• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/00936 (4-00936)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00936presentato daCATTOI Vanessatesto diLunedì 6 agosto 2018, seduta n. 39

   VANESSA CATTOI, BINELLI, SEGNANA, ZANOTELLI, CAVANDOLI, CESTARI, GOLINELLI, VINCI, PIASTRA, TOMASI e TOMBOLATO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la normativa sul pubblico impiego prevede che i cittadini dell'Unione europea possano accedere a quei rapporti di lavoro pubblico che non comportano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, oppure che non risultano delicati in relazione alla tutela dell'interesse nazionale. In particolare, il requisito della cittadinanza italiana va sicuramente previsto in caso di funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi, oppure funzioni di controllo;

   tali norme trovano applicazione anche per i cittadini stranieri non comunitari, se titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo, se rifugiati o se titolari della protezione sussidiaria, permettendo di adeguare il nostro ordinamento alle direttive dell'Unione europea, confermando al tempo stesso che lo straniero non può accedere a tutti i pubblici impieghi. Si tratta di una scelta, anche politica, che trova conferma nella legislazione in vigore, italiana e comunitaria, e che, come sostenuto anche dalla Corte di cassazione, non va intesa come discriminazione lesiva del principio d'uguaglianza, giacché non esiste un principio generale di ammissione dello straniero non comunitario al lavoro pubblico, come ribadito anche nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla legge italiana. Tanto meno viene impedito il diritto allo straniero di lavorare in assoluto. Si tratta di restrizioni che hanno un fondamento giuridico;

   la Costituzione italiana garantisce il diritto al lavoro, ammettendo però che, per alcune attività, sia legittimo fissare condizioni e requisiti di accesso restrittivi (di età, di studio, di esperienza e altro). Come appunto stabilisce anche in riferimento al pubblico impiego, dove, da un lato ne prescrive espressamente l'accesso mediante concorso, salvo alcune eccezioni previste dalla legge, ed impone agli impiegati di prestare il loro servizio in forma esclusiva alla Nazione, e, dall'altro, riconosce implicitamente che negli impieghi pubblici ci siano interessi dello Stato o della collettività tali da giustificare la «preferenza» per i cittadini italiani rispetto ai comunitari e agli extracomunitari. Ciò in base alle particolarità e alla delicatezza del lavoro da compiere –:

   recentemente, nei comuni di Ala e delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia sono stati banditi concorsi per agenti di polizia municipale aperti a cittadini stranieri non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo, rifugiati o titolari della protezione sussidiaria

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione di cui in premessa e se, alla luce delle criticità sopra richiamate, non intenda assumere iniziative normative al fine di evitare che vengano predisposti concorsi pubblici, per ruoli particolarmente sensibili, come ad esempio quelli degli agenti di pubblica sicurezza, aperti a cittadini stranieri non comunitari, titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo, rifugiati o titolari della protezione sussidiaria.
(4-00936)