Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
C.4/00835 (4-00835)
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-00835presentato daIANARO Angelatesto diLunedì 30 luglio 2018, seduta n. 34
IANARO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, reca «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;
il comma 1 dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha posto ad esaurimento il ruolo dei ricercatori universitari e ne ha sostituito la figura con quella dei ricercatori a tempo determinato introdotta dall'articolo 24 della medesima legge;
i ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi della lettera b) del comma 3 del citato articolo 24, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, possono, al termine del contratto, essere inquadrati direttamente come professori associati, previa valutazione positiva della loro attività da parte dell'ateneo di appartenenza (meccanismo di tenure-track);
per i ricercatori a tempo determinato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale è quindi riservato un diverso trattamento procedurale per l'accesso in ruolo a professore associato;
ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i ricercatori a tempo indeterminato sono sottoposti a una ulteriore procedura concorsuale per la chiamata di professori associati di cui al comma 2 dell'articolo 18 della menzionata legge, così come modificato dalla lettera h), del comma 1 dell'articolo 49 del decreto-legge n. 5 del 2012 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (cosiddetta procedura concorsuale comparativa);
con la procedura concorsuale comparativa, le università possono ricorrere ad una ulteriore procedura di cui al comma 6 dell'articolo 24 della medesima legge (cosiddetta procedura concorsuale valutativa);
le procedure concorsuali valutative non sono mai ad personam;
allo stato attuale le singole università sono soggette a un doppio limite per le procedure valutative per i ricercatori a tempo indeterminato, temporale (fino al 31 dicembre 2019) e quantitativo non oltre il 50 per cento rispetto alla procedura comparativa per l'inserimento in ruolo a professore associato (comma 3-bis dell'articolo 4, aggiunto in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che ha modificato il comma 6 dell'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240);
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), in particolare al comma 633 dell'articolo 1, ha disposto quale fondo straordinario per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia, una somma di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 –:
quali iniziative, anche urgenti, intenda assumere il Ministro interrogato al fine di risolvere una situazione di oggettiva iniquità al fine di consentire ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di accedere al ruolo di professore associato mediante la sola procedura valutativa, come avviene per i ricercatori a tempo determinato in possesso della medesima abilitazione.
(4-00835)