• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00447 CASTIELLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute - Premesso che: il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, avrebbe annunciato la richiesta di...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00447 presentata da FRANCESCO CASTIELLO
martedì 31 luglio 2018, seduta n.029

CASTIELLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute - Premesso che:

il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, avrebbe annunciato la richiesta di conclusione del regime commissariale, essendosi normalizzata, a suo dire, la situazione della sanità in Campania;

è notorio che le disfunzioni della sanità campana sono persistenti e di crescente gravità. In particolare su 34.000 ammalati di tumore all'anno, 20.000 avrebbero bisogno di radioterapie, mentre da un censimento dell'AIRO (Associazione italiana radiologia oncologica) si arriva a malapena a 11.000. Ben 9.000 malati sfuggono al sistema erogativo campano. Di questi una parte rimane esclusa dalla radioterapia subendo una forte riduzione delle probabilità di sopravvivenza. Un'altra parte è costretta a cercarsi fuori regione le cure, alimentando la migrazione sanitaria, per la quale la Campania detiene il primato tra le regioni meridionali. Con 53.000 ricoveri esterni, pari all'8,9 per cento del totale, la Campania è la regione in testa in questa drammatica fuga;

le radioterapie eseguite fuori regione provocano un esborso di decine di milioni di euro. La migrazione sanitaria, soprattutto per le cure nel settore oncologico, ha impoverito la sanità della regione a vantaggio delle regioni che possono contare su una efficiente gestione sanitaria e su migliori strutture. Secondo una recente ricerca del Censis "Migrare per curarsi", la Campania perde 235 milioni di euro per anno;

in generale, le strutture ospedaliere campane registrano gravi carenze, oltre che negli organici del personale medico e infermieristico, nelle dotazioni farmaceutiche e strumentali, tanto è che, spesse volte, non è possibile eseguire una TAC o è possibile soltanto con considerevole ritardo per una molteplicità di cause (malfunzionamento dell'apparecchiatura, deficit di assistenza tecnica, mancanza del personale addetto, eccetera);

il 54 per cento dei Campani si dirige verso i poli ospedalieri altamente specializzati del Nord, ma un 21 per cento dei flussi migratori è ascrivibile alle eccessive, intollerabili lungaggini delle liste di attesa;

il ritorno alla normalità, necessario per la conclusione del commissariamento, non si realizza soltanto con la riduzione dell'esposizione debitoria, ma anche e soprattutto con l'efficientamento delle strutture, non a caso l'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, con disposizione di principio, vincola l'attività amministrativa al rispetto del principio di efficacia e non soltanto al rispetto del principio di economicità che, da solo, non è in grado di attuare il buon andamento prescritto dall'articolo 97 della Costituzione,

si chiede di sapere:

quali siano gli intendimenti del Governo nei riguardi della pretesa del Presidente della regione Campania di concludere il commissariamento della sanità regionale;

in particolare, se si intenda prorogare il commissariamento della sanità regionale con la nomina, peraltro, di un diverso commissario, non apparendo compatibile il cumulo, nella stessa persona, dello status di amministratore e di commissario chiamato a sostituirlo. È a parere dell'interrogante un inaccettabile paradosso nominare commissario lo stesso soggetto che, con la sua attività giudicata inidonea, ha dato origine alle criticità che hanno imposto il commissariamento; ed invero nessun amministratore d'azienda sostituirebbe i propri collaboratori, che abbiano dato prova di inefficienza, col loro medesimi nella veste di commissari;

infine, se si intenda ripristinare il regime di incompatibilità di cui alla legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190) che all'art. 1, comma 569, dispone che: "La nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, effettuata ai sensi dell'articolo 2, commi 79, 83 e 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento".

(4-00447)