• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00381 Interrogazione a risposta in commissione 5-00381presentato daD'IPPOLITO Giuseppetesto diGiovedì 6 settembre 2018 in Commissione VIII (Ambiente)    D'IPPOLITO, DAGA, DEIANA,...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00381presentato daD'IPPOLITO Giuseppetesto diGiovedì 6 settembre 2018 in Commissione VIII (Ambiente)

   D'IPPOLITO, DAGA, DEIANA, FEDERICO, ILARIA FONTANA, LICATINI, ALBERTO MANCA, ROSPI, RICCIARDI, TERZONI, TRAVERSI, VARRICA, VIANELLO, VIGNAROLI e ZOLEZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   con l'ordinanza n. 4574/2018, su ricorso di numerosi comitati e associazioni, il TAR Lazio ha rimesso due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, con riferimento all'articolo 35 del cosiddetto «Decreto Sblocca Italia», decreto-legge n. 133 del 2014, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 sulla termovalorizzazione dei rifiuti, esprimendo dubbi sulla conformità della predetta disposizione alla normativa comunitaria, senza sospenderne l'efficacia;
   il TAR richiama la Comunicazione COM(2017)/34 della Commissione europea sulla termovalorizzazione ove è riportato che «tassi così elevati di incenerimento non sono coerenti con obiettivi di riciclaggio più ambiziosi» e che sia indicato nell'ambito delle misure nazionali consentite a ciascuno Stato membro, di «abolire gradualmente i regimi di sostegno per l'incenerimento dei rifiuti e, se del caso, reindirizzare gli aiuti verso processi che occupano posti più alti nella gerarchia dei rifiuti» ovvero «introdurre una moratoria sui nuovi impianti e smantellare quelli più vecchi e meno efficienti.»;
   il Tar ha, altresì, rilevato che dalla relazione difensiva dell'amministrazione emerge una generica posizione a difesa della conformità del dettato normativo alla competenza statale e alla direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda l'ottimizzazione e il potenziamento delle infrastrutture di incenerimento con recupero energetico, ritenuto genericamente rispettoso del principio della «gerarchia dei rifiuti»;
   il TAR Lazio rileva, inoltre, come tutte le norme rinviate appaiono contrastare con la gerarchia d'intervento comunitario in materia di rifiuti che vede riduzione, recupero di materia e riciclo come interventi prioritari rispetto all'incenerimento di rifiuti e che l'ordinanza di rimessione crea una situazione d'incertezza legislativa e potrebbe produrre l'anomalo e indesiderato effetto di accelerare le richieste di autorizzazione per la realizzazione/completamento di nuovi inceneritori, sfruttando il periodo, presumibilmente non breve, entro il quale dovrà pronunciarsi la Corte del Lussemburgo –:
   se il Governo non ritenga necessario adottare iniziative normative urgenti per l'abrogazione dell'articolo 35 della legge n. 164 del 2014, al fine di evitare che il nostro Paese incorra in un'ennesima condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, emanando in subordine un provvedimento urgente di moratoria della vigenza dell'articolo 35 della legge n. 164 del 2014 e, in ogni caso, disponendo l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016, in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia dell'Unione europea. (5-00381)