• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.7/00004 esaminate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Un "New...



Atto Senato

Risoluzione in Commissione 7-00004 presentata da GIANLUCA CASTALDI
mercoledì 1 agosto 2018, seduta n.007

La 10ª Commissione permanente,
esaminate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Un "New Deal" per i consumatori (n. COM(2018) 183 definitivo) e la proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori (n. COM(2018) 185 definitivo),
visto il parere formulato dalla Commissione giustizia;
valutati gli elementi istruttori acquisiti grazie alle audizioni svolte;
si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:
con riferimento al progetto di atto legislativo dell'Unione europea n. COM(2018) 185 definitivo,
per quanto riguarda le pratiche commerciali ingannevoli, e in particolare le azioni ingannevoli, all'articolo 1, paragrafo 2, della proposta di direttiva, sarebbe opportuno sopprimere il termine "significativamente" riferito alla diversità delle caratteristiche del prodotto pubblicizzato come simile ad un altro di maggior pregio;
con riferimento alle omissioni ingannevoli, si ritiene necessario inserire, all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), il riferimento al "trattamento dei reclami", attualmente escluso dall'elenco delle informazioni ritenute rilevanti;
in merito al sistema sanzionatorio, occorre individuare e valorizzare anche sanzioni non pecuniarie, tra le quali - ad esempio - la sospensione temporanea dell'attività pubblicitaria a fronte di messaggi ingannevoli;
in tema di obblighi del professionista in caso di recesso, si rileva che l'attuale formulazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE tutela maggiormente il consumatore rispetto alla modifica prevista dalla proposta di direttiva: sarebbe pertanto opportuno sopprimere la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a).
(7-00004)
CASTALDI