• C. 86 EPUB Proposta di legge presentata il 23 marzo 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.86 Disposizioni concernenti l'indicazione degli animali di affezione nelle certificazioni anagrafiche


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 86

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Disposizioni concernenti l'indicazione degli animali di affezione nelle certificazioni anagrafiche

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — Secondo il rapporto Eurispes 2018, circa 3 italiani su 10 (32,4 per cento) convivono con un animale domestico. Si tratta nella maggior parte dei casi di cani (63,3 per cento) e gatti (38,7 per cento). Ancora, l'indagine mette in luce l'abitudine diffusa (53,5 per cento del campione) di dormire con il proprio pet e il fatto che la stessa quota di intervistati sacrifica una buona parte del proprio tempo libero per il benessere e le necessità del suo amico animale (passeggiate, gioco, attività all'aperto eccetera). Il 46,2 per cento di chi ha un animale domestico rinuncia in alcune occasioni a uscire o a fare un viaggio per non lasciarlo solo.
  Questi dati mostrano con evidenza una mutata sensibilità nei confronti degli animali che da circa un terzo della popolazione sono considerati parte integrante della famiglia.
  Di qui deve partire il legislatore, anche tenendo conto di alcuni recenti pronunciamenti della magistratura, per adeguare le norme a questa mutata sensibilità sociale Significativo è il caso, registratosi di recente, di una lavoratrice single dell'università La Sapienza di Roma che aveva richiesto di assentarsi dal lavoro per due giorni poiché il proprio animale di affezione necessitava di un intervento medico veterinario urgente e indifferibile e conseguentemente aveva bisogno di essere accudito, senza interruzioni del piano terapeutico prescritto dal medico veterinario indispensabile per la pronta guarigione in un decorso post-chirurgico di particolare delicatezza. Dopo una prima risposta informale negativa il datore ha riconosciuto alla donna il permesso retribuito a norma di contratto collettivo dei dipendenti pubblici per «grave motivo famigliare e personale» per curare il suo cane malato. Tale riconoscimento ha tenuto in debita considerazione la consolidata giurisprudenza della Cassazione (sentenze III sezione penale n. 21805 del 18 aprile 2007 e n. 5979 del 13 dicembre 2012) che riconosce che la non cura di un animale di proprietà integra i reati di maltrattamento di animali e di abbandono di animale di cui all'articolo 544-ter e all'articolo 727, primo comma, del codice penale.
  Ebbene, il caso, che ha evidenziato come la malattia dell'animale, se non esistono alternative per l'assistenza e per la cura, debba essere effettivamente valutata quale grave motivo personale e di famiglia dai datori di lavoro, mostra il ritardo della legge nella definizione delle tutele normative in alcune situazioni che sottendono il riconoscimento implicito dell'animale quale membro della famiglia, che oggi è possibile ottenere solo in via di prassi o facendo ricorso al giudice.
  Questa è la ragione per cui la presente proposta di legge in oggetto muove verso la giusta considerazione degli animali di affezione prevedendo il loro inserimento nella famiglia anagrafica.
  Il regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, definisce il concetto di «famiglia anagrafica» quale formazione costituita da persone che coabitino e siano legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela e anche solo da «vincoli affettivi», nonché quello di «convivenza anagrafica» quale insieme di persone normalmente e abitualmente coabitanti nello stesso comune per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili.
  All'articolo 1 della proposta di legge è previsto che della famiglia anagrafica possono fare parte gli animali registrati alle anagrafi territoriali degli animali di affezione. Il medesimo articolo 1 prevede, di conseguenza, che il responsabile delle dichiarazioni anagrafiche, che può essere ciascun componente della famiglia, presenti la dichiarazione anagrafica per comunicare l'intestazione dell'animale registrato nell'anagrafe degli animali di affezione da parte di uno dei componenti del nucleo familiare. La stessa dichiarazione dovrà essere presentata nel caso di decesso dell'animale di affezione inserito nella scheda di famiglia mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
  L'articolo 2 dispone, in fine, che nel censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, realizzato dall'ISTAT con cadenza annuale, sono rilevati i dati relativi agli animali di affezione registrati nella famiglia anagrafica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Inserimento degli animali di affezione nella famiglia anagrafica).

  1. Nella famiglia anagrafica definita ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, possono essere inseriti gli animali iscritti nelle anagrafi territoriali degli animali di affezione.
  2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le dichiarazioni anagrafiche previste dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, prevedono l'intestazione dell'animale iscritto nell'anagrafe degli animali di affezione da parte di uno dei componenti della famiglia ovvero la comunicazione del decesso dell'animale di affezione indicato nella scheda di famiglia compilata ai sensi dell'articolo 21 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989.
  3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 2.
(Censimento degli animali di affezione).

  1. Nel censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, realizzato dall'Istituto nazionale di statistica con cadenza annuale, sono rilevati i dati relativi agli animali di affezione inseriti nella famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.