• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00046 (7-00046) «Ascani, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, De Maria, Anzaldi, Rossi».



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00046presentato daASCANI Annatesto diMartedì 11 settembre 2018, seduta n. 42

   La VII Commissione,

   premesso che:

    diverse sentenze amministrative hanno concesso l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento (Gae) di alcuni diplomati magistrali che ritenevano che il loro titolo abilitante desse anche la possibilità di accedere alle graduatorie che danno diritto al ruolo e non solo alle supplenze;

    per dirimere la questione è intervenuto il Consiglio di Stato, il cui massimo organo è costituito dall'adunanza plenaria che, con sentenza n. 11 del 2017, nel dicembre 2018, ha dichiarato che il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (Gae) del personale docente;

    il Pd all'inizio della legislatura ha depositato – in entrambe le Camere – una proposta di legge recante Disposizioni in materia di contrasto alla povertà educativa e di reclutamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria (AC 578 Ascani e A.S. 285);

    l'articolo 4, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 concede al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 120 giorni di tempo per dare esecuzione ad ogni provvedimento giurisdizionale che comporti la decadenza di contratti di lavoro stipulati con docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, inseriti con riserva nella graduatoria ad esaurimento;

   in particolare, la suddetta disposizione prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possa procedere, entro 120 giorni dalla comunicazione, a trasformare i contratti in essere in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019. Inoltre, introduce una procedura di «concorso non selettivo» per titoli e prova orale, bandito in ciascuna regione e riservato agli stessi soggetti, nonché a laureati in scienze della formazione primaria, che siano in possesso di requisiti minimi di servizio presso le scuole statali, per la copertura di parte dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

   inoltre, l'articolo 4-bis del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, elimina il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili. A tal fine, abroga l'articolo 1, comma 131, della legge n. 107 del 2015, che aveva stabilito, a decorrere dal 1° settembre 2016, per i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il divieto di superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi;

   gli emendamenti presentati dal gruppo Pd, in fase di discussione del disegno di legge di conversione del cosiddetto «decreto-legge dignità» proponevano, invece, la previsione di un piano strutturale di interventi a sostegno del settore, ritenendo limitata la scelta del Governo di considerare come urgente la sola questione dei diplomati magistrali;

   tra le misure finalizzate a garantire la continuità didattica non possono considerarsi marginali, infatti, gli interventi proposti dal gruppo Pd, finalizzati ad incrementare l'organico dell'autonomia, coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), a prevedere la possibilità di permanenza in servizio per i dirigenti scolastici e l'esonero dall'insegnamento del docente che collabora con il dirigente scolastico,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative normative recanti un piano strutturale di interventi finalizzato a garantire la continuità didattica, incrementando l'organico dell'autonomia, almeno di 18 mila unità in tre anni, da destinare all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia, prioritariamente nelle regioni del Sud;

   a bandire entro la data del 31 ottobre 2018, come clausola di salvaguardia rispetto all'abrogazione del termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti al tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 131, della legge n. 107 del 2015, i concorsi previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

   in fase di predisposizione del bando – finalizzato all'accesso al concorso di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 – a non applicare ai laureati in scienze della formazione primaria, con all'attivo un corso di laurea magistrale e 600 ore di tirocini certificati, il criterio dei 24 mesi di servizio.
(7-00046) «Ascani, Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Ciampi, Prestipino, De Maria, Anzaldi, Rossi».