagli istituti bancari facenti parte dell'Eurosistema – costituito dalla BCE e dalle banche centrali degli Stati membri che hanno adottato l'euro – ed elencati annualmente sul sito della BCE;
appare opportuno evitare che la definizione contenuta nella lettera p) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2013, possa essere interpretata in senso restrittivo e letterale, non coerente con la sua ratio, e riferita ai soli mercati regolamentati TUF. Diversamente, tutte le società pubbliche che hanno fatto affidamento sulla norma meno restrittivi, impegnandosi in costose attività di quotazione e trasparenza su mercati comunque regolati da Consob o da Borsa italiana o dagli altri organismi di controllo europei, risulterebbero lese nel relativo affidamento;
l'articolo 26 del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2016 prevede una disposizione transitoria per le società a partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. Si tratta delle società che hanno dato avvio al procedimento di quotazione entro quella data e che, in caso di positiva conclusione dello stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Decreto Madia, sono sottratte, in forza della previsione del citato articolo 26, all'applicazione del decreto stesso al pari delle altre società quotate;
la Commissione Ambiente, nel proprio parere, ha approvato una osservazione nella quale ha chiesto al Governo di valutare, in relazione alla necessità di sostenere gli investimenti nel settore idrico, l'opportunità di modificare la definizione di «società quotate» di cui all'articolo 2, lettera p) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al fine di ricomprendervi anche le società che hanno emesso strumenti finanziari cosiddetti hydrobond,
impegna il Governo:
ad emanare norme interpretative della lettera p) del comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016, in base alle quali si intendano come facenti parte dei «mercati regolamentati» anche i sistemi multilaterali di negoziazione ammessi e valutati positivamente dagli istituti bancari facenti parte dell'Eurosistema;
a valutare la possibilità di spostare in avanti la data di accesso ai mercati regolamentati facendola coincidere con la data di pubblicazione del decreto legislativo n. 175 del 2016;
a valutare la possibilità di introdurre una disposizione che dia corso alla osservazione contenuta nel parere della commissione Ambiente al provvedimento in esame, prevedendo di ricomprendere tra le società quotate anche quelle che abbiano emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni per finanziare investimenti nel settore idrico in sistemi multilaterali di negoziazione riconosciuti dall'Eurosistema.
9/1117-A/17. Cortelazzo, Bond, Baratto, Bendinelli, Milanato, Pettarin, Mazzetti.