• C. 266 EPUB Proposta di legge presentata il 23 marzo 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.266 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di truffa ai danni di persone anziane o in condizioni di vulnerabilità


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 266

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLTENI, CASTIELLO, FEDRIGA, GRIMOLDI, GUIDESI, ALESSANDRO PAGANO, PICCHI, SALTAMARTINI, BELOTTI, BIANCHI, BORDONALI, CAVANDOLI, ANDREA CRIPPA, GOBBATO, MATURI, MOLINARI, RIBOLLA, TOMBOLATO, ZOFFILI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di truffa ai danni di persone anziane o in condizioni di vulnerabilità

Presentata il 23 marzo 2018

  Onorevoli Colleghi! — Le cronache ci segnalano sempre più spesso un aumento delle truffe nei confronti delle persone anziane. La truffa nei confronti degli anziani è un reato ignobile che deve essere punito più severamente. Il basso livello delle attuali sanzioni penali è spesso frutto dell'applicazione di una pena lieve, come quella prevista dall'articolo 640 del codice penale, nonché dell'applicazione dell'equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti se non, in casi frequenti, della prevalenza delle prime sulle seconde.
  La tutela giuridica di soggetti minori e anziani, sotto un profilo penalistico, trova nell'articolo 643 del codice penale, dedicato al reato di «circonvenzione di persone incapaci», la sanzione tipica. Purtroppo, però, per quanto riguarda l'elemento soggettivo, la disposizione fa riferimento esclusivamente a soggetti legalmente o naturalmente incapaci o che, comunque, versano in uno stato di infermità o di deficienza psichica. Inoltre, la stessa disposizione è vincolata al compimento di un atto che comporti un qualsiasi effetto giuridico per l'agente o per altri. Proprio da tale tipicità discende, di fatto, una restrizione del campo applicativo. Ne consegue che il magistrato dovrà comunque procedere, in via preliminare, ad accertare uno stato di incapacità o di minorazione della sfera intellettiva e volitiva. Risulta evidente che, qualora la vittima del reato non versi in tale stato, il soggetto agente non sarà punibile in relazione a questa fattispecie di reato.
  La presente proposta di legge prevede l'introduzione dell'articolo 640-bis.1 del codice penale, che consente di punire colui che raggira una persona che si trova in stato di bisogno ovvero che abusa di una condizione di debolezza o di vulnerabilità, condizione tipica di una persona anziana, senza legare tale stato a un'età precisa. Il solo criterio dell'età, infatti, non si presta a garantire uno strumento efficace per reprimere il maggior numero di reati commessi nei confronti delle persone anziane.
  Il nuovo articolo 640-bis.1 prevede poi l'applicazione della legge Mancino (decreto-legge n. 122 del 1993) e non consente, al fine di applicare una pena lieve, l'equivalenza tra le circostanze aggravanti e attenuanti o, come spesso capita, l'applicazione della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto a quelle aggravanti.
  Con l'articolo 2 si modifica, in caso di condanna, l'articolo 165 del codice penale, prevedendo che la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.
  Inoltre, con l'articolo 3 si modifica l'articolo 275 del codice di procedura penale al fine di stabilire una presunzione assoluta per l'applicazione, in ogni caso, della misura della custodia cautelare in carcere, indipendentemente dal fatto se la pena detentiva che verrà applicata sarà superiore a tre anni di reclusione.
  Con l'articolo 4 si modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale e si consente l'arresto obbligatorio in flagranza. Tenuto conto che spesso l'arresto in flagranza risulta difficile in relazione alla commissione di questo tipo di reato – in quanto le vittime, ovviamente, comprendono ciò che è successo soltanto dopo essere state raggirate – l'articolo 6 prevede, in analogia alle disposizioni dell'articolo 8, comma 1-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che «si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto».
  L'articolo 5 stabilisce l'esclusione dai benefìci previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di ordinamento penitenziario, di coloro che sono stati condannati per il reato previsto e punito dall'articolo 640-bis.1 del codice penale.
  Con le modifiche proposte si intende rispondere alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca che hanno creato un particolare allarme sociale, al quale il Parlamento non può restare insensibile.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 640-bis del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 640-bis.1. – (Truffa ai danni di persone anziane). – Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusa della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età del soggetto offeso ovvero abusa della situazione di bisogno o della condizione emotiva è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000. Nei casi previsti dal primo comma si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

Art. 2.

  1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:

   «Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 640-bis.1, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al risarcimento integrale del danno alla persona offesa».

Art. 3.

  1. Al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo la parola: «600-quinquies» è inserita la seguente: «, 640-bis.1».

Art. 4.

  1. Alla lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delitti previsti dagli articoli 640-bis.1 e 643 del codice penale».

Art. 5.

  1. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «e 630» sono sostituite dalle seguenti: «, 630 e 640-bis.1».

Art. 6.

  1. Per il reato previsto e punito dall'articolo 640-bis.1 del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per comprovate ragioni di condizioni di emergenza e di salvaguardia dell'ordine pubblico, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.