• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/00325 (5-00325)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00325presentato daCHIAZZESE Giuseppetesto diVenerdì 3 agosto 2018, seduta n. 38

   CHIAZZESE. — Al Ministro per la famiglia e le disabilità, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   le agevolazioni previste a favore dei disabili sono state modificate nei vari anni da disposizioni normative che ne hanno via via ampliato l'ambito d'applicazione;

   è convinzione diffusa che i termini di invalido e disabile siano equivalenti;

   ciò non corrisponde al vero in quanto il concetto di invalido è riferito esclusivamente alla capacità lavorativa; dunque, per disabilità si intende qualsiasi incapacità, dovuta ad una menomazione, di svolgere un'attività lavorativa nel modo o nei modi ritenuti normali per una persona;

   la definizione di handicap invece è prevista all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 secondo la quale: «È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione». In base a tale definizione, l'handicap è quella situazione di svantaggio che si ripercuote non solo sulla capacità lavorativa, ma anche su tutti gli altri aspetti della vita del disabile: dalla capacità di relazionarsi con persone, a quella di apprendere, partecipare, lavorare;

   le agevolazioni fiscali previste sono diverse e riguardano i più svariati ambiti, tra questi l'acquisto di automobili;

   le agevolazioni che riguardano l'acquisto di automobili consentono a coloro che hanno difficoltà a muoversi, di acquistare veicoli che, opportunamente adattati, favoriscono la mobilità e l'autonomia, riducendo il grado di dipendenza da altri soggetti;

   la normativa vigente prevede le seguenti agevolazioni: Iva al 4 per cento anziché al 22 per cento sull'acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a: 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici se con motore diesel;

   la riduzione dell'Iva non è applicabile per l'acquisto di auto elettriche;

   tale lacuna normativa non consente ai soggetti interessati di usufruire delle agevolazioni fiscali, sicché essi si vedono inspiegabilmente negata un'ulteriore possibilità di acquisto agevolato;

   tale vuoto normativo è in contrasto anche con le politiche di incentivazione della vendita di tali mezzi a «impatto zero» che garantiscono minore inquinamento ambientale;

   l'Italia risulta essere uno dei pochi Paesi europei a non applicare l'agevolazione de qua –:

   se e quali iniziative il Governo intenda porre in essere per garantire la suddetta agevolazione ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.
(5-00325)