• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.9/00741/006 in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/741/6 presentato da SERGIO PUGLIA
lunedì 6 agosto 2018, seduta n. 032

Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);
premesso che:
il Capo I del decreto-legge in esame, reca misure per il contrasto al precariato;
considerato che:
in base al complesso normativo vigente in materia i cosiddetti lavori socialmente utili si distinguono in:
- lavori di pubblica utilità mirati alle creazione di posti di lavoro in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per altri due periodi di 6 mesi;
- lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata di 12 mesi;
- lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;
- prestazioni di attività socialmente utili da parte di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, o percettori di altro trattamento speciale di disoccupazione o che godono di altro trattamento straordinario di integrazione salariale a zero ore;
considerato altresì che:
la figura dei lavoratori socialmente utili nasceva per coniugare all'esigenza degli enti locali di reclutare personale per lo svolgimento di compiti istituzionali la possibilità di offrire un impiego a categorie di cittadini a rischio esclusione;
la grande platea dei soggetti coinvolti nei progetti, era costituita oltre che da lavoratori con trattamenti di cassa integrazione e mobilità in scadenza, anche da giovani, diplomati e laureati in cerca di prima occupazione in aree ad emergenza occupazionale;
nel corso degli anni, gli LSU hanno sopperito alle carenze di organico nella realizzazione di attività e di servizi erogati dalla pubblica amministrazione, (segreteria, protocollo informatico, personale, e altro) acquisendo competenze notevoli, anche ad alto contenuto professionale, occupando sovente settori importanti degli enti (protezione civile e genio civile), garantendo turnazioni di lavoro ordinarie e straordinarie in ordine anche a situazioni di emergenza sul territorio;
è innegabile come questi lavoratori, così come, in parte, la categoria dei lavoratori precari nella pubblica amministrazione, siano stati spesso sfruttati da esponenti politici locali, i quali promettevano periodi più o meno brevi retribuiti a carico della finanza pubblica in cambio del voto; tali lavoratori avrebbero dovuto essere impiegati solo per alcuni anni mentre a tutt'oggi vi sono lavoratori socialmente utili il cui rapporto con le pubbliche amministrazioni dura anche da più di vent'anni;
nonostante nel corso degli anni siano stati posti in essere una serie di provvedimenti normativi volti a svuotare il bacino delle varie categorie di lavoratori socialmente utili, da ultimo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), ancora oggi, molti lavoratori socialmente utili assicurano forza lavoro alle amministrazioni centrali e locali;
tali lavoratori tuttavia non hanno un contratto scrictu sensu di lavoro perché la legge impone che non si instauri alcun rapporto di lavoro, e, nonostante il loro impegno lavorativo ultradecennale non sia diverso dal personale cosiddetto di ruolo degli enti utilizzatori, per legge non hanno mai goduto di copertura previdenziale;
la situazione di grave precarietà di questi lavoratori, inserita spesso i contesti ad alto tasso di disoccupazione, di squilibrio sociale e grave crisi economica e produttiva rischia di far saltare i già tenui equilibri sociali;
impegna il Governo:
ad operare, nell'ambito delle proprie competenze, una precisa ricognizione circa lo stato di effettiva applicazione da parte delle Regioni di quanto disposto dal citato comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e a porre in essere opportuni strumenti normativi e regolamentari al fine di assicurare l'applicazione di tale normativa da parte degli enti ancora inadempienti;
a riconoscere, tramite specifici strumenti normativi, i contributi figurativi, per il periodo di svolgimento della prestazione in LSU superiore a trentasei mesi, validi ai fini del diritto e della misura della pensione, provvedendo al reperimento delle necessarie risorse.
(numerazione resoconto Senato G1.3)
(9/741/6)
PUGLIA