Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
C.9/01117-A/098 premesso che:
il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, ha come obiettivo la proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
il decreto...
Atto Camera
Ordine del Giorno 9/01117-A/098presentato daAZZOLINA Luciatesto diVenerdì 14 settembre 2018, seduta n. 44
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, ha come obiettivo la proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
il decreto legislativo n. 59 del 2017 all'articolo 1, comma 1: attua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti, compresi quelli degli insegnanti tecnico-pratici, della scuola secondaria, per i posti comuni e per quelli di sostegno;
il decreto legislativo n. 59 del 2017 all'articolo 17, dispone la disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione;
il decreto legislativo n. 59 del 2017 all'articolo 17, comma 5, dispone che l'ammissione al percorso transitorio comporti la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto;
il decreto legislativo n. 59 del 2017 all'articolo 13, comma 1, dispone che il terzo anno del percorso FIT non sia ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolva agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
il T.U. n. 297 del 1994 all'articolo 439 dispone che: «In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, ovvero, il direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di altro personale appartenente a ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza, nel quale il personale interessato assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione»;
rebus sic stantibus, in caso di esito sfavorevole dell'anno di prova, il personale docente e Ata abbia sempre potuto godere della possibilità di prorogare di un altro anno scolastico la prova medesima, al fine di far acquisire all'organo giudicante maggiori elementi di valutazione;
l'articolo 3 della Costituzione e la capitis deminutio che il personale docente ammesso al transitorio subirebbe se non fosse applicato l'articolo 439 del T.U. n. 297 del 1994;
considerata altresì l'inutile complessità e lunghezza del percorso di formazione e immissione in ruolo; l'esiguità delle risorse impegnate per retribuire i tirocinanti (400 euro lordi dipendente per 10 mensilità) e per l'organizzazione dei percorsi (300 euro a tirocinante), inadeguate tanto al fine di garantire il sostentamento dei futuri docenti quanto al fine di predisporre percorsi di qualità; l'assenza di misure atte a dare risposta a diverse categorie di soggetti (docenti già abilitati che vogliano percorrere la strada concorsuale; idonei dei precedenti percorsi SSIS o TFA; docenti che vogliano conseguire un'altra abilitazione),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare le misure concernenti la problematica esposta in premessa, disponendo l'applicazione dell'articolo 439 del T.U. n. 297 del 1994 anche al personale docente che è stato ammesso o sarà ammesso al percorso transitorio ex decreto legislativo n. 59 del 2017, concedendo la possibilità di ripetere, in caso di esito negativo del periodo di prova, la proroga di un anno scolastico.
9/1117-A/98. Azzolina, Acunzo, Bella, Carbonaro, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Tuzi, Villani.