• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/00943 (4-00943)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00943presentato daCIPRINI Tizianatesto diMartedì 7 agosto 2018, seduta n. 40

   CIPRINI e GALLINELLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   con legge 14 agosto 1982, n. 747 veniva ratificata e diventava esecutiva la convenzione firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali;

   secondo quanto si apprende dalla stampa (Il Messaggero Umbria del 27 giugno 2018), «È sul piede di guerra chi deve pagare le tasse e sanzioni per le pensioni ricevute dalla previdenza sociale del Lussemburgo», poiché la Guardia di finanza sta procedendo ai controlli relativi alle posizioni fiscali di coloro, ex lavoratori emigrati in Lussemburgo e ora residenti in Italia, che beneficiano di trattamenti pensionistici erogati dal sistema previdenziale lussemburghese, e che non hanno dichiarato i relativi redditi nel modello dichiarativo della persone fisiche;

   in realtà la vicenda trae origine da una divergente interpretazione del comma 2 dell'articolo 18 della suddetta convenzione, che ha visto nel corso degli anni un andamento ondivago sotto il profilo della tassabilità del suddetto trattamento pensionistico;

   da principio alcune pronunce giurisprudenziali della commissione tributaria e qualche intervento dell'Inps (circolare n. 176 del 14 settembre 1999) hanno interpretato la norma nel senso di escludere la tassazione e, addirittura, qualche pronunciamento ha stabilito, a favore del contribuente, il diritto al rimborso dell'imposta (Irpef);

   tuttavia, con la sentenza 27 gennaio 2016, n. 6344, la Corte di Cassazione è entrata ulteriormente nel merito affermando che «tali erogazioni, ai sensi del citato articolo 18 par. 2 sono dunque soggette ad imposizione in entrambi gli Stati contraenti, secondo la disciplina in ciascuno di essi prevista»;

   nel corso del 2016 l'Agenzia delle entrate di Perugia ha incaricato la Guardia di finanza competente per territorio di monitorare le posizioni presenti promuovendo accertamenti sui redditi non dichiarati nel modello;

   dopo la seconda guerra mondiale molti lavoratori italiani sono espatriati per cercare condizioni di lavoro e di vita migliori all'estero; una cospicua parte è emigrata dall'Umbria fino in Lussemburgo per lavorare, come noto, nelle miniere;

   dai controlli effettuati nel 2016 dalla Guardia di finanza sui redditi non dichiarati nel modello, sono scattate delle pesanti sanzioni, pari al 120 per cento dell'imposta, a carico di questi soggetti che sono in particolare persone del comprensorio dell'alto Chiascio (a Gubbio sono oltre 500) che negli anni ’60 emigrarono in Lussemburgo;

   avverso tali sanzioni il contribuente è costretto, dunque, ad attivarsi con istanza di adesione per vedersi riconosciuto uno sconto sulle sanzioni anche se la legge contempla la possibilità da parte dell'amministrazione finanziaria di disapplicare le sanzioni nel caso vi sia obiettiva incertezza della norma;

   eppure alcune recenti sentenze della commissione tributaria provinciale di Perugia hanno stabilito che non sono dovute le sanzioni proprio per l'obiettiva incertezza della norma;

   occorre pertanto un intervento che chiarisca le situazioni esposte, vista l'incertezza interpretativa –:

   quali iniziative, anche di tipo normativo, intenda assumere il Governo al fine di evitare che così pesanti sanzioni vengano irrogate ai contribuenti italiani ex lavoratori lussemburghesi, in considerazione dell'obiettiva incertezza interpretativa della norma;

   quali iniziative si intendano intraprendere al fine di rivedere e chiarire le condizioni della doppia imposizione per i contribuenti italiani stabilite dalla convenzione di Lussemburgo di cui in premessa.
(4-00943)