• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/00318 (5-00318)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00318presentato daBUTTI Alessiotesto diGiovedì 2 agosto 2018, seduta n. 37

   BUTTI, FOTI, FRASSINETTI e MOLLICONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   in data 18 luglio 2018 il generale dei carabinieri Enrico Cataldi, chiamato dal presidente del Coni Giovanni Malagò a guidare la «storica» riforma della giustizia sportiva italiana, ha rassegnato le sue dimissioni da procuratore generale;

   il generale, che si è distinto per la sua ferma lotta al terrorismo, era stato scelto con un compito difficilissimo: evitare che la giustizia sportiva restasse affidata a giudici scelti dai presidenti della federazione;

   il progetto, in sintesi, era di trovare un giudice naturale, terzo e imparziale in un sistema in cui, ancora oggi, un presidente federale messo sotto accusa risponde a procuratore e giudici da lui designati;

   il 16 luglio 2018 il tribunale di appello della Fids ha concesso una grazia/indulto all'ex presidente Ferruccio Galvagno, radiato per la vicenda della cosiddetta «Danzopoli» e di nuovo sotto accusa (sportiva) per aver favorito, secondo la procura generale, l'elezione di un suo uomo proprio per ottenere la cancellazione della sanzione e tornare al vertice;

   significative sono state le parole del generale: «frutto di un patto scellerato che vanifica il progetto di riforma della giustizia»;

   per Cataldi, secondo le ricostruzioni dei quotidiani, determinante nella pronuncia sarebbero stati anche i quesiti inviati all'avvocatura dall'ufficio legale del Coni, che avrebbero inquadrato sotto un'altra luce la figura del procuratore generale. Conclude il generale «non ci sono quindi le condizioni per restare ... la giustizia è e deve restare cosa delle federazioni e nessuno super partes deve poter metterci il naso. Ho passato la vita a lottare cercando di fare giustizia e seguendo casi difficilissimi, ora mi rendo conto che nello sport l'impresa è superiore alle mie forze»;

   lo stesso presidente del Coni giustifica le dimissioni richiamando per l'appunto la «legge Madia», salvo poi dimenticare di dire che, nel frattempo, il dottor Roberto Fabbricini è diventato (su nomina di Malagò) commissario della Figc che, a sua volta, ha nominato il presidente del Coni, suo dante causa, commissario della Lega Calcio Serie A;

   ancora oggi, se un presidente di una federazione, ad esempio, viene messo sotto accusa per qualsiasi ragione, ne deve rispondere ad un procuratore e a dei giudici da egli stesso nominati e ai quali garantisce una retribuzione;

   non è possibile che sia lo stesso Coni, al centro di quelle lobby che il generale oggi denuncia, a gestire un tema così delicato come la giustizia, in un mondo, quello sportivo, che viene considerato il 6° comparto industriale di Italia;

   l'equo processo, il rispetto del principio del contraddittorio, della ragionevole durata dei processi sono temi che non possono essere decisi unilateralmente dal Coni, il cui ruolo super partes sembrerebbe agli interroganti inficiato da lobby interne;

   si è di fronte a un circolo vizioso: il presidente del Coni viene eletto dalle federazioni e le federazioni sono controllate in modo preponderante dal Coni;

   il terzo super partes potrebbe, anzi dovrebbe, essere il Governo, nella persona del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport;

   il Governo, ai sensi degli articoli 2-bis e 7, lettera h-bis), della legge n. 242 del 1999 dovrebbe intervenire sui principi informatori della giustizia sportiva e sui criteri dei procedimenti di giustizia sportiva, stabilendo per legge regole e criteri che riportino la giustizia sportiva nell'alveo dei principi costituzionali cui si ispira la giustizia ordinaria, senza però incidere sull'autonomia dello sport –:

   quali siano gli intendimenti del Governo in merito alle vicende esposte in premessa, con particolare riferimento alla necessità di assumere iniziative volte a rivedere la disciplina della giustizia sportiva, stabilendo, in qualità di soggetto che deve vigilare, controllare e indirizzare la politica sportiva, i principi e i criteri cui deve ispirarsi la giustizia sportiva e in quale modo e in quali tempi.
(5-00318)