• C. 593 EPUB Proposta di legge presentata il 10 maggio 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.593 Norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi con l'uso di recipienti di plastica contenenti alcool denaturato


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 593

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANDELLI

Norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi con l'uso di recipienti di plastica contenenti alcool denaturato

Presentata il 10 maggio 2018

  Onorevoli Colleghi! — Ricerche effettuate negli ultimi anni hanno evidenziato i gravi rischi per la salute derivanti dall'uso di recipienti di plastica contenenti alcool denaturato. Alcuni dati ISTAT sempre relativi agli anni passati hanno infatti evidenziato come le ustioni da alcool rappresentino il 4 per cento di tutti i traumi in generale e come, di questi, il 90 per cento derivi da ustioni domestiche. Una delle cause più frequenti di ustioni è il fuoco e, tra le ustioni da fuoco, quelle per uso improprio dell'alcool rappresentano la maggior quota. Infatti, la causa principale delle ustioni in ambito domestico deriva dall'uso improprio di questi recipienti: in particolare, l'alcool denaturato, che, a costi ridotti, è acquistabile in ogni supermercato, viene impropriamente utilizzato quale detergente e disinfettante. La maneggevolezza dei recipienti di plastica, unita alla facilità dell'uso con cui il prodotto può essere spruzzato, lo rende un'arma impropria di grande pericolosità: la facile comprimibilità del contenitore, fatto di plastica di ridotto spessore, ne facilita l'uso anche per i minori, soggetti maggiormente sottoposti ai rischi derivanti dall'uso improprio del prodotto. Nella fase di compressione delle pareti del contenitore di plastica, l'erogazione del prodotto avviene con grande facilità, ma quando, alla fine dell'erogazione, se ne rilasciano le pareti, si ottiene una decompressione con aspirazione ex vacuo della fiamma e il contenitore diventa molto pericoloso. Al fine di porre rimedio a tale situazione, l'articolo 1 della proposta di legge delega il Governo ad adottare, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi all'uso di recipienti di plastica contenenti alcool denaturato, per l'informazione e per la prevenzione di tali rischi. L'articolo 2 reca i princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa. I decreti legislativi dovranno prevedere il divieto di commercializzazione, diffusione ed uso di recipienti di materiale plastico contenenti alcool denaturato, stabilire l'obbligo di uso di materiale consono all'uso dell'alcool denaturato, in sostituzione del materiale plastico, nonché sancire in capo ai produttori il divieto di commercializzazione dell'alcool denaturato in recipienti di plastica. I medesimi decreti legislativi dovranno, poi, prevedere che le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dai medesimi decreti siano punite con l'ammenda fino a 500 euro o con l'arresto fino a due mesi. Tali sanzioni sono disposte prendendo spunto dall'articolo 650 del codice penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e che sottende un illecito il cui disvalore penale è assimilabile a quello legato alla violazione degli obblighi e dei divieti in questione. I decreti legislativi dovranno inoltre prevedere, d'intesa con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli altri enti locali, interventi e campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini rispetto ai rischi derivanti alla salute pubblica dall'uso di recipienti di plastica contenenti alcool denaturato. L'articolo 3 prevede, come da prassi consolidata, l'obbligo del Governo di trasmettere gli schemi dei decreti legislativi alle Camere per l'espressione del relativo parere da parte della competenti Commissioni parlamentari, al fine di garantire il controllo degli organi direttamente rappresentativi della sovranità popolare, in ordine al rispetto dei princìpi e criteri direttivi da seguire nell'esercizio della delega da parte del Governo.
  L'importanza sociale delle norme contenute nella presente proposta di legge induce ad auspicarne la tempestiva approvazione, nella consapevolezza della rilevanza che tali disposizioni rivestono al fine di tutelare la salute dei cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e delega al Governo).

  1. La presente legge tutela i consumatori dai pericoli derivanti dall'utilizzazione di recipienti di plastica contenenti alcool denaturato.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi all'uso di recipienti di plastica contenenti alcool denaturato, per l'informazione e per la prevenzione di tali rischi.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere il divieto di commercializzazione, diffusione e uso di recipienti di materiale plastico contenenti alcool denaturato, con conseguente sanzione per i produttori che non rispettino tali divieti;

   b) stabilire l'obbligo di utilizzo di materiale adeguato all'uso dell'alcool denaturato, in sostituzione del materiale plastico;

   c) prevedere che le violazioni dei divieti e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) siano punite con l'ammenda fino a 500 euro o con l'arresto fino a due mesi;

   d) prevedere interventi e campagne di informazione e di sensibilizzazione sui pericoli per la salute connessi all'uso di recipienti di materiale plastico contenenti alcool denaturato.

  2. Gli interventi e le campagne di cui al comma 1, lettera d), sono realizzati d'intesa con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli altri enti locali.

Art. 3.
(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi).

  1. Gli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al medesimo articolo 1, comma 2, per il parere della Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quaranta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso inutilmente tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.