• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00185 D'ARIENZO, BELLANOVA, VATTUONE, PATRIARCA - Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della difesa - Premesso che: la legge 8 agosto 1995, n. 335,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00185 presentata da VINCENZO D'ARIENZO
martedì 11 settembre 2018, seduta n.034

D'ARIENZO, BELLANOVA, VATTUONE, PATRIARCA - Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della difesa - Premesso che:

la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", ha fatto salva, in regime transitorio, a favore dei dipendenti che avevano maturato alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva di oltre 18 anni, la liquidazione della pensione "secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo" mentre per i dipendenti che, alla medesima data, avevano un'anzianità inferiore, il trattamento pensionistico è stato riconosciuto con il cosiddetto sistema misto (retributivo-contributivo);

l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", prevedeva l'applicabilità dell'aliquota del 44 per cento per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante al personale militare che avesse maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile;

la norma, pertanto, coinvolge il personale militare collocato in quiescenza o che lo sarà che, al 31 dicembre 1995, aveva maturato almeno 15, ma meno di 18 anni di servizio utile, soggetto, quindi, al sistema cosiddetto misto;

l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 stabilisce, per il calcolo della pensione spettante "al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo", l'applicazione dell'aliquota del 35 per cento per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante per chi avesse maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile;

le varie riforme pensionistiche non hanno modificato o abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973;

l'INPDAP, fino al 31 dicembre 2011, quando è confluita in INPS, nel fornire istruzioni operative alle proprie strutture territoriali precisava che: "Il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'articolo 54 del citato Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo";

l'INPS, invece, in sede di riconoscimento del trattamento pensionistico agli interessati, ritiene che la quota di pensione retributiva spettante al personale militare vada calcolata come per il personale civile e cioè applicando l'aliquota del 35 per cento e non quella del 44 per cento;

in particolare, l'istituto previdenziale ritiene che l'articolo 54 del citato testo unico sarebbe riferibile alla sola fattispecie di cessazione dal servizio con "almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile" e non anche a quella di prosecuzione del servizio, dopo aver maturato quell'anzianità, ovvero non si applicherebbe al personale, che abbia invece proseguito il servizio oltre il 20° anno;

la Corte dei conti della Regione Sardegna, con la sentenza n. 2 del 2018, ha ritenuto erronea l'interpretazione applicata dall'INPS in quanto essa porta a privare di significato l'articolo 54 del testo unico, il quale, se al primo comma prevede che "l'aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni", nel comma successivo aggiunge anche che "la percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo";

nel dettaglio, la Corte ha approfondito la lettura combinata dei primi due commi dell'articolo 54, pervenendo, così, alla conclusione che "la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio, atteso che esso (articolo 54, secondo comma) prevede che spetti al militare l'aliquota dell'1.80 per cento per ogni anno di servizio oltre il ventesimo" e, dunque, "la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell'amministrazione";

la Corte dei conti della Sardegna ha anche rilevato che l'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995 stabilisce che la "quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 deve essere calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data". La disciplina anteriormente vigente per il personale militare era ed è quella di cui agli articoli 52-63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973;

anche la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia con la sentenza n. 446 del 2018 ha accolto un'analoga richiesta presentata da un appartenente all'Arma dei Carabinieri;

l'interpretazione dell'INPS sta creando disorientamento ed in qualche caso un vero e proprio danno ai militari interessati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della problematica;

quali azioni di propria competenza intendano avviare ed in particolare se non ritengano opportuno impartire direttive chiarificatrici all'istituto di previdenza, sulla base delle decisioni assunte dalle citate sezioni giurisdizionali, al fine di favorire la positiva e generale soluzione del contesto senza lasciarlo ai singoli beneficiari attraverso l'interessamento delle diverse sezioni giurisdizionali del medesimo organo giurisdizionale contabile, evitando, così, anche il paradosso che in regioni differenti, a parità di requisiti dei ricorrenti, vengano prese decisioni differenti.

(3-00185)