• C. 1041-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 2 agosto 2018); DIENI Federica, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.1041 [Decreto riordino ministeri] Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità


FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1041-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 31 luglio 2018 (v. stampato Senato n. 648)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
(CENTINAIO)

dal ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(BONISOLI)

dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)

e dal ministro per la famiglia e le disabilità
(FONTANA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(TONINELLI)

con il ministro per la pubblica amministrazione
(BONGIORNO)

e con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(DI MAIO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 1° agosto 2018

(Relatrice: DIENI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti II (Giustizia), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea). La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 2 agosto 2018, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1041 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il decreto-legge, originariamente composto da cinque articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, ad otto articoli complessivi; finalità unitaria del provvedimento appare quella di riorganizzare funzioni e competenze di ministeri e di dipartimenti della Presidenza del Consiglio in coincidenza con l'insediamento del nuovo Governo; potrebbe suscitare perplessità rispetto alla coerenza con tale finalità unitaria la disposizione di cui al comma 4-ter dell'articolo 3, che rimette a un protocollo d'intesa tra il Dipartimento delle politiche antidroga della Presidenza del Consiglio e il Ministero della salute, la definizione di misure sanitarie per contrastare la diffusione dell'uso di sostanze stupefacenti; al riguardo si segnala anche che nel preambolo del provvedimento manca un riferimento alle motivazioni della necessità ed urgenza dell'articolo 4, relativo al progetto «casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica, comunque riconducibile alla finalità unitaria sopra richiamata;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   il settimo e l'ottavo periodo del comma 7 dell'articolo 1 prevedono che le facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali siano ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato mentre quelle del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono corrispondentemente incrementate; al riguardo potrebbe risultare opportuno esplicitare il carattere derogatorio della disposizione, rispetto al regime generale in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni stabilito annualmente con la legge di bilancio, in coerenza con quanto prescritto dal paragrafo 2, lettera c), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;

   la lettera b) del comma 3-quinquies dell'articolo 4 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione «d'intesa con il Ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»; al riguardo, si rileva che la formulazione appare impropria: da un lato, infatti, vengono equiparati, sul piano gerarchico, l'organo di governo di un Ministero e una specifica articolazione amministrativa di un diverso Ministero; dall'altro lato, come segnala il paragrafo 4, lettera p), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, il termine «intesa» deve essere utilizzato per indicare la manifestazione concorde di volontà da parte di soggetti pubblici appartenenti a enti diversi (ad esempio tra Stato, regioni ed altri enti territoriali) mentre il termine «concerto» deve essere utilizzato per indicare quando tale volontà concorde si manifesta tra soggetti appartenenti ad uno stesso ente (ad esempio tra diversi Ministri);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

   più disposizioni del testo presentano profili problematici per quel che attiene all'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM);

   in particolare, alcune disposizioni – quali l'articolo 2, comma 5, e l'articolo 3, comma 4, lettera c), numero 3) – prevedono, peraltro in continuità con consistenti precedenti, l'adozione di DPCM di concerto con singoli ministri; al riguardo, il Comitato non può però che ribadire, in coerenza con precedenti pareri, che il DPCM risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo, mutuando peraltro procedure tipiche dell'adozione dei regolamenti, quali il concerto dei Ministri interessati, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto e in quel fenomeno che il Consiglio di Stato ha definito «fuga dal regolamento», fuga probabilmente indotta anche dalla complessità e dalla tempistica delle procedure per l'adozione di norme regolamentari;

   inoltre, l'articolo 4-bis, introdotto al Senato, prevede la possibilità (fino al 30 giugno 2019) di adottare i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi compresi quelli degli uffici di diretta collaborazione, con DPCM, con una deroga – che peraltro dovrebbe essere esplicitata – al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988; tale procedimento prevede in questa materia l'emanazione di regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia; la disposizione non prevede invece il parere delle Commissioni parlamentari competenti, e rende facoltativa la previsione del parere del Consiglio di Stato; a seguito delle modifiche introdotte al Senato il ricorso a DPCM di riorganizzazione è previsto all'articolo 1, commi 8 (riordino delle strutture organizzative del Ministero dei beni e delle attività culturali) e 9 (riordino delle strutture organizzative del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo), nonché all'articolo 2, comma 7 (riordino delle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente); l'articolo 4-bis riproduce quanto già previsto in via transitoria dall'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012 e dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014, in entrambi i casi per finalità di razionalizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni e della spesa pubblica; in occasione di entrambi i precedenti, il Comitato per la legislazione aveva segnalato come la previsione non apparisse coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demandava ad un atto come il DPCM, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988;

   altre disposizioni del provvedimento presentano problemi di coordinamento con la normativa vigente;

   in particolare, il comma 3-quinquies dell'articolo 4 sopprime, al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, il coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nelle disposizioni per l'erogazione di mutui per l'edilizia scolastica; non è stata però modificata, al comma 1-bis dell'articolo 10, la previsione di una relazione predisposta congiuntamente dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e dal Ministro dell'istruzione sullo stato di avanzamento dei lavori dell'edilizia scolastica;

   la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4-ter prevede, al capoverso comma 2, lettera f), che la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche sulla base delle proposte dell'Agenzia per la coesione territoriale, adotti le misure di accelerazione degli interventi cofinanziati con risorse dell'Unione europea, al fine di non perdere tali risorse; non viene però modificato il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 88 del 2011, peraltro richiamato dalla disposizione, che affida l'adozione di tali misure al Ministro delegato per gli affari europei, senza prevedere un coinvolgimento dell'Agenzia per la coesione; andrebbe pertanto valutata la necessità di riformulare la norma come novella al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 88 del 2011, ai sensi del paragrafo 3, lettera a), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;

   il provvedimento, nel testo presentato al Senato, è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ma non della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

   alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

    esplicitare il carattere derogatorio, rispetto alla disciplina generale in materia di facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni stabilita annualmente con la legge di bilancio, del settimo e ottavo periodo del comma 7 dell'articolo 1;

    riformulare, per le ragioni esposte in premessa e ai sensi del paragrafo 4, lettera p), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, la lettera b) del comma 3-quinquies dell'articolo 4, che attualmente prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione «d'intesa con il Ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

    approfondire l'effettiva necessità, all'articolo 2, comma 5, e all'articolo 3, comma 4, lettera c), numero 3), di fare ricorso ad un atto atipico come il DPCM adottato di concerto con singoli ministri;

    approfondire l'effettiva necessità di introdurre, all'articolo 4-bis, una disciplina derogatoria all'ordinaria procedura di adozione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988;

    risolvere i problemi di coordinamento con la normativa vigente rilevati in premessa con riferimento al comma 3-quinquies dell'articolo 4 e al comma 1 dell'articolo 4-ter, valutando altresì, con riferimento a tale ultima disposizione, la necessità di una riformulazione in termini di novella ai sensi del paragrafo 3, lettera a), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1041 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 86 del 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

   uditi la relazione del deputato Belotti e il dibattito in Commissione, svolti nella seduta del 2 agosto 2018,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

  L'VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1041 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 86 del 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

   premesso che l'articolo 2 reca norme per il riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mentre l'articolo 4 prevede la soppressione del Dipartimento Casa Italia nonché disposizioni in materia di interventi di edilizia scolastica, competenza che viene attribuita al Ministero dell'istruzione;

   considerato che le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 1, integrano le attribuzioni del Ministero dell'ambiente in un settore di estrema importanza, riportando nell'alveo del Dicastero le funzioni che gli sono proprie, con particolare riguardo all'emergenza ambientale nella cosiddetta «terra dei fuochi» e in altre aree;

   valutate positivamente altresì le disposizioni che riconducono al medesimo Ministero le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico, difesa e messa in sicurezza del suolo, politiche di promozione per l'economia circolare, uso efficiente delle risorse, coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e ripristino in sicurezza dei siti inquinati,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1041 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 86 del 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

   valutato con favore il trasferimento delle funzioni in materia di turismo dal Ministero dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

   ritenuto che il suddetto trasferimento costituisca un elemento strategico rilevante per promuovere e valorizzare il turismo italiano in sinergia con i prodotti delle attività primarie;

   evidenziato, al riguardo, che l'attribuzione del patrimonio turistico e del patrimonio di prodotti che costituiscono un'eccellenza del made in Italy alla competenza di un unico dicastero può infatti incentivare sviluppo, competitività e innovazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  L'XI Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1041 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 86 del 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

   preso atto delle modifiche introdotte dal Senato nel corso dell'esame in prima lettura;

   considerato che l'articolo 1 dispone, ai commi 1 e 2, il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle competenze in materia di turismo, a legislazione previgente esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

   rilevato che la stessa norma dispone il trasferimento al medesimo ministero, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, delle risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo, nonché di quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento, e che, contestualmente, provvede alla soppressione di tale Direzione generale e all'istituzione del nuovo Dipartimento del turismo;

   tenuto conto che, allo scopo di compensare i maggiori oneri derivanti per il posto di funzione di Capo del Dipartimento del turismo, la norma dispone la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario e che la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è rideterminata nel numero massimo di 13 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   segnalato che il comma 7 dell'articolo 1 dispone il rinvio ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie e la definizione della disciplina per il loro trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e che le risorse umane trasferite comprendono il personale di ruolo, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, entro i limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione generale Turismo alla data del 1° giugno 2018;

   osservato che, sulla base dell'articolo 1, comma 7, al personale non dirigenziale trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente;

   preso atto che, sulla base del medesimo articolo 1, comma 7, la revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e che è, inoltre, riconosciuto il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro quindici giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

   rilevato che la medesima norma dispone, da un lato, la riduzione delle facoltà assunzionali del Ministero per i beni e le attività culturali per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato e, dall'altro, l'incremento di quelle del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato;

   preso atto che l'articolo 2 dispone il riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale relativi alla sicurezza agroalimentare in Campania e al monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte, nonché di quelle in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo;

   considerato che l'articolo 3 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia;

   considerata la soppressione, all'articolo 4, del Dipartimento istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia» e il contestuale affidamento delle relative funzioni alla Presidenza del Consiglio,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1041 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 86 del 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

   considerate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 3 del provvedimento in oggetto;

   preso atto delle funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, per quanto concerne le politiche per la famiglia, le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, il ruolo di indirizzo e coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

  La XIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1041 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 86 del 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

   premesso che il provvedimento all'esame dispone il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo e le conseguenti modifiche sugli enti vigilati;

   considerato che la finalità di tale trasferimento è quella di promuovere e valorizzare il turismo italiano anche attraverso i prodotti delle attività primarie, considerati eccellenze del made in Italy al pari delle destinazioni turistiche, e che l'attribuzione a un unico Dicastero della gestione di queste due preziose risorse del patrimonio nazionale è funzionale alla creazione, attraverso operazioni di marketing, di un importante volàno di sviluppo, competitività e innovazione per il Paese;

   osservato altresì che tale innovazione organizzativa mira a creare una sinergia tra i settori del turismo e dell'agricoltura (intesi in senso lato), funzionale a valorizzare le produzioni agroalimentari attraverso il rafforzamento del loro legame con il territorio;

   rilevato che, al fine di garantire un approccio integrato nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari, sarebbe auspicabile attribuire al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le competenze in materia di tracciabilità ed etichettatura di tali produzioni, nonché di elaborazione delle politiche per lo sviluppo e la competitività del made in Italy con riguardo alle medesime produzioni, attualmente poste in capo al Ministero dello sviluppo economico;

   considerata altresì l'opportunità – al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e materiali e di assicurare una più efficace tutela ambientale e lo sviluppo economico e sociale – di assegnare al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le funzioni di coordinamento delle competenze in materia di pesca e acquacoltura facenti capo anche ad altri Ministeri, quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valuti la Commissione di merito, in relazione ai commi 8 e 9 dell'articolo 1, che rinviano a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 4-bis, la definizione delle dotazioni organiche e delle strutture organizzative, rispettivamente, dei nuovi Ministeri per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, l'opportunità di inserire un termine esplicito per l'emanazione dei decreti stessi, al fine di garantire che il riassetto organizzativo avvenga in tempi certi;

   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di attribuire al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le funzioni di coordinamento delle competenze nelle materie afferenti alla pesca e all'acquacoltura facenti capo anche ad altri Ministeri, quali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1041 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 86 del 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

   esaminato in particolare l'articolo 4-ter, relativo al riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale, al fine di rafforzarne la struttura e garantire l'esigenza di preservarne le competenze tecniche al fine di una efficace gestione dei fondi europei,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE