• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/00924-A/103    premesso che:     con la legge n. 68 del 1999 il sistema del collocamento obbligatorio dei lavoratori diversamente abili è stato profondamente modificato nel suo scopo, ora...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00924-A/103presentato daFRATOIANNI Nicolatesto diGiovedì 2 agosto 2018, seduta n. 37

   La Camera,
   premesso che:
    con la legge n. 68 del 1999 il sistema del collocamento obbligatorio dei lavoratori diversamente abili è stato profondamente modificato nel suo scopo, ora esplicitamente dichiarato agli articoli 1 e 2 della medesima che ha come finalità «la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato», ossia attraverso «...quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione»;
    la nuova legge ha radicalmente cambiato l'approccio che da numerico e basato su mere graduatorie è passato ad un tipo di inserimento cosiddetto «mirato», cioè valutato in base alle reali capacità personali e alla professionalità dei lavoratori diversamente abili. Si tratta, pertanto, di un sistema che garantisce un effettivo inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili ed una reale compatibilità tra il lavoratore e la mansione lavorativa, offrendo la possibilità per i datori di lavoro di considerare questi lavoratori risorse produttive e non un solo obbligo occupazionale;
    tra i requisiti richiesti per l'iscrizione alle liste del collocamento mirato, oltre ad avere una disabilità riconosciuta minima del 46 per cento ed essere disoccupati, è anche necessario percepire un reddito inferiore a 8.000 euro lordi annui;
    al fine di salvaguardare il regolare avvio e svolgimento del prossimo anno scolastico e di risolvere la questione aperta dalla sentenza n. 11 del 2017 del Consiglio di Stato che ha negato valore abilitante ai fini dell'insegnamento nella scuola primaria al diploma magistrale conseguito prima del 2001/2002, con l'articolo 4 si prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro 120 giorni dalla comunicazione, all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in questione trasformando i contratti in essere in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019. Il medesimo articolo prevede una procedura concorsuale straordinaria riservata agli stessi soggetti, nonché a laureati in Scienze della formazione primaria, che siano altresì in possesso di requisiti minimi di servizio presso le scuole statali, cioè l'aver svolto almeno due anni di servizio negli ultimi otto;
    a pagare il prezzo più alto saranno però quei docenti già assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti riservati di cui alla suddetta legge n. 68 del 1999 (collocamento mirato) che, secondo quanto stabilito dal medesimo articolo 4 del provvedimento, verranno licenziati il 30 giugno 2019. Gli stessi, infatti, avendo già beneficiato della riserva ex legge n. 68 del 1999, non possono nuovamente invocarla trattandosi di una tutela che viene assicurata alle persone diversamente abili tramite le quote, che deve riguardare solo i disoccupati ed è volta a facilitare il reperimento della loro prima occupazione e non ad agevolarne la carriera una volta entrati in servizio;
    inoltre, l'iscrizione alte liste di collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999 è precluso ai suddetti docenti per il requisito reddituale che nel loro caso, avendo insegnato per un intero anno scolastico, supera gli 8.000 euro lordi annui,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad introdurre una modifica della disciplina del concorso straordinario di cui ai commi 1-quinquies a 1-nonies dell'articolo 4 del provvedimento, che preveda, all'atto della valutazione dei titoli un'espressa riserva per coloro che sono iscritti alle liste di collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999.
9/924-A/103. Fratoianni, Fassina.