• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00189 URSO, DE BERTOLDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che: come è noto sono molte le piccole e medie imprese che hanno acquistato e iscritto nei propri bilanci azioni...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00189 presentata da ADOLFO URSO
martedì 11 settembre 2018, seduta n.034

URSO, DE BERTOLDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

come è noto sono molte le piccole e medie imprese che hanno acquistato e iscritto nei propri bilanci azioni di Banca popolare di Vicenza e Veneto banca negli anni precedenti al crollo del valore dei relativi titoli azionari e al loro assoggettamento alla procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa, anche perché, come emerso in particolare con riguardo a Banca popolare di Vicenza, era assai frequente la prassi dell'istituto di richiedere la sottoscrizione di titoli a latere dell'erogazione di credito;

una prima svalutazione in bilancio di questi titoli, secondo corretti principi contabili, si è resa necessaria forse già nel bilancio dell'esercizio 2015 (sulla base degli avvenimenti dei primi mesi del 2016) e sicuramente nel bilancio dell'esercizio 2016, dopodiché nel corso dell'esercizio 2017 è sopravvenuta la messa in liquidazione coatta amministrativa;

sull'indeducibilità fiscale delle svalutazioni operate nel 2015-2016, sia nel caso in cui le azioni fossero iscritte nell'attivo circolante, sia nel caso in cui fossero iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, nulla quaestio, stante l'irrilevanza fiscale delle svalutazioni di bilancio operate sulle azioni, ai sensi degli artt. 92, comma 4, e art. 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

con l'avvio della procedura concorsuale nel 2017, tuttavia, è lecito chiedersi se non siano sorti i presupposti per considerare pienamente realizzata (e non meramente "valutata") la perdita di valore relativa a quelle azioni, con conseguente sua deducibilità sul piano fiscale, purché naturalmente le partecipazioni non risultino caratterizzate dai "requisiti pex", di cui all'art. 87 del testo unico (posto che in questo caso l'indeducibilità fiscale non è limitata alle svalutazioni, ma anche alle minusvalenze da realizzo, così come del resto, per queste partecipazioni, sono fiscalmente irrilevanti per il 95 per cento anche le plusvalenze da realizzo);

sul punto, va preliminarmente osservato che nonostante l'art. 101 del testo unico non contempli, tra le ipotesi "realizzative di una perdita" equiparate a una cessione a titolo oneroso, i casi di liquidazione volontaria o di assoggettamento a procedura concorsuale della partecipata (a differenza di quanto espressamente previsto dall'art. 86, comma 5-bis, per quel che attiene al diverso caso in cui venga realizzata non una perdita, bensì una plusvalenza), la prassi dell'Agenzia delle entrate ha già avuto modo di chiarire che questa equiparazione opera anche nel caso di un risultato economico negativo (risoluzione del 5 novembre 2008, n. 420); tuttavia, con riguardo ai profili temporali, la stessa Agenzia afferma che "le minusvalenze derivanti dal fallimento o dalla liquidazione volontaria della partecipata si considerano realizzate (…) al momento della chiusura della procedura di fallimento, ovvero alla chiusura della procedura di liquidazione volontaria della partecipata" (circolare del 5 febbraio 2003, n. 7, paragrafo 13);

considerato che:

stando così le cose, le aziende che hanno acquistato azioni delle due banche, il cui valore nei bilanci è stato chiaramente ormai portato a zero, si ritroverebbero con l'ulteriore beffa di non poter neppure recuperare fiscalmente la perdita fino alla chiusura della procedura concorsuale che, nella migliore delle ipotesi, richiederà almeno una decina d'anni;

l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate, se appare accettabile e razionale nella parte relativa ai casi di liquidazione volontaria della partecipata, appare suscettibile di maggiori precisazioni di dettaglio proprio nella parte relativa ai casi di assoggettamento della partecipata a procedure concorsuali;

in diritto, se è vero che per le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie soccorre solo il disposto del comma 4 dell'art. 101 del testo unico, ai sensi del quale si considera sopravvenienza passiva anche la "sopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 87", è però vero che anche ad esse dovrebbe potersi applicare il principio sancito dal successivo comma 5 del medesimo art. 101, con riguardo alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ai sensi del quale la deducibilità delle perdite è ammessa "se risultano da elementi certi e precisi";

se dunque la domanda da porsi è se "può l'assoggettamento a procedura concorsuale della partecipata integrare gli estremi della certezza e precisione della perdita senza necessità di attendere la fine della procedura concorsuale stessa", pare evidente che il richiamato art. 101, comma 5, consente di dire che la risposta è affermativa "in ogni caso", solo con riguardo alle perdite su crediti, ma, per i beni diversi dai crediti, questo non implica certo che debba essere viceversa negativa "in ogni caso", bensì appunto che bisogna valutare caso per caso; pare anzi evidente che, tanto più in un caso quale quello della liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete, disposta ed imposta per atto di legge, si possa rientrare "in un caso" che consenta di considerare realizzata e deducibile ai fini fiscali la perdita di valore sulle azioni contabilizzata in bilancio, senza dover attendere la fine della procedura concorsuale stessa (fermo restando l'obbligo, nel caso di un riparto di attivo tra i soci alla sua conclusione, di rilevare a quel punto la corrispondente sopravvenienza attiva imponibile);

questa impostazione, ad avviso degli interroganti, sarebbe peraltro coerente al fatto che il recupero a fine procedura di almeno parte del valore del proprio asset da parte di un socio è ancora più difficile e raro del recupero da parte di un creditore, in quanto il socio può soddisfarsi solo sull'eventuale attivo che residua una volta soddisfatti tutti i creditori,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per assicurare una piena ed espressa conferma che, quantomeno con l'avvio nel 2017 della procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa delle due banche in questione, le perdite di valore dei relativi titoli azionari rilevate nei bilanci delle imprese, che possedevano le relative azioni, sono divenute deducibili ai fini delle imposte sul reddito, evitando così, per le imprese che negli scorsi anni hanno acquistato, spesso sotto pressione, azioni di Banca popolare di Vicenza e di Veneto banca, di aggiungere beffa fiscale a danno patrimoniale, e comunque al fine di rimuovere le comprensibili incertezze che i richiamati documenti di prassi possono ingenerare (e stanno ingenerando) nel comportamento degli uffici in sede di verifica.

(3-00189)